Telecom obbliga l'utente a pagare le spese di spedizione: clausola legittima

di Alessandro Jazzetti

di Alessandro JazzettiLa sentenza affronta il problema della natura e della legittimità della clausola contenuta nelle condizioni generali dell'abbonamento con il gestore telefonico secondo cui le spese di spedizione della fattura sono a carico dell'utente.La vicenda. Con sentenza 2402/05 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore condannava la Telecom a restituire ad una abbonata al servizio telefonico le spese di spedizione della fattura, ritenendole non dovute. Avverso tale sentenza proponeva appello la Telecom, sollevando eccezione di giurisdizione - per essere l'oggetto della controversia devoluto alla giurisdizione del giudice tributario - e di improcedibilità - per difetto del preventivo tentativo di obbligatorio di conciliazione - e, nel merito, sostenendo la piena legittimità della clausola - inserita nelle condizioni generali del contratto di abbonamento - con cui le spese di spedizione della fattura erano poste a carico dell'utente.Il gestore telefonico pone le spese di spedizione della fattura a carico dell'utente. Affermata la giurisdizione del giudice ordinario - atteso che, pur essendo la voce spedizione della fattura inserita in fattura, non era in discussione nella fattispecie l'obbligatorietà del tributo né la misura dello stesso materie, queste, che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario - e rigettata l'eccezione di improcedibilità -non rientrando la controversia di cui al processo tra quelle che la legge 249/97 sottopone al tentativo obbligatorio di conciliazione - il Tribunale ha esaminato il merito della vicenda, ossia quello della legittimità e della natura della clausola contenuta nelle condizioni generali dell'abbonamento con il gestore telefonico secondo cui le spese di spedizione della fattura sono a carico dell'utente.La spedizione non è segmento dell'emissione della fattura. In tale esame il Tribunale si è uniformato all'orientamento della Corte di Cassazione in materia espresso ex multis da Cass. 3532/2009 secondo il quale, in tema di servizi di telefonia, le spese di spedizione della fattura relativa ai corrispettivi dovuti dagli abbonati per la fruizione dei servizi telefonici cosiddette bollette telefoniche non debbono necessariamente gravare sull'impresa che eroga il servizio, non potendo un siffatto obbligo desumersi dall'articolo 21, comma 8, del D.P.R. 26 agosto 1973, numero 633, introdotto dal D.P.R. 23 dicembre 1973, numero 687, in quanto la spedizione non può ritenersi segmento dell'operazione di emissione della fattura, né ricondursi ai conseguenti adempimenti e formalità , segnando, invece, il momento stesso in cui viene a perfezionarsi la fatturazione.Tutto rientra nell'autonomia negoziale. Escluso un divieto di legge, il fatto di porre a carico del gestore del servizio o dell'utente l'onere delle spese di spedizione della fattura rientra, quindi, nella sfera dell'autonomia negoziale. Nella specie, intercorrendo il rapporto contrattuale tra il fornitore del servizio Telecom e il singolo utente, la clausola pertinente le spese era stata inserita nelle condizioni generali del contratto di abbonamento approvate dal cliente.Nocera esclude la natura vessatoria della clausola. Il Tribunale di Nocera ha escluso che tale clausola potesse qualificarsi vessatoria - con le relative conseguenze - non determinando, per la poca consistenza dell'importo delle spese di spedizione, una significativa alterazione del sinallagma contrattuale a vantaggio del contraente più forte.La decisione del Tribunale è in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte espresso dalla sentenza richiamata e da altre successive, conformi alla stessa.Di diverso avviso gli altri giudici di pace. Il contrario orientamento, teso a ritenere sussistente per le spese di spedizione il divieto ex articolo 21 D.P.R. 26 agosto 1973, numero 633, e il carattere comunque vessatorio della relativa clausola, è espresso soprattutto dalla giurisprudenza dei giudici di pace cfr. tra le altre, Giudice di Pace di Cosenza 21.4.2004, Giudice di Pace di Milano 2.11.2005 e Giudice di Pace di Napoli 8.11.2007 .La clausola tra efficacia, invalidità e annullabilità. Vi è da dire, per altro, che la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza sopra richiamata, si è posta il problema della efficacia della clausola in questione che, addossando all'utente dette spese, non fa salva, tuttavia, la facoltà di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura, come quella del ritiro presso gli uffici dello stesso gestore, siccome prevista dall'articolo 53 della convenzione per la concessione dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, approvata dal d.P.R. 13 agosto 1984, numero 523, emanato in attuazione dell'articolo 194 D.P.R. 29 marzo 1973, numero 186. Tale profilo di invalidità della clausola non risulta peraltro dedotto negli atti difensivi del giudizio innanzi al Tribunale di Nocera dalla parte-utente e lo stesso Tribunale ha ritenuto, incidentalmente, di non poter rilevare la questione di ufficio, assumendo trattarsi di questione di annullabilità, esaminabile solo su eccezione della parte interessata.

Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 20 gennaio - 10 febbraio 2011Giudice TroisiSvolgimento del processoCon atto di appello la società appellante, premesso - di essere stata citata in giudizio da D.A.G. per ottenere la condanna della società alla restituzione della somma richiesta con la bolletta telefonica per il contributo per le spese di spedizione della fattura, che con sentenza numero 2402/05 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva accolto la domanda dell'attrice, - che tale sentenza era viziata in quanta vi era il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo I'oggetto della controversia riferito a somma inserita nella base imponibile della fattura e, quindi, gravata da IVA, con conseguente giurisdizione del Giudice Tributario, - che inoltre la domanda dell'attrice era improponibile e/o inammissibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, che nel merito non vi era alcuna norma che poneva le spese di spedizione postale a carico del soggetto che emette la fattura, - che inoltre l'articolo 14 delle condizioni Generali di abbonamento prevedeva esplicitamente che le spese di spedizione delle fatture sono addebitate al cliente tutto ciò premesso proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello e pertanto l'annullamento della sentenza emessa dal Giudice di Pace. Instauratosi il contraddittorio parte appellata non si costituiva nel giudizio di appello. All'udienza del 12.05.2010 la difesa di parte appellante precisava le conclusioni indicate in epigrafe, contestualmente il Giudice assegnava il termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, scaduti i quali, sulle conclusioni di cui all'epigrafe, assegnava la causa a sentenza. Motivi della decisioneDeve essere dichiarata la contumacia di parte appellata che non si costituiva nel giudizio di secondo grado. Preliminarmente si deve ritenere regolarmente instaurato il rapporto processuale tra le parti, anche in riferimento alle rispettive legittimazioni. Per quanto attiene il primo motivo di gravame, relativo al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, deve specificarsi che la controversia in esame attiene alla richiesta di restituzione di somme nei confronti della società appellante, somme che parte attrice del giudizio di primo grado ritiene indebitamente pretese dalla Telecom dal cliente per le spese di spedizione della fattura. Pertanto nel giudizio in esame, anche se la voce della quale si richiede la restituzione e indicata nella fattura, non è in discussione l'obbligatorietà del tributo o la sua misura, o altra voce accessoria dell'imposta, materie queste che, ai sensi dell'articolo 2 D.Lvo 546/92, rientrano nella giurisdizione tributaria nella presente controversia I'indebito del quale si chiede la ripetizione non riguarda assolutamente la trattenuta operata a titolo di IVA, ma solo la ripartizione tra le parti dei costi di spedizione della fattura, pertanto deve ritenersi la Giurisdizione del giudice Ordinario cfr. Cass. Civ., Sezione Unite, numero 1147 del 07.11.00 . Deve anche essere rigettato il motivo di appello relativo all'improponibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. In particolare l'articolo 1 della L. 249/97 prevede per la risoluzione delle controversie che possono insorgere tra gli utenti ed un soggetto autorizzato nel capo delle telecomunicazioni un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Successivamente con delibera del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 19.06.02 è stata prevista l'applicazione della predetta condizione di procedibilità esclusivamente per le controversie che attengono alla interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, alle controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni ed utenti privati di cui alla L 249/97. In merito si deve ritenere che l'oggetto del presente giudizio non rientra tra le materie appena indicate per le quali, in maniera tassativa, e stata introdotta la predetta condizione di procedibilità inoltre, anche volendo ritenere la predetta applicabilità, sicuramente non può essere dichiarata l'inammissibilità della domanda giudiziale in quanto gli organismi dinanzi ai quali si sarebbe dovuto svolgere il tentativo di conciliazione prima illustrato non sono ancora operativi, pertanto in concreto il tentativo obbligatorio di conciliazione non può essere espletato. Per quanto attiene al merito dell'appello, occorre specificare che l'articolo 21 del DPR 633/72, in materia di IVA, prevede che le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito al cliente a qualsiasi titolo. In materia di fattura, successivamente alla formazione materiale del documento, si devono effettuare l'annotazione nei libri contabili dell'emittente e la trasmissione di una delle due copie formate al fruitore della prestazione, mediante consegna o spedizione. Si deve ritenere che la spedizione della fattura non può essere ricondotta all'operazione di emissione della stessa in quanta consegna o spedizione non costituiscono un segmento della fatturazione, ma il memento finale fino al quale la fattura non si può considerare compiuta Cass. Civile 3542/09 e 3532/09 . Tale interpretazione, relative all'esclusione delle spese di spedizione dal divieto contenuto nell'articolo 21 del DPR 633/72, trova riscontro anche nel dato testuale della norma non si comprende come mai nella predetta norma, sorta per limitare i costi da addebitare ai clienti in relazione alla fatturazione, non risulta esplicitamente esteso il divieto di addebitare le spese di emissione della fattura anche alle successive spese di spedizione della stessa. Per le medesime ragioni le operazioni di consegna e spedizione della fattura non possono essere ricondotte ai conseguenti adempimenti e formalità indicati nella norma di esame la spedizione della fattura rientra nelle formalità di perfezionamento dell'efficace della stessa ma non nella sua formazione. In accoglimento di tale qualificazione della condotta di spedizione della fattura si ritiene ultroneo valutare il motivo di appello relativo alla inderogabilità o meno della disposizione contenuta nell'articolo 21 legge IVA, in quanto, in base a quanto specificato in precedenza, tale norma non è applicabile al caso in esame non rientrando la spedizione della fattura tra le condotte disciplinate dalla stessa. Quindi per quanta concerne il contratto telefonico deve ritenersi che non sussiste nullità dell'articolo 28 dello stesso e dell'articolo 14 delle condizioni generali di abbonamento, che prevedono che le spese postali di spedizione delle bollette telefoniche devono essere addebitate al cliente, in quanto, per le ragioni prima indicate, si ritiene che la spedizione non rientra proprio tra le condotte vietate dall'articolo 21 legge IVA. La predetta clausola contrattuale non può essere neanche ritenuta vessatoria in quanta tale qualificazione si può ritenere solo in caso di verificarsi di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi altrimenti derivanti dal contratto di utenza tale squilibrio sicuramente non si può ritenere sussistente nell'ipotesi in esame in considerazione dell'irrisorio costa della spedizione della bolletta in re/azione al costo dell'abbonamento.Infine, si potrebbe ritenere che la clausola prevista dalle condizioni generali di abbonamento potrebbe ritenersi annullabile per violazione da parte della Telecom di norme di comportamento poste a tutela dell'altra parte, consistenti nell'omissione di indicazione al cliente della possibilità di scelta di modalità alternative di ricezione della fattura. In merito però si deve precisare che l'annullabilità, non potendo essere rilevata d'ufficio, avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica eccezione della parte, eccezione che non risulta formulata nel giudizio di primo grado. Si deve ritenere pertanto che, per i motivi appena esposti, deve essere accolto l'appello proposto dalla Telecom Italia s.p.a. e riformata la sentenza numero b2402/05 nella parte in cui dichiara non dovute le spese di spedizione della fattura e condanna la società Telecom s.p.a. alla restituzione della somma di euro 19,62, oltre interessi dalla domanda a saldo pertanto in accoglimento dell'appello proposto deve essere rigettata la domanda formulata nel giudizio di 10 nell'interesse di D.G In considerazione della materia oggetto del presente giudizio, che è stata oggetto di differenti interpretazioni giurisprudenziali, e del modico valore della causa, appaiono sussistere giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Telecom Italia s.p.a. nei confronti di D.A.G. cosi provvede a Dichiara la contumacia di D.A.G. b Accoglie l'appello e riformala sentenza numero 2402/05, emessa dal Tribunale di Nocera lnferiore in data 02.12.05, nella parte in cui dichiara non dovute le spese di spedizione della fattura e condanna la Telecom Italia s.p.a. alla restituzione della somma di euro 16,92 c Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.