Niente arbitrato per le controversie relative a irregolarità dei bilanci

Nulla la clausola compromissoria che prevede il ricorso ad arbitri per la revoca di un amministratore sospettato di irregolarità nei bilanci societari.

Con la sentenza numero 18600, depositata il 12 settembre, la Corte di Cassazione ha affermato che se la controversia societaria riguarda irregolarità di bilancio e presunte responsabilità dell'amministratore deve considerarsi invalida la clausola compromissoria contenuta nello statuto, perché si tratta di interessi societari indisponibili per i singoli soci in questi casi a decidere non possono essere gli arbitri.La fattispecie. La socia di una s.a.s. chiedeva, con ricorso ex articolo 700 c.p.c., che venisse revocato l'amministratore, con contestuale autorizzazione a procedere alla liquidazione della società. La domanda veniva accolta, e confermata nelle successive fasi di merito. L'ormai ex amministratore appellava la sentenza del Tribunale, sostenendo che la domanda era improponibile, in quanto lo statuto societario prevedeva una clausola compromissoria, per arbitrato irrituale. I giudici di appello, però, confermavano la decisione di primo grado e l'ex amministratore proponeva ricorso per cassazione.Non tutte le controversie societarie possono essere oggetto di compromesso. Il ricorrente sostiene che il ricorso innanzi al giudice sarebbe improponibile, in quanto la controversia de quo avrebbe dovuto essere devoluta agli arbitri, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto sociale stipulato tra i due soci.Secondo il Collegio, però, il motivo è da respingere come affermato da precedenti pronunce di legittimità, infatti, è generalmente vero che le controversie in materia societaria possono formare oggetto di clausola compromissoria ed essere quindi definite da arbitri, nel rispetto della volontà delle parti, ma vi sono dei limiti volti a tutelare interessi societari sottratti alla disponibilità dei singoli soci.Le controversie relative a interessi societari indisponibili non sono deferibili al giudizio arbitrale. Non possono essere decise da arbitri le controversie che hanno ad oggetto interessi societari, o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo di soci o di terzi. È il caso, ad esempio, delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio esse hanno natura inderogabile, perché la loro violazione comporta una reazione nell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.Niente arbitrato per l'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore. Con riferimento al caso di specie, la S.C. afferma che non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore di una società in accomandita semplice sospettato di aver violato le disposizioni che impongono la chiarezza e precisione dei bilanci, proprio perché si tratta di norme che tutelano interessi non disponibili dai singoli soci. Parimenti invalida la clausola compromissoria relativa a controversie aventi ad oggetto l'esclusione del socio da cui derivi lo scioglimento della società.Il ricorso dell'amministratore viene, quindi, respinto.