Con la circolare numero 11/E del 30 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune istruzioni relative alla corretta applicazione della misura fiscale agevolativa prevista per i salari di produttività.
La Legge di Stabilità 2013 ha, come noto, prorogato per tutto il 2013 la misura agevolativa prevista sulle cosiddette retribuzioni di produttività, pari al 10% dello stipendio nel limite di 2.500 euro lordi. Queste in sintesi le principali precisazioni contenute nel documento di prassi. Bonus per i redditi fino a 40mila euro. L’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti il cui reddito lordo annuo nel 2012 non abbia superato la soglia di 40.000 euro. A tal fine l’Agenzia precisa che debbano essere considerati i redditi percepiti dal lavoratore in relazione a più rapporti di lavoro. Nel computo andranno anche considerati i redditi da lavoro dipendente derivanti da rapporti lavorativi svolti all’estero. Vanno esclusi dal conteggio per la determinazione della soglia massima i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e quelli soggetti a tassazione separata. Al fine di determinare il limite massimo e l’ambito di applicabilità della disposizione dovrà farsi riferimento al c.d. principio di “cassa allargata”. Per il computo dei 40.000 euro dovranno quindi essere imputati i redditi corrisposti sino al 12 gennaio 2013, mentre saranno assoggettabili ad imposta sostitutiva anche i redditi percepiti sino al 12 gennaio 2014. Come calcolare l’imposta sostitutiva. L’importo massimo che può essere soggetto ad aliquota del 10% è pari a 2.500 euro. Tale somma va intesa al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. L’Agenzia precisa peraltro che la ritenuta del 10% non si applica sulle retribuzioni di produttività che vengono erogate in natura, a motivo del fatto che la norma utilizza la locuzione «somme». Sono inoltre escluse da questo particolare tipo di tassazione i salari di produttività «nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali». Adempimenti a carico del sostituto d’imposta e del dipendente. Spettano ovviamente al sostituto d’imposta gli adempimenti in ordine all’imposta sostitutiva. Peraltro, nel caso in cui il sostituto non sia il medesimo che ha rilasciato il CUD 2013 sarà onere del lavoratore comunicare l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2012, così da poter consentire la verifica della soglia massima prevista. Come riportato nella Circolare il dipendente dovrà comunicare al sostituto «l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo», in tutti quei casi in cui si renda necessario informare il sostituto circa il fatto che si è percepito un ulteriore reddito da lavoro dipendente che ha portato al superamento di complessivi 40.000 euro o nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia percepito da altro datore redditi che sono stati assoggettati nel 2013 ad imposta sostitutiva superando così il limite reddituale di 2.500 euro . Possibile la rinuncia all’agevolazione. Può accadere che il lavoratore si renda conto che l’applicazione del regime ordinario sia più favorevole rispetto a quello agevolato è il caso, ad esempio, dei soggetti che hanno molti oneri per i quali è possibile fruire di deduzioni o detrazioni. In questa ipotesi il dipendente potrà fare richiesta scritta al proprio sostituto d’imposta chiedendo di rinunciare al regime sostitutivo. È peraltro data facoltà agli stessi sostituti di procedere all’applicazione del regime ordinario, laddove questo risulti più favorevole al dipendente.
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