Se il questore non risponde in merito alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ci si deve rivolgere al giudice ordinario. Ciò in quanto la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza numero 2524/13, depositata il 9 maggio scorso. La giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela. Di conseguenza, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall'Amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto, ai sensi degli articolo 31 e 117, cod. proc. amm., al fine di accertare l'illegittimità dell'inadempimento dell'Amministrazione. Il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato mediante l'istituto del silenzio-inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo Cons. Stato, III, numero 501/2012 VI, numero 4758/2012 con riferimento alla disciplina previgente, IV, numero 1645/2009 . In sostanza, sussiste la giurisdizione del g.o. sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex articolo 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, a partire dal 20 aprile 2005 con l'entrata in vigore dell'articolo 1- quater d.l. 416/1989, introdotto dall'articolo 32, comma 1, lett. b , della legge 189/2002 , le commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali Cass., SSUU, numero 11535/2009 Cons. Stato, III, numero 3309/2012 . Protezione internazionale dello straniero chi giudica? Il Collegio ha anche osservato che, in materia di protezione internazionale dello straniero, la decisione negativa assunta dalla Commissione territoriale, tenuta d'ufficio a verificare l'esistenza delle condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, è ricorribile, ai sensi del successivo articolo 35, davanti al giudice ordinario, il quale, in caso di diversa valutazione dei requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omesso dalla Commissione territoriale, consistente nella trasmissione degli atti al Questore, perché provveda ai sensi dell'articolo 5, comma 6 d.lgs. 286/1998. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il Questore, ancorché privo di potere discrezionale, abbia assunto irritualmente un provvedimento negativo, indipendentemente dalla deliberazione della Commissione, deve essere adìto il giudice ordinario, al fine di ottenerne il conseguimento Cass. civ., VI, numero 26481/2011 . Al giudice ordinario la mera inerzia della Questura. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che la giurisdizione spetti al giudice ordinario anche qualora venga lamentato, come nel caso in questione, anziché l’illegittimo esercizio di un potere discrezionale concernente il procedimento di valutazione della posizione dello straniero istante, la mera inerzia della Questura nel porre in essere adempimenti meramente strumentali convocazione per rendere dichiarazioni su apposito formulario finalizzati all’esercizio di detto potere da parte della Commissione competente.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29 gennaio – 9 maggio 2013, numero 2524 Presidente Lignani – Relatore Ungari Fatto e diritto 1. L’appellato, cittadino nigeriano giunto a Lampedusa in data 7 ottobre 2008, si è visto negare dalla Commissione territoriale di Bari la protezione internazionale. Il ricorso avverso detta decisione è stato respinto dal Tribunale di Bari con sentenza numero 479/2010. 2. In data 30 maggio 2011 ha riproposto alla Questura di Foggia l’istanza volta alla concessione della protezione internazionale in concreto, ha chiesto di essere convocato per la compilazione degli appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, previsti dall’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 25/2008, ai fini del successivo inoltro da parte della Questura alla Commissione territoriale . 3. Non ottenendo riscontro, ha adito il TAR della Puglia, ai sensi dell’articolo 31 cod. proc. amm., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dalla Questura. 4. Il TAR, con la sentenza appellata Bari, III, numero 1676/2012 , ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Ufficio Immigrazione della Questura di convocare il ricorrente per redigere il verbale delle dichiarazioni ai fini dell’inoltro alla Commissione territoriale, ed ha nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Non ha invece accolto, rilevando la natura discrezionale dell’attività demandata alla Commissione territoriale, la contestuale domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di asilo e la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 5. Nell’appello, il Ministero dell’interno lamenta il difetto di giurisdizione, oltre a sostenere l’infondatezza nel merito per violazione degli articolo 3 e 26 del d.lgs. 25/2008. 6. L’appello è fondato, quanto al profilo della giurisdizione. 6.1. Il TAR non ha affrontato la questione della giurisdizione, tuttavia occorre tener conto che, poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall'Amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto, ai sensi degli articolo 31 e 117, cod. proc. amm., al fine di accertare l'illegittimità dell'inadempimento dell'Amministrazione il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato mediante l'istituto del silenzio-inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo cfr. Cons. Stato, III, 1 febbraio 2012, numero 501 VI, 7 settembre 2012, numero 4758 con riferimento alla disciplina previgente, IV, 19 marzo 2009, numero 1645 . 6.2. Ciò detto, quanto alla giurisdizione sul rapporto giuridico sottostante la presente controversia, sussiste la giurisdizione del g.o. sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, a partire dal 20 aprile 2005 con l'entrata in vigore dell'articolo 1-quater del d.l. 416/1989, introdotto dall'articolo 32, comma 1, lett. b , della legge 189/2002 , le commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali cfr. Cass., SS.UU, 19 maggio 2009, numero 11535 Cons. Stato, III, 5 giugno 2012, numero 3309 . Ancora sulle situazioni soggettive in materia di protezione internazionale dello straniero, la decisione negativa assunta dalla Commissione territoriale, tenuta d'ufficio a verificare l'esistenza delle condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, è ricorribile, ai sensi del successivo articolo 35, davanti al giudice ordinario, il quale, in caso di diversa valutazione dei requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omesso dalla Commissione territoriale, consistente nella trasmissione degli atti al Questore, perché provveda ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il Questore, ancorché privo di potere discrezionale, abbia assunto irritualmente un provvedimento negativo, indipendentemente dalla deliberazione della Commissione, deve essere adìto il giudice ordinario, al fine di ottenerne il conseguimento cfr. Cass. civ., VI, 9 dicembre 2011, numero 26481 . 6.3. Pertanto, il Collegio ritiene che la giurisdizione spetti al giudice ordinario anche qualora – come nel caso in esame – venga lamentato, anziché l’illegittimo esercizio di un potere discrezionale concernente il procedimento di valutazione della posizione dello straniero istante, la mera inerzia della Questura nel porre in essere adempimenti meramente strumentali convocazione per rendere dichiarazioni su apposito formulario finalizzati all’esercizio di detto potere da parte della Commissione competente. Deve, dunque, dichiararsi inammissibile, in parte qua, il ricorso di primo grado, per difetto di giurisdizione in ordine all'azione proposta. La causa potrà essere riassunta, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, nei termini e modalità previste dall'articolo 11 cod. proc. amm 7. Considerate le peculiarità della pretesa azionata, sembra equo disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo annulla la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda dell’appellato e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.