La banca non è responsabile per le negoziazioni anteriori al declassamento dei titoli

Nessuna omissione può essere addebitata alla banca se i titoli sono stati acquistati prima del declassamento da parte dell'agenzia di rating, questo perchè, al momento della stipula, non sussisteva un particolare livello di rischio.

Il caso. Nel 2006, alcuni risparmiatori convenivano in giudizio un istituto bancario, domandando che fosse dichiarata la nullità dei contratti di acquisto di titoli di stato argentini, negoziati per loro conto, ovvero che il convenuto fosse condannato a risarcimento dei danni legati al fallimento dell’emittente. La domanda era rigettata dal Tribunale adito, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza numero 330 del 2013, la Prima Sezione della Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei risparmiatori, con condanna alle spese. Diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti. Nel ricorso per cassazione, i risparmiatori si dolevano del comportamento dell’istituto bancario, rilevando che esso non avrebbe fornito informazioni sufficienti sui titoli intermediati. La strategia difensiva poggiava sulla violazione dell’articolo 21 TUF e dell’articolo 28 Reg. Consob numero 11522/98. Nell’ambito della disciplina in materia di intermediazione finanziaria, l’articolo 21, d.lgs. numero 58/1998 meglio noto come “TUF” o “Legge Draghi” specifica che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono – tra l’altro – “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati” comma 1, lett. a e “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” comma 1, lett. b . Il regolamento di attuazione disciplina nel dettaglio gli obblighi informativi. La violazione degli obblighi di correttezza e informazione non determina la nullità del contratto di negoziazione. Secondo la Suprema Corte, anche qualora emerga una effettiva violazione degli obblighi di informazione, correttezza e buona fede da parte dell’intermediario, non si produce la nullità del contratto di negoziazione dei titoli, né quella delle operazioni concluse in sua esecuzione tale condotta assume rilevanza soltanto nel momento successivo dello svolgimento del rapporto in riferimento all’adempimento da parte dell’intermediario, originando soltanto una responsabilità contrattuale nei confronti dell’investitore. A supporto di tali affermazioni, il Collegio richiama la sentenza numero 26725/2007 Cass., S.U., numero 26725/2007 , nella quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a - responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti - responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’articolo 1418, comma 1, c.c Nessuna scorrettezza se il declassamento è successivo all’acquisto dei titoli. Nel caso di specie, l’acquisto dei titoli di stato argentini è stato effettuato in un periodo maggio-giugno 1999 in cui non sussisteva un particolare livello di rischio. Il primo declassamento da parte di agenzia di rating risale infatti ad un momento successivo ottobre 1999 e soltanto dopo due anni esso si è diffuso tra le principali agenzie internazionali. Ciò posto, secondo la Corte di Cassazione l’istituto bancario convenuto non ha omesso di fornire informazioni ai risparmiatori non potendo essere addebitato alcun comportamento negligente, l’istituto bancario non può essere condannato al risarcimento dei danni derivanti dal crollo del valore di titoli intermediati.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 novembre 2012 – 9 gennaio 2013, numero 330 Presidente Fioretti – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con atto di citazione in data 30-3-2006, B. A., P. R. e B. L. M. convenivano la Banca Passadore & amp C. S.p.A. davanti al Tribunale di Genova, chiedendo la dichiarazione di nullità o di annullamento di acquisto di titoli di Stato argentini, negoziati per loro conto dalla banca ovvero la condanna della banca stessa al risarcimento del danno, in relazione al “fallimento” dello stato argentino. Si costituiva in giudizio la banca, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Con sentenza depositata il 21/4/2007, il Tribunale rigettava le domande degli attori. Con atto notificato il 20/7/2007, gli attori proponevano appello contro sentenza. Si costituiva la banca, chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza in data 29/6-24/9/2010, la Corte d'Appello di Genova rigettava l'appello. Ricorrono per cassazione gli appellanti. Resiste con controricorso la banca. Motivi della decisione Con il primo motivo, ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 T.U.F. e 28, 28 Reg. Consob numero 11522/98, in relazione al comportamento della banca che non avrebbe fornito sufficienti informazioni sugli acquisti suindicati. Con il secondo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa il comportamento della Banca. Entrambi i motivi vanno rigettati, in quanto infondati. I ricorrenti stessi richiamano la giurisprudenza consolidata di questa Corte, e segnatamente Cass. S.U. numero 26725 del 2007, per cui, anche quando emerga in causa un'effettiva violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e buona fede, questa non determina la nullità del contratto di negoziazione dei titoli né quella delle operazioni concluse in sua esecuzione, assumendo tale violazione rilevanza solo nel momento successivo dello svolgimento del rapporto e in ordine al corretto adempimento da parte dell'intermediario dei suoi obblighi di condotta, dando pertanto luogo al solo insorgere di una responsabilità contrattuale verso l'investitore. Quanto all'affermato inadempimento della banca, i ricorrenti m sostanza propongono profili e situazioni di fatto, insuscettibili di valutazioni in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Il giudice a quo ha precisato che, all'epoca dell'acquisto, tra maggio e giugno 1999, non sussisteva un particolare livello di rischio il primo declassamento dei titoli argentini fu effettuato nell'ottobre 1999 da una sola agenzia di rating e solo due anni dopo dalle altre principali agenzie internazionali. Non si poteva dunque affermare continua la sentenza impugnata che la banca avesse negligentemente omesso di fornire informazioni nessuna inadempienza e scorrettezza poteva essere ad essa addebitata, e dunque la banca non poteva essere condannata al risarcimento del danno per la successiva caduta dei titoli. Va pertanto, conclusivamente, rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.