Istruzioni procedurali e contabili per la liquidazione ASpI

Con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013, l’INPS fornisce nuove istruzioni in tema di assicurazione sociale per l’impiego. Il provvedimento riguarda la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni ASpI e mini ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo o di associazione in cooperativa.

Quadro normativo. Il decreto interministeriale n. 73380 del 29 marzo 2013, pubblicato in G.U. l’8 giugno 2013, attua le disposizioni di cui all’art. 2, comma 19, Legge 28 giugno 2012 n. 92 il quale - in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, per una delle specifiche finalità indicate dalla legge. Con la circolare n. 145, l’Inps fornisce le relative istruzioni procedurali e contabili. Ambito di applicazione. Sono destinatari dell'intervento i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini ASpI che intendono - intraprendere un'attività di lavoro autonomo - avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa - associarsi in cooperativa - sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione assicurativa - intraprendere attività di collaborazione a progetto o di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate. Per quanto riguarda, in particolare, il caso dell’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il beneficio in commento è alternativo a quello previsto dall’art. 2, co. 10-bis della Legge n. 92/2012. Istruzioni procedurali e contabili. La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità ASpI o mini-ASpI spettante ma non ancora percepita. I lavoratori che intendono avvalersi del beneficio devono inoltrare specifica domanda all'INPS entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa. A tal fine si ricorda che, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. In caso contrario è prevista la decadenza dall’indennità di disoccupazione. Laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma, la prestazione sarà erogata per intero. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica - via WEB, tramite sportello del cittadino accessibile nei servizi online dell’Inps - tramite Patronato/intermediari dell’Istituto. - tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL numero 803164 da rete fissa e 06 164164 da rete mobile . La circolare prosegue poi specificando il tipo di documentazione richiesta dall’Inps ai lavoratori interessati al beneficio. Una volta accertati i requisiti di legge, le Strutture territoriali dell'Istituto procederanno alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione e all’erogazione dello stesso attraverso due modalità alternative - accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale - bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l'indennità anticipata dovrà essere restituita. La circolare n. 145 si chiude infine con le istruzioni contabili relative all’applicazione del beneficio. fonte www.fiscopiu.it

TP_LAV_13CircInps145