Tutti i soggetti che in qualche modo gravitano attorno ad un veicolo con intestazione simulata sono sanzionabili separatamente per violazione del nuovo articolo 94-bis del codice stradale ovvero con 500 euro di multa.
In ogni caso obbligato in solido per tutti i verbali resta sempre il proprietario dissimulato se identificato. Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare numero 300/a/4857/12/106/12/1 del 15 giugno 2012. Intestazioni fittizie vietate. La legge di riforma stradale numero 120/2010 ha introdotto il divieto di intestazione fittizia dei veicoli con l’obiettivo dichiarato di eliminare tutte le distorsioni derivanti da intestazioni simulate che di fatto rendono poco trasparente la filiera delle responsabilità stradale dei veicoli. La mancata emanazione delle previste disposizioni attuative a parere dell’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale impatta esclusivamente sulla compiuta organizzazione della gestione burocratica relativa al rilascio di un documento trasparente. Ma non interferisce con i controlli di polizia stradale sui mezzi già in circolazione. In buona sostanza a parere del ministero la polizia stradale può già attivare controlli sul parco auto circolante. Sanzioni in vista per gli autori della violazione. La violazione dell’articolo 94- bis cds, prosegue la circolare, «si concretizza nell’aver richiesto ovvero ottenuto il rilascio della carta di circolazione, del certificato di proprietà di un veicolo o del certificato di circolazione per ciclomotori, a favore di un soggetto che non ne è l’effettivo proprietario e non ne ha la materiale disponibilità, celandone il vero proprietario del veicolo». Alla violazione consegue la sanzione amministrativa di 500 euro e la cancellazione d’ufficio del mezzo dai registri del pra e della motorizzazione. Autore della violazione può essere sia chi abbia richiesto o ottenuto il documento sia chi viene trovato materialmente alla guida del mezzo e se conosciuto lo stesso proprietario dissimulato. Per ognuno di questi soggetti scatterà una sanzione separata alla quale parteciperà sempre, come obbligato in solido, l’effettivo proprietario. Se l’intestatario del veicolo cade dalle nuvole ovvero risulta ignaro dell’intestazione fittizia saranno necessari ulteriori accertamenti. La cancellazione andrà richiesta dalla polizia al pra che a sua volta attiverà la motorizzazione. Occhio a non circolare con un’auto fantasma! Attenzione a non circolare con un veicolo cancellato ai sensi dell’articolo 94-bis cds. In questo caso saranno guai per l’autore dell’illecito con sequestro del mezzo finalizzato alla confisca.
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