Avvocati: la nuova determinazione dei compensi. Ancora risposte ai dubbi dei lettori

Con l’entrata in vigore del D.M. numero 140/2012 molti lettori hanno continuato a porre quesiti su questioni legate all’applicazione dei cosiddetti parametri ministeriali. In particolare, l’avvocato Gianluca Gambogi risponde alle nuove domande ponendo l’attenzione su quelle problematiche interpretative in tema di nuova determinazione dei compensi su base parametrica. Qui di seguito sono riportate le risposte alle domande più significative. Se avete ulteriori quesiti, potete continuare a scriverci all'indirizzo redazione@dirittoegiustizia.it.

E’ ammissibile, a seguito degli ultimi provvedimenti ministeriali che hanno portato all’abrogazione delle vecchie tariffe forensi, la stipula di un patto di quota lite tra avvocato e cliente? Può ragionevolmente ritenersi che l’abrogazione della vecchia tariffa forense non incida sulle novità legislative registrate negli ultimi anni in tema di abrogazione del divieto del patto di quota lite. Quest’ultimo era espressamente previsto dall’articolo 2233, comma 3, c.c. In virtù di tale norma gli avvocati non potevano, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti patti relativi ai beni che formavano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni. Con l’entrata in vigore del D.L. numero 223/06 la norma in questione è stata sostituita. L’attuale terzo comma dell’articolo 2233 c.c. recita, infatti, che «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». Può quindi ragionevolmente ritenersi che il patto di quota lite, ormai consentito da alcuni anni, non abbia subito nessuna modifica dall’entrata in vigore del nuovo sistema parametrico e possa quindi essere oggetto di accordo tra avvocato e cliente. Il divieto di cessione agli avvocati dei diritti in contestazione, previsto dall’articolo 1261 c.c., non equivale ad un vero e proprio divieto ulteriore del patto di quota lite? Quest’ultima norma è stata interessata dalla recente riforma in tema di abrogazione tariffaria? L’articolo 1261 c.c., in tema di divieto di cessione dei crediti, non è stato modificato. Ciò tuttavia non modifica i termini del problema evidenziati poc’anzi. Da notare che allorquando venne abolito il patto di quota lite il Consiglio Nazionale Forense ebbe ad evidenziare circolare numero 22-C/2006 del 4/9/2006 come l’intervenuta abrogazione del suddetto non si era estesa all’articolo 1261 c.c. che fa divieto anche ad avvocati e patrocinatori di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione dinanzi all’Autorità Giudiziaria. Il rilievo del CNF era corretto nella sostanza, ma lo stesso CNF poneva una distinzione tra compenso legato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque ad una percentuale determinata sul valore dei beni, forma da ritenersi legittima, da altri e diversi patti quali quelli indicati proprio nell’articolo 1261 c.c. che riguardano invece la cessione del credito, forma quest’ultima non consentita. In altre parole, sino dal 2006 si è sempre ritenuto che nonostante la mancata modifica dell’articolo 1261 c.c. il divieto del patto di quota lite nel senso sopra richiamato ed evidenziato fosse senz’altro venuto meno. Non vi è ragione per modificare, oggi, questa impostazione. Laddove sia da considerarsi ammissibile il patto di quota lite vi sono limiti per la determinazione in percentuale del compenso rispetto al valore della causa? Non vi sono limiti in base percentuale ma si deve senz’altro ritenere che la misura del compenso anche stabilita con il patto di quota lite debba comunque ispirarsi a quei principi di adeguatezza richiamati proprio dall’articolo 2233, comma 2, c.c. In virtù di tale norma la misura del compenso deve essere sempre adeguata sia all’importanza dell’opera, sia al decoro della professione. Ne consegue che un patto di quota lite, scritto, che non si ispirasse al suddetto principio di adeguatezza e a quanto stabilito dall’articolo 2233, comma 2, sarebbe senz’altro censurabile. In caso di rinnovo dell’atto di precetto, laddove nel primo atto si sia determinato il compenso secondo il vecchio sistema tariffario oggi abrogato, nel secondo atto di precetto quale compenso occorre applicare? Se l’atto di precetto viene ad essere inoltrato in questi giorni e cioè sotto la vigenza del nuovo sistema parametrico non v’è dubbio che sia quest’ultimo quello applicabile. Nello stipulare un accordo con il cliente sui compensi, è ammissibile far riferimento ad una tariffa oraria? Nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti si deve ammettere che l’accordo con il cliente possa prevedere anche una forma di determinazione del compenso attraverso la tariffa oraria. Peraltro il decreto sui parametri che però si applica laddove non vi sia l’accordo con il cliente, come è stato più volte ribadito nei precedenti interventi su Diritto e Giustizia on-line richiama in effetti, come criterio di valutazione della prestazione, quello «delle ore complessive impiegate». In tal senso, infatti, si esprime l’articolo 3, comma 2, in tema di attività stragiudiziale. L’applicazione dei compensi parametrici vale anche per l’avvocato che svolge la sola attività di domiciliazione? Si può ragionevolmente rispondere in maniera affermativa. Anche in questo caso, infatti, la determinazione del compenso potrà avvenire mediante l’accordo con il cliente o, in assenza dell’accordo, attraverso la liquidazione del compenso stesso su base parametrica. Ovvio che la sola attività di domiciliazione comporterà una valutazione che terrà conto solo ed esclusivamente di quanto svolto. In effetti il principio di liquidazione del compenso è sempre legato all’opera effettivamente svolta e ciò emerge proprio da un’attenta lettura dello stesso D.M. numero 140/12. Il principio di cui sopra è richiamato nell’articolo 11, comma 5, ultima parte, per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria nell’articolo 12, addirittura come criterio generale, per tutta l’attività giudiziale penale.