«L’uso politico del sistema pensionistico è un dato largamente conosciuto: è stato fatto per troppo tempo e ha portato a molti guasti …»

L’11 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha formato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 che dovrà essere approvato dal Comitato dei Delegati. Ma da quello nuovo uscito dalla tornata elettorale di settembre 2013 o quello scaduto a giugno 2013 e in prorogatio, dichiarata peraltro illegittima dai Ministeri Vigilanti?

Le conseguenze non sono di poco momento ma tant’è, andiamo oltre. In base all’articolo 21, comma 9, legge 247/2012 entro il 4 febbraio 2014 dovrà essere approvato il nuovo regolamento che comporterà l’iscrizione alla Cassa di tutti gli iscritti agli Albi Forensi, salvo l’ipotesi di una loro definitiva cancellazione dagli Albi. Il totale dei soggetti interessati ammonta a circa 56.000 unità ubicati prevalentemente nel Centro Sud d’Italia, quasi tutti sotto la soglia minima di € 10.300,00 di reddito IRPEF dichiarato e, per la maggior parte, giovani sotto il 40esimo anno di età. Nel bilancio preventivo per l’esercizio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha affrontato il problema, certamente non facile. Com’è noto la gestione amministrativa della Fondazione viene svolta sulla base di un bilancio annuale di previsione economica, che definisce obiettivi particolari relativi a breve periodo, assumendo come vincolanti gli obiettivi istituzionali della Cassa gli obiettivi particolari della programmazione attengono esclusivamente alla gestione ordinaria e l’ambito temporale di applicazione è l’anno solare coincidente con l’esercizio amministrativo contabile. La relazione degli amministratori deve evidenziare le modalità di formazione dei prevedibili flussi economici dei costi e dei ricavi oltre all’indicazione di ogni altro elemento utile ad illustrare le singole voci di bilancio. In questa prima analisi, dato che il bilancio preventivo non è ancora stato approvato dal Comitato dei Delegati, mi soffermerò ad alcune considerazioni in ordine ai flussi economici dei ricavi conseguenti all’iscrizione obbligatoria in Cassa Forense dei 56.000 Colleghi iscritti nei rispettivi Ordini ma non ancora in Cassa Forense. Scopo di Cassa Forense è quello di assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità, e ai loro superstiti, un trattamento previdenziale in attuazione dell’articolo 38 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla legge. Ne consegue che Cassa Forense deve considerare tutti i 56.000 avvocati iscritti in Cassa Forense e organizzare, conseguentemente, il proprio assetto normativo per raggiungere gli scopi prefissati. Il bilancio preventivo si basa su delle stime che sono delle ipotesi che si devono fare sulla base di ipotesi formulate sugli aspetti noti al momento. Or dunque gli aspetti noti al momento sono l’articolo 21 della legge 247/2012 l’assenza allo stato del regolamento di cui all’articolo 21, comma 9 della medesima legge dato che il comitato scaduto a giugno 2013 e in prorogatio illegittima ha approvato soltanto i primi 6 articoli della bozza in discussione rinviando il tutto all’attenzione del nuovo Comitato dei Delegati. Contributi iscritti legge 247/2012. Come anticipato in premessa si riepiloga l’impatto sul preventivo 2014 delle stime sull’ingresso degli iscritti ai sensi della L. 247/2012 fornendo ulteriori dettagli sulla composizione dei valori. Previsione assestata 2013 Previsione 2014 Variazione percentuale - 35.805.000,00 - Il dato previsionale 2014 stimato per i contributi iscritti 247/2012 è pari a €35.805.000,00 e si compone di 1. Contributo soggettivo di base € 31.275.000,00 2. Contributi di maternità € 4.530.000,00 I contributi su esposti nel preventivo 2014 relativi all’attuazione dell’articolo 21 commi 8-9 Legge 247/2012 sono stati calcolati secondo criteri assolutamente prudenziali su un numero di iscritti pari a 30 mila unità con redditi minimi stimati in 56.000 mila complessivi con un ipotesi di cancellazione di circa il 46% , la cui contribuzione è stata così ipotizzata Soggettivo di base per un totale di euro 31.275.000,00 1. 15.000 nuovi iscritti a metà contributo soggettivo di base ovvero euro 1.390,00 cad per un ammontare di euro 20.850.000,00 2. 15.000 nuovi iscritti a 1/4 del contributo soggettivo di base ovvero euro 695,00 cad per un ammontare di euro 10.425.000,00. Integrativo per un totale pari a euro zero non è previsto nessun impatto sul contributo integrativo stante l’esonero dal minimo nei primi 5 anni di iscrizione. Contributi di maternità per un totale pari a euro 4.530.000 i 30.000 nuovi iscritti incidono anche sulla stima del contributo di maternità pagato per intero euro 151,00 . Tale ipotesi elaborata per accogliere una stima prudenziale dei ricavi stimati per gli iscritti ex L. 247/2012, aumentando il totale dei ricavi attesi, incide sul calcolo del 3% previsto in riferimento dei costi per l’Assistenza che aumenta conseguentemente. Il comunicato ufficiale rinvenibile sul sito di Cassa Forense, così recita Obbligo di iscrizione alla previdenza forense ai sensi dell'articolo 21 commi 8-9-10 della legge numero 247/2012 In data 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 2012 numero 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense che modifica in modo sostanziale il regime dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense. In particolare l'articolo 21 comma 8 dispone che l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali. Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi. Ai sensi del comma 10 del cit. articolo 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS. Il comma 9 dell'articolo 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini - per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi - i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013. La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex articolo 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento. Sulla base di questi aspetti, noti al momento della formazione del bilancio preventivo per il 2014, dovevano essere considerati tutti i 56.000 avvocati e non soltanto una parte di essi ed infatti il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense nonostante le previsioni di entrata siano da ritenersi assolutamente prudenziali e indicative, il Consiglio di Amministrazione ritiene di formulare, nel preventivo 2014, anche una ipotesi di massima di entrate contributive legate all’iscrizione alla Cassa dei soggetti di cui sopra, supponendo che circa 30.000 di essi, dopo l’emanazione del regolamento, optino per conservare l’iscrizione all’Albo e, quindi, affrontare gli oneri della contribuzione minima alla Cassa. Stante l’attuale incertezza sul testo finale del regolamento, non ancora interamente approvato dal Comitato, il calcolo dei contributi minimi dovuti per l’anno 2014 è stato effettuato ipotizzando che la metà di tali iscritti 15.000 unità paghino un contributo minimo soggettivo ridotto alla metà € 1.390 pro-capite e l’altra metà un contributo minimo soggettivo ridotto ad un quarto € 695 pro-capite ”. Cancellati dagli albi e da Cassa Forense 26.000 avvocati? Così facendo appare a tutti evidente come Cassa Forense sulla base del regolamento ex articolo 21 della legge 247/2012 che fissa i nuovi minimi contributivi considera cancellati tout court dagli albi e quindi dalla Cassa ben 26.000 avvocati, un esercito tutt’affatto trascurabile. In questo modo Cassa Forense che è una Fondazione di servizio per l’intera Avvocatura italiana, utilizzando l’emanando regolamento previdenziale ex articolo 21, ha di fatto sfoltito i ranghi considerando appunto cancellati ben 26.000 colleghi. Un tanto non rientra nelle competenze della Fondazione che così facendo tradisce il suo compito primario che è quello di assicurare previdenza ed assistenza all’intera Avvocatura italiana. Come ho già più volte affermato il problema dei 56.000 avvocati a reddito basso se inseriti nel sistema di calcolo retributivo, ancorché ritenuto sostenibile, della pensione è in grado di mandare Cassa Forense in default ma il problema si può risolvere esercitando per tutti gli iscritti l’opzione al sistema di calcolo contributivo, equo e solidale, introducendo, ad esempio, accanto alla pensione minima anche l’assegno sociale forense così come avviene nel sistema della previdenza italiana. Com’è noto la permanenza dell’iscrizione all’Albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente e le modalità per l’accertamento di siffatto esercizio spettano al Consiglio Nazionale Forense e al Ministero della Giustizia e non certo a Cassa Forense con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale e con la precisazione che non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa a Cassa Forense. Nel bilancio preventivo invece si utilizza il criterio reddituale per lasciar fuori dalla porta ben 26 mila Colleghi dopo 4 o 5 anni di studi universitari, due anni di praticantato e il superamento dello esame di abilitazione. Certamente siamo in troppi ma la responsabilità della crescita esponenziale sta altrove e l’uso della leva previdenziale per far selezione di tipo censuario alla fine della filiera è inammissibile, siccome arbitraria e contra legem. Mi auguro che siffatta previsione non venga approvata dal comitato dei delegati,vecchi o nuovi che siano.