L’integrazione probatoria in appello può essere disposta solo in bonam partem

Il Giudice dell’appello, in caso di processo celebrato con le forme del rito abbreviato, non è impedito ad esercitare i poteri di integrazione probatoria nè ad ammettere quella richiesta dall’imputato a condizione che essa sia compatibile con le esigenze di celerità del rito e manifesti i caratteri della indispensabilità ai fini di decidere e sia attinente alla capacità processuale dell’imputato, ai presupposti del reato o della punibilità.

Deve escludersi che l’integrazione probatoria possa essere disposta per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, o per acquisire prove a carico dell’imputato, essendo detta attività esperibile solo in bonam partem . Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 14649 del 28 marzo 2013. Il caso . L’imputato veniva condannato, in esito a procedimento celebratosi con le forme del rito abbreviato, alla pena ex lege prevista in relazione alla commissione del fatto reato previsto e punito dall’articolo 629 c.p Formulato appello avverso la predetta sentenza la stessa veniva parzialmente confermata. Il ricorrente lamentava avanti la suprema Corte di Cassazione, l’omesso riconoscimento dell’attenuante ex articolo 62, numero 6, c.p Attenuante non riconosciutagli a causa dell’orientamento espresso dal Giudice del gravame che aveva ritenuto di non poter procedere a rinnovazione dibattimentale ed alla conseguente acquisizione di nuove prove in seguito alla richiesta applicazione del giudizio abbreviato non condizionato, nonché l’errata applicazione di legge in riferimento al giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti contestate. La Corte ha accolto il ricorso. Il rito abbreviato . La Corte, con la pronuncia in esame, la cui parte motivazionale è assolutamente sintetica e chiara, si fa carico di fornire una lineare indicazione dei limiti posti al potere del Giudice del gravame innanzi alle richieste di integrazione probatoria che provengano dalle parti in esito alla celebrazione del giudizio di primo grado con le forme del rito abbreviato non condizionato. Opportunamente essa ricostruisce gli argini probatori che presiedono ad un rito che, a mio parere, è ancora troppo poco apprezzato, conosciuto ed utilizzato dai difensori che, credo, continuino a considerarlo valido solo laddove non vi siano elevate possibilità di ottenere pronunzie assolutorie. Si tratta invece di un rito con grandi termini di garanzia per l’imputato. Egli chiede ‘essere giudicato sulla scorta di prove di cui conosce portata, potenzialità e capacità di convincimento. Dunque può con margini di ragionevole certezza prevedere l’esito del giudizio senza che possano intervenire fattori ignoti a lui ed al difensore. Le prove da intendersi quali fonti o prove precostituite rispetto alla celebrazione del giudizio sono assoggettabili a tutte le censure nullità, inutilizzabilità, genuinità e loro capacità epistemologica cui sarebbero sottoposte nel rito ordinario, senza il non trascurabile rischio che questo o tal altro testimone sia consapevolmente od inconsapevolmente indotto ad aggiustare la propria deposizione lacunosa o mal verbalizzata. La scelta del rito poi, che ovviamente non incide sulla discussione “in diritto” della vicenda, incide poi nei limiti ben noti sulla possibilità di appello del pubblico ministero e, come correttamente indicato nella pronuncia in esame, persino sui poteri di integrazione probatoria del Giudice dell’appello. L’integrazione probatoria . La parte, imputato, ha il potere di richiederla. Essa deve rispettare lo spirito del rito prescelto ovvero deve essere compatibile con le esigenze di celerità e speditezza del rito ed essere connotata dei requisiti assoluta necessità. Il Giudice dell’appello non ha obbligo di disporla, né di motivare in ordine al rifiuto espresso Il che, a ben vedere è del tutto in linea con le scelte defensionali che avrebbero consentito al difensore di produrre la prova in sede di giudizio di primo grado richiedendosi procedere ad abbreviato condizionato. Il problema potrebbe sorgere in relazione a prove emerse successivamente alla celebrazione del giudizio di primo grado. Si pensi ad una deposizione resa da soggetto terzo, reperito successivamente alla celebrazione del primo grado di giudizio il cui contenuto sarebbe utilizzabile nel procedimento discusso nelle forme dell’abbreviato secco. In tal caso il difensore potrebbe richiedere l’acquisizione della prova attraverso la rinnovazione dibattimentale motivandone l’assoluta necessità poiché in grado di influire su quelle caratteristiche, prima fra tutte la penale responsabilità dell’imputato, che il Legislatore ha previsto quali sufficienti e necessarie per dar applicazione all’istituto. Il Giudice dell’appello, in tal caso, è tenuto a dar corso alla richiesta rinnovazione. Ancora, il Giudice dell’appello è tenuto a compiere rinnovazione dibattimentale anche ex officio nel caso apprenda dell’esistenza di prove di tal fatta o natura. Il tutto con uno straordinario limite posto a garanzia, concreta ed immanente, relativa alla funzione che detta prova rinnovata deve rivestire che è quella di avere applicabilità esclusivamente in bonam partem . Il che testimonia circa la fondatezza dell’assunto sostenuto in ordine alla necessità per i difensori di ricorrere ad un maggior utilizzo del rito. E se la prova diventa in malam partem? Se all’esito della prova, che ben potrebbe essere anche testimoniale, essa si manifestasse con caratteristiche tali dall’averla trasformata in malam partem una corretta applicazione dei principi generali, dettati nella sentenza in commento che per la sua chiarezza, linearità rischia di divenire una fra le pronunzie maggiormente citate ed utilizzate nelle aule, essa dovrebbe poter essere assoggettata ad una duplice sorte, diversa a seconda della provenienza della richiesta di integrazione probatoria. Ove la richiesta provenisse dall’imputato la prova mi parrebbe corretto venisse letta e considerata nella interezza dei risultati che essa ha prodotta, essendo, di fatto, una richiesta di integrazione paragonabile a quella effettuata utilizzando il rito dell’abbreviato condizionato. Ove invece detta prova fosse ammessa ex offici essa non dovrebbe essere in alcun modo considerata, posto che la sua valutazione andrebbe ad incidere e ad influire, in malam partem , sull’esercizio del diritto di difesa, e ci si riferisce al diritto di difesa tecnica, certamente protetto e considerato come tale dalle disposizioni Nazionali e Sovra Nazionali, prime fra tutte il trattato di Lisbona e la CEDU.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 dicembre 2012 - 28 marzo 2013, numero 14649 Presidente Fiandanese – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto S.P. ricorre avverso la sentenza, in data 25 maggio 2012, della Corte d'appello di Bari con cui è stata parzialmente confermata la condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di cui all'articolo 629 c.p. e per il reato di cui all'articolo 582, 585 cod. penumero , e chiedendone l'annullamento, lamenta a Violazione dell'articolo 606 lett. b , c , d ed e c.p.p. in relazione agli articolo 62, numero 6 c.p. e 603 c.p.p Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62, numero 6 c.p., a seguito dell'applicazione del giudizio abbreviato secco , in forza del quale è stata ritenuta preclusa la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In realtà l'attenuante doveva essere concessa a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno, anche perché in primo grado la richiesta di abbreviato era stata condizionata all'acquisizione documentale della prova che avrebbe potuto portate al riconoscimento dell'attenuante invocata, b Violazione dell'articolo 606 lett. b ed e c.p.p. in relazione all'articolo 69 c.p Il ricorrente lamenta che sia stato applicato il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche, mentre in realtà non era stata applicata in primo grado neppure la recidiva, con la conseguenza che si sarebbe dovuta operare nel calcolo della pena la riduzione conseguente alle riconosciute attenuanti. Considerato in diritto 1. Rileva la Corte che il ricorso deve essere accolto nei limiti e sensi più oltre chiariti. 2. Dall'esame della sentenza d'appello emerge che la richiesta finale dell'istante ha riguardato la fruizione di un giudizio abbreviato secco . Tuttavia, osserva la Corte, che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta. Sez. 2, numero 3609 del 18/01/2011 - dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249161 peraltro, anche dopo la riforma contenuta nella L. 16 dicembre 1999, numero 479, nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è ammessa compatibilmente con le esigenze di celerità del rito, per cui può essere disposta, anche d'ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità, dovendo escludere che possa farsi ricorso all'integrazione per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in bonam partem , dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile Sez. 6, numero 45240 del 10/11/2005 - dep. 13/12/2005, Spagnoli, Rv. 233506 . In ogni caso, secondo la Corte, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'articolo 603, terzo comma, cod. proc. penumero , potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, Sez. 1, numero 13756 del 24/01/2008 - dep. 02/04/2008, Diana, Rv. 239767 e tale potere appare possibile che venga finalizzato anche al riconoscimento di un'attenuante che può incidere in ordine alla determinazione della pena, spostando la qualità del giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti,in questo caso possibile visto la contestata aggravante di cui all'articolo 61, numero 2 c.p., anche in ragione del fatto che l'esistenza di tale documentazione era stata prospettata al primo giudice. 3. Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata pertanto su tale punto ammissibile l'impugnazione. Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, che dovrà essere determinata previa valutazione della sussistenza dell'attenuante di cui all'articolo 62, numero 6 c.p. deve essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.