Liberalizzazioni, l’obbligo del preventivo per il professionista non è più vincolato alle tariffe

Si annuncia una settimana fitta di incontri per il Governo dal momento che non si sono fatte attendere le reazioni dei professionisti allo schema di disegno di legge contenente anche le misure di liberalizzazione delle professioni intellettuali che fanno parte della c.d. “fase 2” dell’azione del governo Monti. Mentre scrivo non si è ancora tenuto l’incontro presso il Ministero della giustizia con gli ordini professionali interessati per ascoltare le voci del settore che sarà regolamentato e rispetto al quale – ricordiamo - pende anche il termine per emanare il regolamento per il riordino degli ordini professionali .

Ma in attesa di conoscere se il testo finale che verrà varato dal Consiglio dei ministri sarà proprio quello che è circolato in questi giorni e di cui Diritto e Giustizia ha dato notizia nelle scorse edizioni, esaminiamo nel dettaglio le norme contenute nell’articolo 7 nel capo dedicato ai servizi professionali ed i possibili effetti sulla struttura del mercato delle professioni e sui consumatori, già in parte modificato dal decreto Bersani. Abolizione delle tariffe professionali. Il primo passaggio fondamentale del Governo è quello espresso in maniera del tutto inequivocabile dal primo comma dell’articolo 7 e, cioè, che «sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, numero 89» dedicato agli onorari e agli altri diritti del notaio . Dall’abolizione delle tariffe professionali deriva, in seconda battuta, la necessità di modificare alcune norme del codice civile e del codice di procedura civile che a quelle tariffe fanno attualmente riferimento. Integrazione del contratto. E così, per quanto riguarda il codice civile, il secondo comma dell’articolo 7 modifica il meccanismo integrativo dei contratti previsto dall’articolo 2233 c.c Fino a oggi laddove cliente e professionista non avessero concordato il compenso per l’opera professionale il giudice lo avrebbe dovuto determinare secondo le tariffe o gli usi sentito il parere professionale dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. Da domani, venute meno le tariffe, il giudice determinerà il compenso dovuto, in assenza di usi, secondo equità. Ricorso per ingiunzione su parcella. Per quanto riguarda, invece, il codice di procedura civile il decreto andrà a modificare l’articolo 636 c.p.c. che, nel disciplinare il procedimento di ingiunzione nel caso del ricorso sulla base della sola parcella del prestatore d’opera in specie, principalmente, avvocato e notaio , richiede che «la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale». Si tratta del noto “parere di congruità” che il professionista doveva chiedere all’ordine professionale dietro corresponsione della tassa di opinamento. Parere che – come ha ricordato la giurisprudenza di legittimità - non è «limitato al solo controllo della correttezza delle voci esposte e della loro corrispondenza alla tariffa professionale, implica[ndo] il potere di valutare la rilevanza della controversia e di liquidare, conseguentemente, gli onorari in misura corrispondente alla importanza dell’affare ed alla complessità delle questioni esaminate » . Parere che, però, avrebbe vincolato il giudice soltanto nella fase di emissione del decreto ingiuntivo e non già nell’eventuale fase a cognizione piena ed esauriente. Domani la disciplina del rito monitorio non prevederà più il riferimento alla necessità per il professionista di chiedere ed ottenere il c.d. parere di congruità all’ordine professionale che, quindi, perderà le entrate relative a questa compito? . Obbligo del preventivo. Detto questo, però, resta da dire che da domani i casi di mancata predeterminazione del compenso dovuto dovrebbero il condizionale è d’obbligo diminuire per effetto dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione del preventivo al cliente da parte del professionista con l’esclusione, però, delle professioni rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso . Ed infatti, il primo comma dell’articolo 8 dello schema di decreto prevede che «tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta». Preventivo nel quale il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza che dopo l’approvazione della riforma degli ordinamento professionali sarà obbligatoria di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni professionali arrecati. La mancata predisposizione del preventivo ha soltanto conseguenze deontologiche in quanto integra un illecito deontologico, mentre non acquista alcun rilievo sul piano della validità del contratto tra cliente e professionista quel mancato preventivo, in caso di disaccordo, comporterà probabilmente il ricorso al meccanismo integrativo previsto dall’articolo 2233 c.c. per la determinazione del compenso dovuto. Va sottolineato come l’introduzione dell’obbligo del preventivo rappresenta la risposta alle critiche avanzate al mondo professionale, in particolare dalla clientela, che lamentava proprio la mancanza di informazioni preventive sui costi legali e, quindi, l’impossibilità – anche per questo profilo – di poter confrontare diversi professionisti tra i quali poi scegliere quello ritenuto migliore per sé secondo un meccanismo tipicamente e giustamente concorrenziale. Si tratta, peraltro, di uno dei pilastri a suo tempo individuati nella Relazione conoscitiva sugli ordini professionali dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato Ma quel che più conta sarà che il professionista non sarà più vincolato al rispetto delle tariffe minime e massime, ma potrà stipulare liberamente il proprio compenso salvo, forse, le puntualizzazioni dell’ordine di appartenenza che potrebbe richiedere qualche attenzione al fine di garantire che il compenso pattuito sia compatibile con le esigenze di decoro della professione riferimento che la Relazione conoscitiva dell’Antitrust avrebbe voluto vedere abrogato . I Consigli nazionali potrebbero percorrere questa strada soltanto per mezzo dell’azione deontologica intermediata, semmai, dalla predisposizione di tariffe di riferimento per nulla vincolanti ma meramente indicative salvo poi diventare usi? . Praticantato all’università. Lo schema in esame interviene anche sul delicato tema del tirocinio professionale che, peraltro, a sua volta dovrà essere oggetto di disciplina in sede di regolamento di riforma degli ordini professionali. Sarà così prevista la possibilità che le università prevedano che il tirocinio necessario all’esame di abilitazione professionale con l’eccezione delle professioni mediche o sanitarie sia svolto nell’ultimo biennio di studi. Possibilità questa che, da un lato, estende una situazione già oggi in parte possibile come nel caso della frequenza biennale della scuola di specializzazione per le professioni legali che sostituisce un anno di pratica professionale. Dall’altro lato, questa possibilità – che potrà avere anche il pregio, oltre di velocizzare l’ingresso nel mondo del lavoro, di far valutare agli studenti le prospettive future di lavoro - comporterà non soltanto inevitabilmente la necessità di rivedere i tempi dell’università e del tirocinio rendendoli compatibili. Ed infatti, questa scelta potrebbe essere anche un ulteriore tassello per la ridefinizione dei contenuti formativi dei corsi di laurea che già oggi prevedono, ad esempio, la possibilità che esponenti qualificati del mondo delle professioni siano nominati professori a contratto negli insegnamenti universitari oltre che, ovviamente, post universitari come le scuole di specializzazione per le professioni forensi . Partecipazione al patrimonio dei confidi. Resta da dire, infine, che oltre alle misure finalizzate alla liberalizzazione delle professioni modalità di accesso alle professioni e determinazione dei compensi oltre, domani, alla riforma degli ordini professionali , lo schema di decreto modifica il decreto “Salva-Italia” prevedendo misure a favore dell’accesso al credito per i professionisti. Ed infatti, verrà previsto che anche i liberi professionisti possano partecipare al patrimonio dei confidi.