In una disputa circa il corretto adempimento di obblighi contrattuali, l’impropria, cioè non tecnicamente corretta, utilizzazione del termine «illegale» non si appalesa come un attacco ad hominem e si inserisce legittimamente nella serie di reciproche contestazioni circa il corretto svolgimento dell’attività professionale.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 26216, depositata il 14 giugno 2013. Scambio di “avvertenze” sull’attività professionale. Il ricorso è stato presentato da un soggetto condannato, per il delitto di diffamazione aggravata, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, anche alla pena ritenuta di giustizia. Le pretese espressioni diffamatorie erano contenute in un fax in cui si denunciava, ad alcune società del settore, il «comportamento illegale» delle parti civili quali dipendenti di una ditta, che erano intervenuti presso i fornitori sollecitando e ottenendo la consegna di beni o l’esecuzione di lavori e chiedendo di valutare «le infrazioni legali commesse». L’imputato ha lamentato violazione di legge, poiché, a suo dire, in appello, si sarebbe confuso il proscioglimento del Giudice di pace, per carenza di elemento oggettivo dell’ascritto reato, con un proscioglimento per la sussistenza della causa di giustificazione della provocazione. Nozione di reputazione. La Suprema Corte ha considerato il ricorso meritevole di accoglimento, precisando che la reputazione è data dalla stima e dalla considerazione di cui un soggetto gode nell’ambito sociale ed economico di appartenenza. Il suo pregiudizio deriva non solo dall’attribuzione alla persona di “comportamenti”, ma anche dalla divulgazione di notizie comunque idonee a intaccarne l’opinione tra il pubblico dei consociati. Pertanto, non solo “atti” posti in essere dalla persona offesa, ma anche abitudini, attitudini e qualità negative, ovviamente a essa attribuite possono essere idonei a offendere il bene protetto e, quindi, a integrare il reato, in quanto trattasi di reato a forma libera. Espressioni lesive dell’altrui reputazione concetto elastico. Inoltre, secondo Piazza Cavour, allorché si tratti di un soggetto operante in ambito commerciale, la nozione di reputazione deve ritenersi comprensiva anche del profilo connesso all’attività economica svolta e alla considerazione che essa ottiene nel gruppo sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico. Attacco ad personam o reciproche contestazioni?. I giudici di legittimità hanno precisato che l’attribuzione a un soggetto di un epiteto che appaia infamante costituisce un attacco alla persona, in quanto tale inammissibile e costituente reato, dovendosi però contemporaneamente ammettere che il ricorso ad aggettivi o frasi anche aspri, ma atti a rispecchiare la assoluta gravità oggettiva della situazione in ipotesi verificata, non si risolve sempre e comunque in un argumentum ad hominem, in ragione delle possibile funzionalità alla economia delle espressioni adoperate. Nella specie, per gli Ermellini, l’attribuzione di un comportamento illegale o di infrazioni legali rese nel fax incriminato e all’esito di un carteggio tra le parti, nel quale si evidenziavano inadempimenti reciproci nell’ambito di un rapporto di esecuzioni di contratti di costruzione di impianti di illuminazione a torre non sembra aver causato pregiudizio. Infine, la Suprema Corte ha aggiunto che «illegale» è un termine che si differenzia da quello ben più grave di «illecito», in quanto quest’ultimo è correlato al compimento di violazioni, penali, civili o amministrative da cui conseguono sanzioni, mentre il primo, in genere, sancisce la contrarietà alla legge nel senso più ampio. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto ascritto all’imputato non sussiste.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 maggio - 14 giugno 2013, numero 26216 Presidente Dubolino – Relatore Sabeone Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2 marzo 2011, ha riformato, su impugnazione delle parti civili Ma.Lo. e P.M. , la sentenza del Giudice di pace di Roma del 10 novembre 2008 ed ha condannato M.G. per il delitto di diffamazione aggravata, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, anche alla pena ritenuta di giustizia. Trattasi di un fax, inviato il 10 settembre 2003 dall'imputato a diversi soggetti, nel quale si evidenziava il comportamento illegale delle parti civili nel compimento di rapporti di committenza commerciale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando a una violazione di legge, per aver il Tribunale pronunciato condanna anche agli effetti penali nonostante l'appello fosse stato proposto ai soli effetti civili b una violazione di legge a cagione dell'indeterminatezza del capo d'imputazione c una violazione di legge e una motivazione illogica per aver il Giudice d'appello confuso il proscioglimento del Giudice di pace per carenza di elemento oggettivo dell'ascritto reato con un proscioglimento per la sussistenza della causa di giustificazione della provocazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Quanto al primo motivo, si osserva come la sentenza di primo grado del Giudice di pace avesse assolto l'imputato dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste, escludendo, quindi, la portata diffamatoria delle espressioni contenute nel fax inviato dall'odierno ricorrente. Le parti civili, a loro volta, avevano proposto appello al fine di sentir riformare tale sentenza a fini risarcitori. Il Giudice dell'appello non avrebbe, però, potuto entrare nel merito della penale responsabilità dell'imputato, in difetto d'impugnazione da parte del Pubblico Ministero. È, invero, indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, maturato sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite v. Cass. Sez. Unumero 29 marzo 2007 numero 27614 come, pur dopo le modificazioni introdotte dalla Legge numero 46 del 2006, articolo 6, all'articolo 576 cod.proc.penumero , la parte civile abbia facoltà di proporre appello, ma soltanto agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. Tale facoltà le deriva dalla regola generale dettata dall'articolo 576 cod.proc.penumero , in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento norma, certamente, applicabile al processo davanti al Giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 2 v. Cass. Sez. 5, 18 giugno 2008, numero 38600 e Sez. 5, 24 ottobre 2008, numero 23193 . Unica eccezione, come sancito dall'articolo 38 del D.Lgs. 274/00, sarebbe stata l'eventuale citazione diretta dell'imputato, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo D.Lgs., che avrebbe consentito in appello l'impugnazione anche agli effetti penali ma nella specie il giudizio avanti il Giudice di pace era stato instaurato a seguito di querela. Chiaramente erronea è, quindi, la condanna agli effetti penali dell'imputato, odierno ricorrente, pronunziata dal Tribunale. 3. Del pari erronea è l'impugnata sentenza allorquando afferma la sussistenza del contestato delitto di diffamazione. Posto, infatti, che la reputazione è data dalla stima e dalla considerazione di cui un soggetto gode nell'ambito sociale ed economico di appartenenza, la reputazione è pregiudicata non solo dall'attribuzione alla persona di comportamenti , ma anche dalla divulgazione di notizie comunque idonee ad intaccarne l'opinione tra il pubblico dei consociati. Pertanto, non solo atti posti in essere dalla persona offesa, ma anche abitudini, attitudini e qualità negative, ovviamente ad essa attribuite e persino situazioni equivoche in cui venga indebitamente collocata possono essere idonei ad offendere il bene protetto e, quindi, a integrare il reato, in quanto trattasi di reato a forma libera. Allorché, poi, si tratti di un soggetto operante in ambito commerciale, la nozione di reputazione deve ritenersi comprensiva anche del profilo connesso all'attività economica svolta e alla considerazione che essa ottiene nel gruppo sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico. Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte le pretese espressioni diffamatorie risultano contenute in un fax, in cui si voleva denunciare ad alcune società del settore il comportamento illegale delle parti civili quali dipendenti di una ditta, che erano intervenuti presso i fornitori sollecitando ed ottenendo la consegna di beni o l'esecuzione di lavori e chiedendo di valutare le infrazioni legali commesse v. pagina 4 dell'impugnata sentenza . Si tratta, pertanto, di esaminare la continenza o meno delle espressioni adoperate dall'imputato. In diritto, giova premettere come la continenza delle espressioni che hanno prodotto l'effetto di ledere l'altrui reputazione sia un concetto che presenta una sua necessaria elasticità, ben potendosi ammettere che la durezza della critica e delle definizioni sia direttamente influenzata dalla natura ed essenza dei fatti oggettivi narrati v. nella giurisprudenza di questa Sezione, Cass. Sez. 5, 21 dicembre 2000 numero 6925, 8 febbraio 2005 numero 11950 e 15 luglio 2010 numero 36602 . Di modo che la attribuzione ad un soggetto di un epiteto che appaia infamante costituisce un attacco alla persona, in quanto tale inammissibile e costituente reato, dovendosi però contemporaneamente ammettere che il ricorso ad aggettivi o frasi anche aspri, ma atti a rispecchiare la assoluta gravità oggettiva della situazione in ipotesi verificata, non si risolve sempre e comunque in un argumentum ad hominem, in ragione della possibile funzionalità alla economia delle espressioni adoperate. Nella specie, l'attribuzione di un comportamento illegale o di infrazioni legali rese nel fax incriminato ed all'esito di un carteggio tra le parti, nel quale si evidenziavano inadempimenti reciproci nell'ambito di un rapporto di esecuzioni di contratti di costruzione di impianti di illuminazione a torre non sembra aver travalicato i dianzi indicati limiti della continenza. Illegale è un termine che si differenzia da quello ben più grave di illecito, in quanto quest'ultimo è correlato al compimento di violazioni, penali, civili o amministrative da cui conseguono sanzioni mentre il primo, in genere, sancisce la contrarietà alla legge nel senso più ampio. È, quindi, evidente come nel corso di una disputa circa il corretto adempimento di obblighi contrattuali ed a fronte di contestazioni ex adverso espresse l'impropria, cioè non tecnicamente corretta, utilizzazione del termine illegale non si appalesa come un attacco ad hominem e si inserisce legittimamente nella serie di reciproche contestazioni circa il corretto svolgimento dell'attività professionale. 4. In definitiva l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto il fatto ascritto all'imputato non sussiste. P.Q.M. La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.