Acquisti non imponibili per il personale di Eurogendorf

Con la risoluzione n. 63/E del 9 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello, ha fornito importanti chiarimenti circa il trattamento IVA degli acquisti di beni e servizi, effettuati nel territorio dello Stato, da parte del personale permanente della Forza di gendarmeria europea EUROGENDORF .

Cos’è Eurogendorf. Si tratta di un organismo militare internazionale, formato da personale proveniente da cinque diversi stati europei, costituita per Trattato con lo scopo di rafforzare le capacità di gestione delle crisi internazionali e contribuire alla Politica di Difesa e Sicurezza Comune, il cui quartier generale è a Vicenza. Quadro normativo. Sulla base del contenuto dell’art. 72, comma 1, lett. f , D.P.R. numero 633/72, ai fini IVA, risultano non imponibili gli acquisti di beni e servizi, effettuati nel territorio dello Stato, da organismi internazionali riconosciuti, nonché dai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. Al comma 2 del medesimo art. 72, D.P.R. numero 633/72 si precisa che la non imponibilità è limitata alle suddette operazioni purché di importo superiore ad Euro 300. Nell’interpello in oggetto si rileva come l’EUROGENDORF, pur non essendo letteralmente riconducibile ad un organismo internazionale e comunitario, come contemplato dalla norma citata, secondo l’Agenzia delle Entrate possa comunque essere assimilato a tale fattispecie e pertanto soggetto all’applicazione dell’art. 72, D.P.R. numero 633/72 e dal quale si possano mutuare le relative disposizioni fiscali. Sul tema il Fisco si era già pronunciato con il parere 954-147875 dell’8 novembre 2012 in cui si precisava che gli oneri imputati ai costi per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 19, comma 2, del Trattato, sostenuto dal CoESPU, in nome e per conto di EUROGENDORF, risultanti quindi da fatture a questa intestate, possano beneficiare della non imponibilità, negli stessi termini previsti dal citato art. 72, D.P.R. numero 633/72. Acquisti non imponibili. L’Amministrazione finanziaria, nella risposta all’interpello, ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del Trattato consentano l’applicazione del regime di non imponibilità agli acquisti di consistente importo di beni e servizi effettuati da parte di EUROGENDORF per uso ufficiale nonché agli acquisti di consistente importo effettuati dal personale in forza al QG Permanente, alle condizioni indicate nell’articolo 20 del Trattato. Il limite al di sopra del quale poter parlare di consistente importo” viene fissato in Euro 300, mutuandolo dall’art. 72, D.P.R. numero 633/72. Per il personale che intenda usufruire della medesima non imponibilità, si prescrive la presentazione di una apposita domanda alle autorità dello Stato ospitante, entro un anno dalla data di primo ingresso. Dal canto loro i fornitori dei beni e dei servizi esonerati dall’applicazione dell’imposta, in base alle particolari condizioni citate, dovranno trattenere una copia della dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dall’autorità competente, ed emettere fattura con l’indicazione della norma di cui agli artt. 19 o 20 del Trattato istitutivo. Inoltre, il personale, a sua volta, potrà cedere, a titolo oneroso o gratuito, i beni acquistati in regime di non imponibilità, senza limitazioni di tempo.

TP_FISCO_13Ris63E