Il Viminale vuole un’applicazione omogenea: ecco le indicazioni ai Prefetti

Con un provvedimento dell’8 febbraio 2013, il Ministero dell’Interno ha ritenuto di dover specificare alcune indicazioni interpretative sulle novità introdotte alla disciplina antimafia dal d.lgs. numero 218/2012, la cui entrata in vigore è fissata al 13 febbraio 2013.

Con il provvedimento numero 11001/119/20 6 , il Ministero dell’Interno ha dato le prime indicazioni interpretative, soprattutto per il periodo transitorio, sul d.lgs. numero 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia, al fine di ottenere un’omogenea applicazione nazionale, da parte dei Prefetti, delle nuove norme. Le novità principali la più rilevante è l’anticipo dell’entrata in vigore. Il Ministero ricorda che le modifiche principali hanno riguardato la platea dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia, l’ampliamento delle situazioni indizianti un tentativo di infiltrazione e l’introduzione di una specifica disciplina per i soggetti investiti da verifica, ma non ancora censiti dalla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. La novità più rilevante è, però, l’entrata in vigore, già dal 13 febbraio 2013, delle norme del titolo II del Codice sulla documentazione antimafia, indipendentemente dall’effettiva attivazione della banca dati. Ambito soggettivo. Il Ministero ricorda che sono sottoponibili a verifica antimafia anche i gruppi europei di interesse economico, i membri dei collegi sindacali, i soggetti con poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione d’impresa. La norma ricomprende anche le società costituite all’estero con rappresentanza stabile in Italia e le società concessionarie nel settore dei giochi pubblici. La ratio è di garantire l’individuazione di soggetti specifici. Per questo il Ministero invita i Prefetti ad adottare «ogni utile iniziativa per perfezionare la fruizione dei collegamenti alle banche dati esistenti», in attesa della banca dati nazionale. Ambito oggettivo. Il d.lgs. amplia il catalogo delle fattispecie sintomatiche inserendovi la violazione degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Competenti ad applicare le relative sanzioni amministrative sono i Prefetti. Il Ministero ritiene che sarebbe utile, per favorire la circolarità di queste informazioni, la designazione di un apposito funzionario, creando anche un canale di comunicazione diretto con la Procura della Repubblica. Valutazione delle situazioni indizianti. Il tentativo di infiltrazione può essere desunto da varie situazioni, previste da un apposito catalogo. Il Prefetto deve rispettare un «iter valutativo corredato di elementi esatti, concreti e oggettivamente significativi», dei quali dare adeguato conto in sede motivazionale, superando così un eventuale sindacato del giudice amministrativo. Rilascio documentazione antimafia. In attesa dell’attivazione della nuova banca dati unica, la Amministrazioni devono richiedere la documentazione antimafia direttamente alle Prefetture competenti. Il Ministero spiega ai Prefetti che, per rilasciare tali documenti, dovranno verificare che non ci sia il «carattere sintomatico di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa». Tale verifica va sempre fatta nei confronti dei soggetti ancora «non censiti». Viene anche raccomandato un aggiornamento continuo delle «evidenze raccolte». Tempi del procedimento. La previsione circa il rilascio immediato della documentazione antimafia richiesta non sembra poter essere applicata in questa fase transitoria, di attesa della banca dati unica. I tempi di accertamento concessi al Prefetto sono quindi di 45 giorni, prorogabili di altri 30, entro i quali il Prefetto deve adottare il provvedimento finale. Il termine è comunque da considerarsi come ordinatorio alla sua scadenza, anche se non è stato redatto il provvedimento finale, «le Amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla stipula del contratto o alla concessione del provvedimento richiesto», fermo restando l’obbligo, in capo al Prefetto, di emanare l’atto anche oltre i termini ordinari. Periodo transitorio. Il Ministero si preoccupa infine di dettare alcune indicazioni in merito alla disciplina da applicare ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore delle nuove normative, il 13 febbraio 2013.

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