Negli ultimi anni si è intensificata l’attività normativa diretta, da una parte, ad introdurre misure di razionalizzazione, semplificazione e speditezza nelle procedure nel processo civile e, dall’altra, a ridurre sensibilmente i tempi di attesa dell’utenza. Le novità normative hanno condizionato, direttamente e/o indirettamente, le attività giornaliere di lavoro negli uffici giudiziari giungendo, in alcuni casi, a riformare metodologie di lavoro radicate da anni.
Si pensi ad esempio alle modifiche operate in tema di recupero delle spese processuali penali ex legge 18 giugno 2009 numero 69. L’articolo 67 della richiamata disposizione normativa ha , sostituendo gli articolo 205 e 208, primo comma e introducendo gli articolo 73-bis e 73-ter del testo unico spese di giustizia 1 , modificato interamente la materia del recupero delle spese processuali penali prevedendo, in particolare, in presenza di coobbligati il recupero pro quota in luogo della previgenza solidarietà. L’anno 2011 e stato caratterizzato da un costante, ed ingiustificato, aumento della pressione fiscale sulle iscrizioni 2 dei procedimenti civili, e di riflesso per i giudizi penali in cui vi è costituzione di parte civile. Si è avuto l’ennesimo aumento dei costi di accesso alla giustizia a carico dei cittadini ma questa volta non è solo la giustizia civile e amministrativa a scontare gli aumenti ma anche il giudizio tributario 3 Le continue normative 4 che direttamente o indirettamente hanno inciso sul contributo unificato 5 hanno creato e creano non poche difficoltà interpretative. In materie che direttamente o indirettamente influiscono sui c.d. servizi di cancelleria sempre più spesso non trova applicazione il principio che la «norma deve essere chiara e formulata in modo da avere un significato univoco e condiviso» E nel silenzio del Ministero della Giustizia si assiste al fenomeno non certamente edificante di una diversità di interpretazione tra i vari uffici giudiziari. 6 Ma a rendere più complicata la, giornaliera, attività delle cancellerie sono anche e sopratutto le novità normative che hanno portato alla modifica dei riti processuali 7 o introdotto, con decreto legge, nuove procedure 8 , salvo poi in sede di conversione, eliminarle e scoprire che erano state riportate in una legge emanata nelle more di proroga del decreto legge. Il sovraindebitamento 9 . Quella che è stata, in ordine di tempo, una delle ultime novità normativa, nell’intenzione del legislatore, diretta alla semplificazione e alleggerimento del contenzioso in materia fallimentare, e più precisamente endofallimentare, è la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento Decreto legge 22 dicembre 2011 n 212 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 297 del 22 dicembre in vigore a far dal 23 dicembre 2011. A conferma di una legiferazione che non sempre segue binari di chiarezza la procedura in oggetto risulta essere stata espunta in sede di conversione del decreto legge 10 che la istituiva, salvo constatare, cosa che per fortuna non era sfuggita ai più, che l’intera materia del sovraindebitamento era stata riportata, con modifiche, nella legge 27 gennaio 2012 numero 3 11 articolo 9 e seguenti. La sovrapposizione di norme, decreto legge e legge ordinaria, contenenti lo stesso istituto ha creato la anomala situazione di una normativa, quella in oggetto, regolarmente in vigore nel periodo 23 dicembre/17 febbraio, data di conversione in legge del decreto 212/2011, mentre ai sensi della legge 3/2012 lo stesso istituto entrava è entrato in vigore a far data del 29 febbraio 2012. La mancata conversione in legge dell’istituto riportato, ribadiamolo, nella sua interezza nella richiamata legge 3/2012 non ha fatto venire meno le problematiche prospettate sin dalle prime ore sia in materia di iscrizione su registri informatici quali? che di pagamento del relativo contributo unificato. Problematiche che hanno trovato, relativamente al tribunale di Vibo Valentia, una prima, se pur condizionata alle attese disposizioni ministeriali, soluzione. 12 Disponendosi l’iscrizione della procedura, attesa la sua natura prefallimentare, nel registro informatico programma SIECIC sezione relativa al deposito atti non codificati Prevedendosi inoltre, stante il richiamo operato sia prima dal comma 6 articolo 5 del decreto legge 212/2011 e sia ora dall’articolo 10, comma 5, della legge 3/2012, agli articolo 737 e ss. c.p.c., l’iscrizione della procedura deposito della proposta del debitore 13 soggetta al contributo unificato relativo alle procedure in camera di consiglio pari quindi ad Euro 85 ottantacinque . Come soggetti al contributo unificato nella misura fissa di € 85 ottantacinque sono l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo 14 mentre il reclamo 15 è soggetto al pagamento del contributo di € 85 aumentato della metà. La presente procedura è inoltre soggetta al pagamento dell’anticipazioni forfetaria ex articolo 30, DPR 115/02 e ai, su richiesta, diritti di copia. Il c.d. taglio dei riti. In applicazione dell’articolo 59 della già richiamata normativa 16 , il decreto legislativo 1 settembre 2011 n 150, in vigore a far data del 6 ottobre 2011, ha operato una ulteriore riduzione e semplificazione dei procedimenti civili operando quello che è stato definito «un vero e proprio taglio dei riti». Le problematiche relative all’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2011, in relazione alle attività formali delle cancellerie, hanno trovato una prima, se pur parziale soluzione e limitata alla «corretta tenuta dei registri» con la circolare ministeriale DOG05/10/2011.0025956.U Relativamente ad eventuali modifiche inerenti gli importi del contributo unificato, in attesa, ancora oggi, di disposizioni ministeriali, a parere dello scrivente, 17 incidendo, il decreto legislativo 150/2011, solo sulla modifica del rito non si riflettono sull'entità del pagamento del contributo unificato, salvo che lo stesso non fosse determinato in misura fissa in relazione alla natura del giudizio. Ad esempio i ricorsi in materia di onorari di avvocato legge 794/42 , 18 e i ricorsi ex articolo 170 DPR 115/2002 19 il cui contributo unificato era determinato in misura fissa euro 85 stante l’individuazione della natura dei procedimenti in oggetto «tra quelle della volontaria giurisdizione» 20 essendo ai sensi della nuova normativa ricompresi nelle controversie regolate dal rito sommario di cognizione libro IV,titolo I, capo III bis , scontano oggi il contributo unificato, ai sensi dell’articolo 13, punto 3, DPR 115/2002, in relazione al valore della causa ridotto alla metà. Continuano invece ad operare, al di la della mutazione del rito, le previgenti ipotesi di esenzione ad esempio in materia di trattamento sanitario obbligatorio, di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, in materia elettorale ecc. espressamente contemplate dalla normativa speciale di riferimento delle singole procedure. L’avere inoltre previsto che alcune controversie siano regolate dal rito lavoro non significa poter applicare alle stesse, se precedentemente non previsto, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato. Esempio i ricorsi in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione o al verbale di accertamento di violazione del codice della strada 21 pagano 22 il contributo unificato in base al valore e l’indennità di cui all’articolo 30 euro 8 testo unico spese di giustizia Ulteriori problematiche derivano dal fatto che la determinazione del nuovo rito, e quindi del relativo pagamento del contributo unificato, esula dalle competenze delle cancellerie. Nell’esempio sopra accennato in materia di onorari di avvocato, ma l’esempio vale per ognuno dei procedimenti per i quali si è modificato il rito, la parte potrebbe chiedere l’ iscrizione della causa richiamandosi alla normativa speciale previgente nel caso in esame legge 794/42 e non all’articolo 702 bis c.p.c. civile per come previsto dalla nuova normativa. In tal caso l’iscrizione sconta l’importo fisso e solo se alla prima udienza, ai sensi dell’articolo 4 della normativa in esame, il giudice dispone 23 il mutamento del rito nasce l’obbligo della parte all’integrazione del pagamento di iscrizione. Le difficoltà maggiori nascono dal fatto che non sempre i c.d. mutamenti in udienza, in assenza, stante la cronica carenza, di personale amministrativo di supporto al magistrato in aula, vengono prontamente portate a conoscenza delle cancellerie per gli incombenti, specie di natura fiscale, consequenziali. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle procedure previdenziali ed assistenziali. Altra novità normativa che merita un, se pur piccolo, richiamo è l’introduzione «dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio» in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale ex articolo 445-bis c.p.c. introdotto dall’articolo 38 decreto legge numero 98 del 6 luglio 2011 convertito con legge 111/2011. Anche in materia in assenza di disposizioni ministeriali i vari uffici hanno ovviato, non sempre in materia omogenea, con direttive specifiche dei Dirigenti. Lo scrivente con ordine di servizio numero 32 del 7 luglio 2012 24 ha provveduto sia riguardo l’eventuale pagamento del contributo unificato nelle ipotesi reddituali previste dalla normativa vigente sia riguardo l’aspetto meramente formale dell’individuazione del sistema informatico nel quale iscrivere la nuova procedura. L’unico, al momento, intervento ministeriali per la materia in oggetto riguarda le disposizioni relative alla gestione, anche e principalmente ai fini statistici, dell’accertamento tecnico preventivo nell’ambito del sistema informativo contenzioso civile distrettuale SICID . Note 1 Decreto Presidente della Repubblica n 115 del 30 maggio 2002. 2 Diritto e Giustizia – il quotidiano di informazione giuridica – spese di giustizia – 31 gennaio 2012. 3 Decreto legge 6 luglio 2011 n 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n 111. 4 Decreto legge 98/2011,convertito legge 111/2011,decreto legislativo 150/2011,legge 183/2011. 5 Le novità normative richiamate hanno infatti determinato aumenti del contributo sia mediate una modifica degli importi sia incidendo sul rito del procedimento e sul relativo contributo unificato fisso. 6 Si pensi ad esempio al reclamo considerato da alcuni, compreso lo scrivente, forma di impugnazione quindi soggetto al pagamento del contributo unificato aumentato della metà. 7 articolo 59 del citato decreto legislativo n 150/2011. 8 Decreto legge 212/2011. 9 “Situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte,nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”. 10 Legge 17 febbraio 2012 n 10. 11 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi per sovraindebitamento. 12 Ordine di servizio dello scrivente dirigente n 43 del 28 dicembre 2012 in sito ufficiale del Tribunale di Vibo Valentia. 13 Articolo 9 legge 3/2012. 14 Articolo 14 legge 3/2012. 15 Articolo 10 punto 6. 16 Legge 69/2009. 17 Ordine di servizio n 5 del 23 gennaio 2012 tabella C, in sito ufficiale del tribunale di Vibo Valentia. 18 Oggetto della controversia è limitato alla determinazione degli onorari e non è estesa anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato o alla sussistenza di cause estintive o limitative continuando a trovare applicazione per tali ipotesi la legge 13 giugno 1942 n 794. 19 avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, l’opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell’interesse del procedimento. 20 Circolare Ministero della Giustizia Dir. Genumero Aff. Giust. Ufficio I del 6 maggio 2003 prot 1/5830/U/03. 21 Ex articolo 22 legge 689/81. 22 Per come introdotto dalla legge 191/09. 23 Ai sensi dell’articolo 4 “1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza. 2. L’ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti”. 24 in sito ufficiale del tribunale di Vibo Valentia.