Nella determinazione dello spazio vitale della cella si deve aver riguardo all’ingombro del mobilio

Ribadita l’assoluta necessità che in ambito carcerario siano tutelati i diritti fondamentali della persona e la stessa dignità umana.

Con la sentenza n. 5728 del 5 febbraio 2014, la Corte di Cassazione, sulla scorta della pronuncia della CEDU causa Torregiani ed altri contro Italia del 8.1.2013 con cui si è ribadita l’assoluta necessità che in ambito carcerario siano tutelati i diritti fondamentali della persona e la stessa dignità umana, ha chiarito in maniera inequivocabile che il magistrato di sorveglianza, nel determinare il rispetto dello spazio vitale della cella, onde verificare l’assoggettamento del detenuto a condizioni inumane, deve scomputare dalla superficie lorda della cella del reclamante lo spazio occupato dall’arredo fisso dell’armadio allocato nel vano . Come calcolare la superficie della cella? Il punto in questione affrontato dalla Suprema Corte, se la materia non fosse serissima e le conseguenze connesse alla sua soluzione assolutamente gravissime, sarebbe uno di quelli propri della aneddotica giuridica più inconsistente. Sia data una cella qualunque e lì vi si inseriscano dei detenuti in numero tale da garantire che ciascuno di essi goda di almeno tre metri quadrati di spazio libero, quindi si pongano degli arredi all’interno della cella. Si domanda se lo spazio a disposizione dei detenuti sia diminuito oppure no. Un simile problema, se posto all’attenzione delle prove Invalsi, al fine di verificare l’apprendimento degli studenti della scuola primaria sul concetto di spazio, avrebbe ovvie risposte lo spazio è certamente minore rispetto a quello disponibile se gli arredi non ci fossero. Se invece il tutto viene posto all’attenzione di Corti internazionali, costituzionali e di legittimità la soluzione non è poi così pacifica, poiché si sostiene che bisogna saper leggere” le motivazioni degli obiter dicta e comprendere se in effetti lo spazio, che deve essere messo a disposizione dei detenuti, debba essere uguale o superiore a tre metri quadrati e se in tale calcolo si debbano considerare anche i mobili. Dopo tutto – così si ragiona applicando principi ermeneutici delle disposizioni legali alle massime giurisprudenziali – ubi iudex voluit dixit, ubi noluit tacuit di tal che sarebbe da escludersi il riferimento agli arredi dal computo metrico in questione poiché – così si è argomentato dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione nella decisione de qua - il riferimento all’arredo [rappresenterebbe] solo una coloritura della conclusione della Corte [la CEDU – ndr] e che la superficie della cella deve essere calcolata al lordo anche perché, altrimenti, la pronuncia avrebbe menzionato in dettaglio pure la metratura occupata dal mobilio” . Insomma secondo questa lettura al fine di comprendere cosa scomputare” e cosa no, si dovrebbe far riferimento esclusivamente alle categorie di oggetti espressamente contemplati e non anche a generi di cose. Che spazio possono trovare i detenuti in una cella riempita di mobilio? Volendo seguire questo ragionamento e volendolo applicare sino alle sue più compiute conseguenze, si potrebbe allora domandare – sempre a mo’ di domanda con risposta multipla o multichoise question , come amano dire i più poliglotti – se riempiendo la stanza di ogni sorta di bene o di mobilio i detenuti possano alla fine trovare spazio nella cella. La risposta – come è evidente – sarebbe negativa. Alla luce dei complessi” ragionamenti di cui sopra, si comprende perché la Corte di cassazione abbia sentito il dovere di chiarire il punto, nonostante l’assoluta inammissibilità del ricorso, attesa peraltro la compiuta motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che, avendo accertato un insufficiente spazio vitale a disposizione di un detenuto, aveva chiesto all’Autorità penitenziaria di adottare le determinazioni conseguenti ivi compresa l’allocazione del reclamante in altro locale di pernottamento ove sia garantito uno spazio minimo individuale pari o superiore a tre metri quadrati . Come la Suprema corte ha bene rilevato, in materia si devono considerare i valori in gioco e le finalità dei principi implicati. A questo proposito se è vero che non sono tipizzate le condotte integratrici della violazione del divieto di tortura e di pene e trattamenti inumani o degradanti ex art. 3 CEDU, così come non sono specificate quali pene sono da considerarsi come trattamenti contrari al senso di umanità ex art. 27, comma 3, Cost., è pur vero che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente art. 6 ord. pen. e che sul punto la giurisprudenza internazionale, avuto riguardo alle omissioni protratte per decenni in materia da parte dei legislatori nazionali e delle stesse corti nazionali, ha avuto modo di chiarire quale debba essere il limite minimo di tale ampiezza tre metri quadrati, appunto , così che – avendo riguardo alla ratio sottesa agli interventi giurisprudenziali della CEDU ed al quadro dei valori fondamentali in gioco – non si può dare una interpretazione riduttiva o nominalistica dei concetti in materia, ben potendosi applicare – ove mai necessario – non solo l’analogia ma anche ed ancor di più il comune buon senso. Concludendo. La decisione in commento, quindi, benché ovvia, nei suoi presupposti, è assolutamente salutare, visto lo stato delle cose e l’uditorio di riferimento. A margine del tutto, non essendo allo stato proponibile un sostanziale ampliamento delle celle vigenti ed essendo comunque molto alto il numero dei detenuti in Italia, si domanda quale soluzione tipo” verrà adottata dall’Amministrazione penitenziaria. La soluzione non è semplicissima, vista la situazione esistente e la complessità del sistema. Si spera solo che non vengano avanzate, specie da soloni economici prestati alle cose giuridiche, proposte, appunto, di tipo economico” e, dunque, che non venga in mente, per esempio, di togliere mobili o letti dalle celle per recuperare spazio. Dopo tutto, il tempo delle galere” e dei galeotti” è finito oppure no?

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 dicembre 2013 - 5 febbraio 2014, n. 5728 Presidente Chieffi – Relatore Vecchio Letta le requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. N.L., sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. Rileva 1. - Con ordinanza deliberata il 30 maggio 2013 e depositata il 10 giugno 2013, il Magistrato di sorveglianza di Padova - per quanto qui rileva - ha accolto il reclamo del detenuto E.B. relativamente alla doglianza inerente lo spazio disponibile all'interno della camera detentiva e, per l'effetto, ha disposto che le competenti Autorità penitenziarie adottassero le determinazioni conseguenti ivi compresa l'allocazione del reclamante in altro locale di pernottamento ove sia garantito uno spazio minimo individuale pari o superiore a tre metri quadrati . Il Magistrato di sorveglianza ha motivato la istruttoria espletata ha accertato il reclamante è ristretto, unitamente ad altri due detenuti, in una cella dalla superficie di nove metri e nove centimetri quadrati la permanenza del detenuto nell'ambiente non è limitata al pernottamento, in quanto nella ridetta cella si svolge la intera vita dei tre reclusi lo spazio a disposizione di ciascuno degli occupanti è di tre metri e tre centimetri quadrati al lordo detratto l'ingombro del mobilio, lo spazio effettivamente disponibile per i tre detenuti è di otto metri e cinquantacinque centimetri quadrati e, pertanto, per ciascuno di essi di due metri e ottantacinque centimetri quadrati risulta, pertanto, nettamente al di sotto del limite vitale di tre metri quadrati stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo quel giudice ha, infatti, stabilito nel caso T. che ai fini della determinazione dello spazio vitale deve tenersi conto dell'ingombro dei mobili. 2. - Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova, in persona del dott. M.P., sostituto procuratore della Repubblica interessato da nota del 17 giugno 2013 del Direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento della amministrazione penitenziaria, espressamente citata e integralmente riprodotta nella impugnazione , ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto, recante la data del 18 giugno 2013, col quale denunzia violazione di legge , deducendo il Magistrato di sorveglianza è incorso in errore di diritto , in quanto ha sottratto dal computo della superficie utile della cella l' area occupata dall'armadietto a muro la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre fatto riferimento alle sole dimensioni dell'immobile , prescindendo dalla ovvia presenza di mobili in particolare, il riferimento al mobilio, contenuto nella sentenza T. è estrapolato dagli `argomenti delle parti' [ed] é da valutarsi come una argomentazione aggiuntiva, rafforzativa del giudizio . 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, mediante atto del 18 agosto 2013, ha osservato ad adiuvandum dopo aver postulato l'ammissibilità del ricorso, in quanto vertente in tema di diritti soggettivi del detenuto circa la determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è oscillante la sentenza S. prescrive uno spazio di almeno tre metri quadrati mentre la sentenza T. esige uno spazio superiore a tre metri quadrati in ordine al punto cruciale controverso se la metratura utile debba essere conteggiata al netto del mobilio , mentre nelle sentenze S. e T. non si fa cenno dell' arredamento intramurario, dalla sentenza pilota T. si evince che il riferimento all'arredo rappresenta solo una coloritura della conclusione della Corte e che la superficie della cella deve essere calcolata al lordo anche perché, altrimenti, la pronuncia avrebbe menzionato in dettaglio pure la metratura occupata dal mobilio . 4. - Il ricorso è inammissibile. 4.1. - Giova ricordare che l'articolo 236, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen. la norma dispone Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad applicarsi le disposizioni contenute dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-bis del titolo II della stessa legge non reca alcun riferimento alle materie di competenza del magistrato di sorveglianza. Consegue che l'articolo 71-ter dell'Ordinamento penitenziario contenuto nel capo II-bis del titolo II non è derogato in parte de qua dalla anzidetta norma di coordinamento cfr. Cass., Sez. Un., 27 giugno 2006, n. 31461, P., massima n. 234147, circa la intervenuta abrogazione delle disposizioni del suddetto capo II-bis in relazione alle materie di competenza del tribunale di sorveglianza . Sicché il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza continua ad essere esperibile esclusivamente per violazione di legge Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2003, n. 25079, G. Sez. I, 12 novembre 2008, n. 44321, A. Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 9508, T., non massimate sul punto, e Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 39314, F., massima n. 248844 . 4.2. - Orbene, nella specie, il ricorrente censura che il giudice a quo non si sarebbe attenuto al canone fissato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare colla sentenza pilota dell'8 gennaio 2013, T., circa la determinazione dello spazio minimo intramurario da assicurare a ogni detenuto perché lo stato non incorra nella violazione del divieto dei trattamenti inumani e degradanti, stabilito dall'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. 4.3. - Nel sancire il divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti, l'articolo 3 della Convenzione cit. non ha tipizzato le condotte integratrici della violazione del divieto. Analogamente neppure l'articolo 27, comma 2, della Costituzione, stabilendo che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità , ha stabilito alcuno specifico canone per la determinazione dei trattamenti vietati. Con particolare riferimento agli spazi intramurari l'articolo 6 dell'Ordinamento penitenziario prescrive, al comma primo, che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente e, al comma secondo, che i locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti . La corrispondente disposizione dell'articolo 6 del Regolamento penitenziario non contiene alcuno stardard o parametro metrico in ordine alle dimensioni dei locali destinati al soggiorno dei detenuti e delle celle di pernottamento. 4.4. - Anche alla luce di criteri elaborati dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, mediante plurimi arresti, ha fissato canoni particolari in funzione di specifici standard dimensionali in ordine alla superficie degli spazi intramurari. 4.5. - Adito dalla doglianza del detenuto, di sottoposizione a trattamento inumano o degradante, per essere ristretto in ambienti carcerari di ampiezza così esigua da non soddisfare i requisiti minimi della abitabilità intramuraria fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il giudice del reclamo è chiamato ad accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazione e tale valutazione è operata esclusivamente alla stregua dei canoni e degli standard giurisprudenziali, in difetto di alcuna disposizione normativa e tampoco legislativa o codicistica. Sicché lo scrutinio compiuto sulla base della regula di giudizio di matrice giurisprudenziale è sindacabile, sotto il profilo della violazione di legge, esclusivamente in relazione al vizio della motivazione ai sensi dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all' articolo 69, comma 6 dell'Ordinamento penitenziario come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 dell'11 febbraio 1999 e in relazione all'articolo 71-ter dell'Ordinamento cit., e, cioè, sotto il profilo della mancanza di motivazione. 4.6. - Tale vizio è pacificamente fuori discussione nel caso in esame. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub l. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. E – per incidens - deve osservarsi che la inammissibilità del ricorso preclude il positivo vaglio della fondatezza della valutazione operata dal magistrato di sorveglianza il quale si è esattamente uniformato al criterio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella citata sentenza pilota, avendo scomputato dalla superficie lorda della cella del reclamante lo spazio occupato dall'arredo fisso dell'armadio allocato nel vano mentre non è condivisibile l'obiezione del Pubblico Ministero concludente, fondata sulla mancata specificazione della superficie di ingombro da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'arresto in parola gli è che, avendo quel giudice accertato, nel caso scrutinato, che la superficie della cella era pari al limite minimo di tre metri quadrati, sarebbe stata affatto superflua e irrilevante la determinazione dello spazio occupato dal mobilio, in quanto necessariamente l'ingombro - a prescindere dalla ampiezza della superficie occupata - comportava indefettibilmente l'inosservanza dello standard dei tre metri quadrati. 4.7. - Conclusivamente le censure del ricorrente, non essendo riconducibili né alla inosservanza, né alla erronea applicazione di alcuna norma di legge, si risolvono nella proposizione di motivi non consentiti dalla legge col ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e, pertanto, sono inammissibili ai sensi dell'articolo 606, comma 1, numero 3, cod. proc. pen. Consegue la relativa declaratoria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.