Recupero delle spese penali: dopo il decreto, il Ministero frena per fare retromarcia

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 4 ottobre scorso del decreto statale contenente il Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale dell’8 agosto, il Ministero della giustizia frena gli uffici perché teme che ci sia qualche problema di gerarchia delle fonti.

Ecco allora che il Ministero corre ai ripari e dirama agli uffici giudiziari la Circolare DAG 21/10/2013 0138887 U datata 1 ottobre 2013 e, cioè, una data antecedente la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto, ma diramata il 21 scorso con la quale informa che il decreto appena pubblicato «alla luce di alcune criticità emerse sarà oggetto di imminenti modifiche». Retroattività? La prima criticità sembra quella che riguarda il rapporto dell’articolo 3 del regolamento con l’articolo 67 della legge 69/2009 che aveva modificato il d.P.R. 115/2002. Secondo il primo comma dell’articolo 3 del decreto «le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall'erario, relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna e' stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, numero 69». Per il Ministero «si ritiene opportuno che gli uffici giudiziari, a partire dal 19 ottobre c.a.[e, cioè, prima della diramazione della circolare forse per dare copertura a quanti avevano già ritenuto di applicare la norma di legge, nda ], si attengano al contenuto della norma primaria» e, quindi, non applichino retroattivamente ? la quantificazione di cui al decreto. Spese processuali per il decreto di condanna. La seconda criticità segnalata dal Ministero riguarda la tabella A allegata al Regolamento e, più in particolare, la parte in cui è stata introdotto «l’importo fisso di euro 60 per i decreti penali di condanna di cui all’articolo 460 c.p.p.». Ed infatti, il recupero delle spese penali nel caso di decreto penale di condanna rispondono a due norme primarie chiarissime sul punto. Da un lato, il comma 5 dell’articolo 460 c.p.p. prevede espressamente che «il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento». Dall’altro lato, poi, il comma 3 dell’articolo 204 R d.P.R. 115/2002, dopo aver richiamato l’articolo 460 nonché il 445 sul patteggiamento c.p.p. prevede che in quei casi «si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti». Ne deriva che «appare preferibile allo stato [usando le parole del Ministero] ricondurre l’attività degli uffici al contenuto delle disposizioni primarie vigenti».

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