Istanze di interpello: valide se presentate entro il 3 luglio

Con la risoluzione numero 81/E del 27 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine di novanta giorni precedenti alla scadenza della dichiarazione dei redditi deve essere calcolato – in riferimento al Modello Unico 2012 – dal 1° ottobre. Non vale perciò la scadenza ordinaria del 2 luglio gli interpelli del 3, se ritenuti inammissibili, dovranno essere riammessi al procedimento.

Questo il chiarimento fornito dalle Entrate in materia di società in perdita sistematica, disciplinate dall’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del d.l. numero 138/2011. La disciplina generale. Le società nei cui confronti non sussista alcuna delle cause di esclusione indicate nell’articolo 30 l. numero 724/1994 ovvero di disapplicazione automatica indicate nella Circolare 23/E datata 11 giugno 2012 , possono ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva presentando apposita istanza di interpello. Le domande vanno inoltrate almeno novanta giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, solitamente individuato nel 30 settembre. Uno sguardo al calendario, e ai numeri rossi. La suddetta data, quest’anno, cade di domenica. Ne consegue che i contribuenti Ires, per il 2011, devono produrre la dichiarazione dei redditi entro il 1° ottobre, primo giorno lavorativo utile. Trova dunque applicazione in principio generale secondo cui i termini che scadono in una giornata festiva sono prorogati di diritto al seguente giorno feriale, come ribadito in materia fiscale versamenti e adempimenti dall’articolo 7, comma 2, lett l , del d.l. numero 70/2011. Un salvagente nel grande mare delle istanze. Le istanze presentate il 3 luglio scorso dalle società in perdita sistematica sono da considerarsi valide. L’Agenzia precisa che nel caso in cui le stesse sia state erroneamente giudicate inammissibili, gli uffici preposti provvederanno a revocare il precedente parere dovranno dunque fornire la risposte al contribuente entro il termine ordinariamente previsto, sempre che non vengano ravvisate ulteriori circostanze ostative. Come sottolineato infine nella Risoluzione in esame, il chiarimento riguarda ogni tipo di istanza disapplicativa, per la quale il comportamento rilevante trovi attuazione nella dichiarazione dei redditi.

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