Contravvenzione valida, anche se poi la revoca è stata annullata

L’atto amministrativo di revoca della patente è immediatamente esecutivo e deve essere rispettato. Finchè non ne sia dichiarata l’illegittimità dall’autorità competente, in caso di inottemperanza è corretta l’applicazione delle sanzioni previste.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10606, depositata il 7 marzo 2013. 2mila euro di ammenda per guida senza patente. Un uomo, alla guida di una macchina, viene fermato per un controllo, ma viene beccato senza patente. Gli è stata revocata. Non solo quella italiana, ma anche quella tedesca. Viene quindi condannato al pagamento di 2mila euro di ammenda, come previsto dall’articolo 216, comma 6, codice della strada, che prevede una sanzione pecuniaria da 1.988 e 7.953 euro per chi viene trovato alla guida di un’auto nonostante il ritiro della patente. Ma la revoca della patente è stata poi annullata! Ricorre per cassazione, sostenendo innanzitutto che la condanna si è basata su una revoca di una patente straniera che non poteva essere determinata dal prefetto italiano in secondo luogo il GdP ha in seguito annullato la revoca e quindi la condanna si sarebbe basata su un presupposto di illecito poi divenuto inesistente. Il Prefetto può revocare anche una patente straniera. La Corte di Cassazione rileva che la revoca di una patente straniera, all’interno dell’UE, può essere fatta anche dal prefetto, visto che in applicazione della direttiva UE numero 56/2000 l’articolo 9, DM 30 settembre 2003, prevede che «al residente in Italia, titolare di patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della comunità europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca e il ritiro della patente di guida». Sanzione valida, anche se basata su un provvedimento poi annullato. La Corte afferma poi, richiamando la propria giurisprudenza, che, ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio, è irrilevante la «sopravvenuta verifica della illegittimità della ablazione già disposta, non interferendo questa in alcun modo sulla antigiuridicità del comportamento tipizzato nel citato articolo 216». L’atto amministrativo ha forza immediata, deve essere rispettato. Ciò che conta, quindi, non sono le ragioni o la validità del ritiro. Rileva che al momento del controllo il conducente non fosse in possesso del titolo necessario per poter guidare una macchina. Questo perché l’atto amministrativo di revoca è immediatamente esecutivo, e quindi c’è l’esigenza di pretenderne il rispetto, con una presunzione di legittimità. Il reato di guida senza patente, «costituendo un illecito sostanzialmente formale, è punito indipendentemente da qualsiasi postumo accertamento della validità del provvedimento amministrativo che abbia imposto l’onere del non facere». Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 dicembre 2012 – 7 marzo 2013, numero 10606 Presidente Sirena – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/2/2011 il Tribunale di Belluno, sez. dist. di Pieve di Cadore, condannava A.R. per la contravvenzione di guida senza patente acc. in omissis . All'imputato veniva irrogata la pena di Euro 2.000 di ammenda, concesse le attenuanti generiche. Rilevava il giudice di merito che l'A. era stato colto alla guida di un'auto Mercedes Classe A, benché gli fosse stata revocata sia la patente italiana che quella tedesca con decreto del Prefetto di Belluno del 14/3/2008. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando 2.1. la violazione di legge per essere stato condannato l'imputato sulla base di una revoca di patente straniera che non poteva essere irrogata dal Prefetto 2.2. la violazione di legge per essere stata pronunciata la condanna, nonostante che il Giudice di Pace di Pieve di Cadore avesse annullato la revoca della patente e, quindi, sulla base di un presupposto dell'illecito contestato divenuto inesistente. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3.1. In ordine alla prima doglianza formulata, va osservato che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dello Stato Italiano, in esecuzione della direttiva della U.E. 2000/56/C del 14/9/2000, relativa alle disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida, ha emanato il decreto ministeriale del 30/9/2003 pubblicato sulla G.U. numero 88 del 15/4/2004 , nel quale all'articolo 9 è stabilito che al residente in Italia, titolare di patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità Europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca e il ritiro della patente di guida . Ne consegue che il Prefetto di Belluno era legittimato, nel revocare la patente di guida italiana, a revocare anche quella tedesca rilasciata all'A. . 3.2. Quanto alla circostanza che il G. di P. di Belluno abbia annullato in data 14/5/2010 la revoca della patente, tale circostanza non esclude la sussistenza del reato. In un caso analogo questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che La disposizione contenuta nell'articolo 216, sesto comma, del codice della strada, punisce, tra l'altro, la condotta di chi guida un veicolo dopo che gli sia stata ritirata la patente di guida intesa quale documento sanzionando il comportamento di chi si sia posto alla guida nel periodo in cui il proprio titolo abilitativo era stato ritirato, prescindendo dalle ragioni di tale ritiro. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini della legittimità del sopra indicato provvedimento sanzionatorio, della sopravvenuta verifica della illegittimità della ablazione già disposta, non interferendo questa in alcun modo sulla antigiuridicità del comportamento tipizzato nel citato articolo 216 Cass. Civ. Sez. l, Sentenza numero 12617 del 26/05/2006, Rv. 589749 conforme, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza numero 18276 del 30/08/2007, Rv. 599891 . Infatti la successiva accertata legittimità o meno del provvedimento amministrativo non incide sulla tipicità del fatto contestato. Invero dalla forza immediatamente esecutiva dell'atto amministrativo, ancorata alla esigenza della sua immediata obbedienza piuttosto che alla presunzione della sua legittimità, consegue che chi è attinto dall'atto è tenuto al suo rispetto, incorrendo nelle previste sanzioni in caso di inottemperanza, finché non ne sia dichiarata l'illegittimità dall'autorità competente nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza numero 7386 del 23/02/1981 Ud. dep. 23/07/1981 , Rv. 149905 Cass. Sez. 4, Sentenza numero 10203 del 09/06/1987 Ud. dep. 29/09/1987 , Rv. 176743 . Pertanto, il reato di guida senza patente, costituendo un illecito sostanzialmente formale, è punito indipendentemente da qualsiasi postumo accertamento della validità del provvedimento amministrativo che abbia imposto l'onere del non tacere. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.