Incertezza sulla persona dell’erede? Elementi estrinseci escludono la nullità dell’atto

Nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’articolo 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa , salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento.

L’indicazione della persona onorata della disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto, non rende nulla la disposizione qualora dal contesto del testamento o da univoci dati obiettivi sia possibile determinare in modo certo e senza possibilità di equivoci la persona che il testatore ha voluto beneficiare. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza numero 8899 depositata l’11 aprile 2013. Riconducibilità della nomina di erede al fratello ed al nipote. Un ricorrente caso di omonimia familiare porta dinnanzi alla Corte di Cassazione una fattispecie che consente alla Corte di riaffermare alcuni importanti principi in tema di ermeneutica testamentaria. Il caso sotteso alla pronuncia in commento riguarda una scheda testamentaria in cui si nominava erede un soggetto indicandone nome e cognome. Sennonché nella famiglia del testatore erano presenti due persone cui poteva riferirsi la disposizione a titolo universale, una era il fratello del de cuius, l’altra era il nipote. La Corte nella pronuncia in commento conferma la decisione dei giudici di merito i quali, come si legge nel provvedimento, hanno fatto buon governo dei principi di ermeneutica testamentaria già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Regole generali di ermeneutica negoziale. La Corte, prima di prendere in considerazione la specifica questione oggetto di ricorso, ricorda come in tema di interpretazione del testamento è applicabile il criterio ermeneutico dettato dall’articolo 1362 c.c., il quale impone di individuare l’effettiva volontà del testatore coordinando l’elemento letterale all’elemento logico dell’atto unilaterale tale generica indicazione deve però essere temperata in ragione del fatto che il testamento per sua natura, è atto irripetibile una volta che produce i suoi effetti, e ciò perché tali effetti può produrli solo una volta che si è aperta la successione e che quindi il testatore è morto. Ne deriva che, come più volta affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le regole di interpretazione del contratto pur essendo applicabili anche all’interpretazione del testamento, devono senz’altro essere adattate alla particolare natura dell’atto di ultima volontà. In particolare, se le regole di interpretazione del contratto si pongono nella logica relazione che sottende a tale atto di autonomia privata, il testamento, per sua natura atto unilaterale, deve essere interpretato salvaguardando l’efficacia dell’atto e, quindi, facendo applicazione del principio di conservazione del testamento. L’interpretazione del testamento e l’identificazione della persone onorata. In tale scenario, la Corte chiarisce che in tema di interpretazione del testamento il giudice può, sempre in ragione del particolarismo sotteso al testamento, svolgere una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta, anche ricorrendo ad elementi estrinseci all’atto. Applicando il suddetto principio, con la pronuncia in rassegna la Corte ritiene che nel caso in cui la persona del beneficiario della disposizione testamentaria sia incompleta o imprecisa, non può pronunciarsi la nullità della disposizione testamentaria tutte le volta in cui dal contenuto del testamento o in base a elementi esterni sia possibile individuare, in modo serio e senza equivoci, la persona che il testatore voleva beneficiare. A ciò si aggiunga che per giurisprudenza unanime, l’attività interpretativa del giudice di merito, se compiuta facendo corretta applicazione dei principi ermeneutici e con ragionamento immune da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 ottobre 2012 - 11 aprile 2013, numero 8899 Presidente Felicetti – Relatore Petitti Svolgimento del processo V.G. , con citazione del 12 aprile 2000, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Agrigento, V.D. e Gr.Gi., esponendo che era erede universale del fratello V.V., deceduto il omissis , sulla base di testamento olografo del 31 maggio 1990 che con il medesimo testamento era stata nominata usufruttuaria di tutti i beni S.M. che egli era venuto in possesso degli immobili ubicati in , mentre di quelli ubicati a Genova si era impossessato V.D. che quest'ultimo, assumendo di essere erede della S., aveva alienato due degli immobili siti in a Gr.Gi. che i detti atti di alienazione dovevano ritenersi simulati e comunque privi di effetto. Tanto esposto, l'attore chiedeva che venisse dichiarata la nullità delle alienazioni effettuate da V.D. a Gr.Gi. e che, ai sensi dell'articolo 533 cod. civ., venisse riconosciuta la sua qualità di erede di V.V., con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili. Si costituiva V.D. eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale e il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, e deducendo che presso il medesimo Tribunale di Agrigento pendeva già una controversia nella quale veniva contestata la qualità di erede dell'attore. Nel merito, il convenuto contestava la qualità, rilevando che non era affatto certo che il beneficiario del testamento si identificasse con l'attore, dal momento che V.G. era anche un nipote del de cuius e lo aveva amorevolmente assistito sino al decesso. Si costituiva altresì il Gr. deducendo la propria estraneità alla controversia tra V.G. e V.D. , avendo egli acquistato gli immobili in buona fede. L'adito Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza, dichiarava che gli immobili siti in , caduti nella successione di V.V., appartenevano a V.G. e disponeva che V.D. provvedesse alla restituzione dei beni all'attore dichiarava inoltre inefficaci le scritture intercorse tra V.D. e Gr.Gi. rigettava la domanda di danni. Avverso questa sentenza proponeva appello V.D. . Essendo deceduto V.G. , si costituivano in giudizio i suoi eredi G.C., V.L., V.R., V.E., V.A. e V.G., i quali proponevano altresì appello incidentale in ordine alla reiezione della domanda di danni. Disposta una c.t.u., la Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata il 15 maggio 2006, rigettava il gravame. Per quanto ancora rileva in sede di legittimità, la Corte territoriale rigettava il motivo di appello con il quale l'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere esaminato la proposta eccezione di nullità della di-sposizione testamentaria per indeterminatezza del beneficiario eccezione formulata sul rilievo che V.G. era anche un nipote del de cuius . Richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri di interpretazione delle disposizioni testamentarie, e segnatamente di quelle concernenti la persona istituita, la Corte d'appello rilevava che, nella specie, vi erano elementi idonei a fugare ogni dubbio in ordine alla identificazione del V.G. istituito erede con il V.G. fratello del de cuius. In proposito, la Corte d'appello valorizzava l'esistenza di un diretto rapporto tra il testatore e l'originario attore, desumibile dall'affidamento dei beni che il de cuius ebbe a fare nell'ultimo periodo della sua vita a V.G. , il quale ebbe anche ad immettersi nel possesso degli immobili ubicati in Licata. Del resto, osservava la Corte d'appello, l'appellante non aveva mai contestato la qualità di erede in capo all'originario attore e nell'altro giudizio pendente presso il Tribunale, e poi definito, aveva chiesto il riconoscimento della qualità di erede di S.M. e non anche il disconoscimento della qualità di erede in capo al V.G. originario attore, come soggetto indicato nel testamento. Avverso questa sentenza V.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo hanno resistito, con controricorso, G.C., V.R., V.E., V.A.M., i quali hanno anche depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 628 cod. civ. e vizio di motivazione, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, nella specie non si verteva in tema di imprecisione o incompletezza nella indicazione del beneficiario, ma di indicazione precisa e completa, e tuttavia indeterminata ed incerta. Invero, il beneficiario era indicato in V.G. , e tuttavia nella scheda testamentaria non vi era alcun elemento idoneo a chiarire a quale dei due V.G. esistenti fosse riferibile l'istituzione. Le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale per giungere ad identificare il V.G. menzionato nel testamento con il V.G. attore, prosegue il ricorrente, non sarebbero affatto tranquillizzanti e idonee a supportare la decisione. In particolare, il ricorrente rileva, da un lato, che l'affermazione della vicinanza dell'attore al de cuius sarebbe tautologica e, dall'altro, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, la qualità di erede del V.G. attore era stata contestata nell'altro giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Agrigento. Inidoneità, sostiene il ricorrente, resa ancor più evidente e dall'esame di altri elementi desumibili anche dal testamento e dei quali la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto. In particolare, il ricorrente evidenzia che il testatore, dopo avere disposto per la costruzione di una cappella al cimitero per sé e per S.M. , e dopo avere disposto in favore della S. l'usufrutto su una villa ubicata in , aveva espressamente manifestato la volontà di escludere tutti gli eredi. Espressione, questa, che non avrebbe potuto essere interpretata che come volontà del testatore di escludere dalla sua successione quelli che, altrimenti, sarebbero stati i suoi eredi legittimi e tra questi, segnatamente, il fratello V.G. . Il dubbio circa la identificabilità di V.G. con l'attore risultava poi più evidente dal fatto che in , e in prossimità dell'abitazione del de cuius , viveva un V.G. , nipote del testatore, che, come si era cercato di dimostrare attraverso la richiesta di ammissione di prova testimoniale, aveva assistito il de cuius . A conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto “Dica la Suprema Corte se, in presenza di scheda testamentaria che indichi il beneficiario, rientrante nella categoria degli eredi legittimi, semplicemente con nome e cognome, tale indicazione soddisfi o meno la prescrizione della certezza e della determinabilità della persona, prevista dall'articolo 628 c.c. a pena di nullità della disposizione testamentaria, allorquando risulti dallo stesso testamento che il testatore ha espressamente dichiarato di voler escludere dalla successione gli eredi legittimi ed allorquando risulti che altra persona, non erede legittimo, con lo stesso nome e cognome, avesse assistito amorevolmente il testatore negli ultimi anni della sua vita, mentre i suoi più stretti congiunti lo avevano abbandonato”. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che “nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'articolo 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa , salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità” Cass. numero 4022 del 2007 Cass. numero 468 del 2010 . In particolare, “l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci, per modo che l'identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la disposizione quando dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, la persona che il testatore ha voluto beneficiare” Cass. numero 141 del 1985 . Invero, a norma degli articolo 625 e 628 cod. civ., l'indicazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto, non rende nulla la disposizione qualora dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare in modo certo e senza possibilità di equivoci la persona che il testatore ha voluto beneficiare Cass. numero 1980 del 1963 e “per escludere la nullità di una disposizione a causa di morte per indeterminatezza del beneficiario articolo 628 cod. civ. è sufficiente che questi sia indicato almeno in modo da poter essere determinato con riferimento ad univoci dati obbiettivi espressi dallo stesso testatore” Cass. numero 810 del 1992 . A tali principi la sentenza impugnata si è attenuta, sia nella parte in cui ha escluso che la indicazione dell'erede desse luogo ad una disposizione nulla ai sensi dell'articolo 628 cod. civ., per essere non determinabile la persona beneficiaria della disposizione testamentaria, sia nella parte in cui ha individuato indici idonei per pervenire ad attribuire determinatezza alla persona menzionata nella scheda testamentaria con il solo nome e cognome, in presenza di altro persona avente il medesimo nome e cognome. Sotto il primo profilo, deve in primo luogo rilevarsi che la prospettazione del ricorrente - secondo cui la disposizione testamentaria sarebbe nulla per esserne incerto il beneficiario - mostra un primo indubbio aspetto di contraddittorietà, là dove, da un lato, si sostiene una indeterminatezza irrimediabile del beneficiario della disposizione testamentaria e, dall'altro, si ipotizza una differente possibilità di individuazione del beneficiario secondo la stessa prospettazione del ricorrente, quindi, si sarebbe in presenza non già di una impossibilità assoluta di determinazione del beneficiario, ma di una relativa incertezza nella specificazione di quale tra i due V.G. fosse, nell'intento del testatore, il destinatario della istituzione di erede. Con il che si è, all'evidenza, al di fuori dell'ambito di applicabilità della disposizione della cui violazione si duole il ricorrente articolo 628 cod. civ. , atteso che la disposizione testamentaria risulterebbe al più incompleta, dovendosi procedere alla risoluzione della omonimia attraverso l'utilizzo di elementi specificativi. Ed è proprio ciò che la Corte d'appello ha fatto, valorizzando una serie di elementi esterni alla scheda per poter specificare la disposizione testamentaria incompleta nella esposizione di elementi utili a determinare il beneficiario, individuato con nome e cognome - e quindi non incerto -, ma senza data di nascita elemento che, di per sé, sarebbe valso a prevenire ogni possibile dubbio nella individuazione dell'istituito . Erroneamente, quindi, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 628 cod. civ., atteso che tale disposizione si riferisce all'ipotesi - non ricorrente nella specie - che l'incertezza in ordine alla persona nominata nel testamento non possa essere altrimenti rimossa attraverso la interpretazione del testamento, sulla base dei richiamati canoni ermeneutici, finalizzati alla valorizzazione della effettiva volontà del testatore. Ma sono infondate, e in parte inammissibili, anche le censure svolte dal ricorrente sul piano del vizio di motivazione. La Corte d'appello ha chiaramente indicato gli elementi in base ai quali doveva con certezza affermarsi che il V.G. menzionato nel testamento altri non era che l'originario attore. Il ricorrente contrappone alla ricostruzione della Corte il proprio convincimento secondo cui gli elementi utilizzati o non sarebbero stati idonei a individuare nell'attore l'istituito nel testamento, ovvero non sarebbero rispondenti al vero. In realtà, per molti aspetti le censure del ricorrente si appalesano inammissibili, atteso che puntano ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto. Le medesime censure scontano poi un ulteriore vizio. Il ricorrente sostiene che la possibilità che la disposizione testamentaria si riferisse al nipote V.G. piuttosto che al fratello era supportata dal rilievo che solo il nipote aveva assistito il de cuius, mentre gli altri parenti, e segnatamente il fratello V.G., si erano disinteressati delle sorti di V.F Per questo ultimo aspetto, invero, la deduzione del ricorrente altro non è che una mera indicazione di una circostanza di fatto in ordine alla quale nessun accertamento istruttorio risulta essere stato compiuto nei gradi di merito né la deduzione sul punto può essere supportata dal riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale della quale il ricorrente si duole, dal momento che l'unico capitolo di prova menzionato nel ricorso è quello riportato a pag. 10 Vero che il V.G. nato a omissis è nipote del defunto V.F., il quale è stato assistito dal nipote e dalla convivente S.M. sino alla sua permanenza a , certamente del tutto inidoneo a dimostrare il conflitto tra fratelli o quanto meno il disinteresse dell'attore nei confronti del de cuius . Senza dire che la deduzione sul punto presenta ulteriori profili di inammissibilità, non essendo corredata dalla necessaria specificazione in ordine alle modalità di deduzione della prova e delle statuizioni reiettive della stessa, che, peraltro, non risulta riportata tra le conclusioni di parte appellante nella sentenza impugnata. È noto, d'altra parte, che “la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori - nella specie, escussione di alcuni testimoni - non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa ratio decidendi , che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto” Cass. numero 6570 del 2004 Cass. numero 14611 del 2005 . E, nella specie, le ragioni della mancata ammissione della riportata prova testimoniale emergono dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha dato ampiamente conto di tutti gli elementi in base ai quali doveva affermarsi con certezza che il V.G. menzionato nella scheda testamentaria si identificava con l'originario attore. Priva di decisività è poi la doglianza concernente l'asserito mancato esame, da parte della Corte d'appello, della frase contenuta nel testamento di V.F., con la quale quest'ultimo disponeva l'esclusione degli eredi. Premesso che le deduzioni dei controricorrenti, secondo cui il ricorrente avrebbe riportato in modo erroneo la frase del mancato esame della quale si duole, atteso che nella scheda testamentaria non vi era alcun riferimento alla qualità di eredi legittimi - contenendo la scheda la sola indicazione eredi - non è stata contestata dal ricorrente, e comunque trova riscontro nella scheda testamentaria, si deve rilevare che la esclusione degli altri eredi nessuna attitudine identificativa poteva avere al fine di risolvere la omonimia tra i due V.G. , sicché la censura sul punto appare infondata, risolvendosi nella denuncia di un vizio di motivazione su un fatto non decisivo ai fini del giudizio. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge, nonché ad Euro 200,00 duecento per spese vive.