Se la colpa è lieve il medico non commette reato

La condotta medica connotata da colpa lieve, che si collochi «all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica», non ha più rilevanza penale.

Lo ha affermato la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha dovuto pronunciarsi sull’applicazione della nuova legge numero 189/2012. In particolare, ha dovuto stabilire se l'articolo 3 della stessa legge di conversione del decreto Balduzzi responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie , «abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie». La fattispecie. Nel caso specifico era successo che un chirurgo, nell’eseguire un intervento di ernia al disco, aveva leso dei vasi sanguigni, provocando una emorragia letale per il paziente. Il punto è, la nuova legge ha decriminalizzato tale condotta se connotata da colpa lieve? Se la colpa è lieve «La nuova normativa - afferma la S.C. - ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione con conseguente applicazione dell’articolo 2 c.p.». Più precisamente, si legge ancora nella nota di decisione numero 2/2013, la nuova norma esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, «che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica». non c’è reato. Gli Ermellini hanno dunque annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo del chirurgo. Ora, il giudice di merito dovrà riesaminare la questione, chiarendo se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate relative all'atto chirurgico in questione, se l'intervento si sia mosso entro i confini segnati dalle direttive e, in caso affermativo, «se nell'esecuzione dell'intervento vi sia stata colpa lieve o grave».

TP_PEN_responsabilita.medica_s