In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nel caso in cui il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.
E’ quanto emerge nella sentenza numero 24392, della Corte di Cassazione, depositata il 17 novembre 2014. Il caso. Una società, che esercitava in forma imprenditoriale l’attività di vendita all’ingrosso di prodotti alimentare, licenziava un proprio lavoratore, dal momento che lo stesso si era occupato di assegnazioni “fuori linea” attività straordinaria chiamato a svolgere gratuitamente in caso di prodotti con scadenza nel breve periodo di numerosi pezzi, in favore della propria convivente e di una società, di cui la stessa era amministratrice. Gli veniva quindi contestata la violazione del divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro, di fare uso di informazioni aziendali in modo da arrecargli pregiudizio, nonché l’obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Impugnato il licenziamento, il Tribunale ne dichiarava l’illegittimità e condannava la società alla reintegrazione del lavoratore oltre al risarcimento del danno. La Corte d’appello, adita dalla società, accoglieva il gravame e, riformando la sentenza di prime cure, rigettava la domanda del lavoratore. Per valutare la violazione dell’obbligo fiduciario, era necessaria l’esistenza di un codice disciplinare? Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il lavoratore, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’irrilevanza della mancata affissione di un codice disciplinare. Il ricorrente, sostanzialmente riteneva necessario accertare l’esistenza di un codice disciplinare, poiché egli godeva di un potere discrezionale nella scelta del cliente nei cui confronti effettuare le assegnazioni, e doveva essere valutata la sussistenza della violazione dell’obbligo fiduciario. Nessun potere discrezionale, ma specifiche procedure da seguire, configuranti obblighi di diligenza e fedeltà. Il motivo è infondato. Difatti, la mancata affissione del codice disciplinare e l’assenza di un codice operativo è inconferente, fondandosi su una premessa di fatto, escluda dai giudici di merito, che egli godesse di un potere discrezionale nella scelta delle sua assegnazioni “fuori linea”. La Corte aveva accertato che vi erano delle specifiche procedure da seguire, la cui inosservanza era finalizzata ad un interesse proprio del lavoratore in contrasto con quello del lavoratore e configurava, quindi, la violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà. quindi nessun obbligo di pubblicità del codice etico. D’altra parte, è pacifico in sede di legittimità che «in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro» Cass., numero 20270/2009 . Sulla base di tali argomenti la Corte Suprema rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 ottobre – 17 novembre 2014, numero 24392 Presidente Macioce – Relatore Doronzo Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La Cipac s.p.a., società in liquidazione, esercitava in forma imprenditoriale l'attività di vendita all'ingrosso di prodotti alimentari. B.S. lavorava alle sue dipendenze quale addetto agli acquisti buyer in particolare tra le sue mansioni vi era anche quella di assegnare prodotti fuori linea in favore di supermercati o di altri punti vendita. L'assegnazione fuori linea costituiva un'attività straordinaria che avveniva gratuitamente in caso di prodotti con scadenza a breve termine, oppure a prezzi inferiori rispetto a quelli normalmente praticati dalla società. 2. In data 8/2/2005 la società contestava al B. assegnazioni fuori linea , per un consistente numero di pezzi a titolo gratuito, nel gennaio precedente, nonché numerose altre, fatte nel mese di dicembre 2004 da successive verifiche, era emerso che esse erano avvenute in favore della convivente del dipendente e della Cooperativa Co.Ge.A. a r.l. di cui la convivente era amministratrice unica , sicché veniva inviata una seconda lettera di contestazione in cui si addebitavano al lavoratore assegnazioni fuori linea ad entrambi questi soggetti, dal gennaio 2002 fino al febbraio 2005, in numero di gran lunga superiore rispetto a quelle effettuate in favore di altri clienti, ed aventi ad oggetto anche prodotti non di sua competenza. Tale condotta costituiva, secondo la società datrice di lavoro, violazione del divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro, di fare uso di informazioni aziendali in modo da arrecargli pregiudizio, nonché dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. 3. All'esito del procedimento disciplinare il B. veniva licenziato. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Velletri adito ne dichiarava l'illegittimità e condannava la società alla reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto non percepita dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. 4. La sentenza era appellata dalla Cipac s.p.a. e la Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda proposta dal B. . 5. La Corte territoriale riteneva che i comportamenti addebitati al lavoratore, e accertati nel corso del giudizio di primo grado, violavano le norme di cui agli articolo 2104, 2105 e 1174 c.c., perché si risolvevano in uno sfruttamento della sua posizione lavorativa al fine di favorire i punti vendita della sua convivente, nonché di perseguire un interesse suo personale, in quanto fideiussore bancario nel rapporto di franchising tra la Cipac s.p.a. e la sua convivente che la condotta appariva grave e la sanzione irrogata congrua in considerazione della grave violazione degli obblighi contrattuali di fedeltà e correttezza, nonché del lungo lasso di tempo per cui la condotta si era protratta. In ordine alla mancata affissione del codice disciplinare richiamava l'orientamento di questa Corte secondo cui la garanzia di pubblicità del codice mediante affissione non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. In merito alla tempestività della contestazione, rilevava che i controlli erano stati avviati tempestivamente dopo la scoperta casuale del gran numero di assegnazioni fatte dal lavoratore e richiamava anche il concetto di relatività del principio di immediatezza della contestazione. 6. Contro la sentenza il B. propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c La Cipac s.p.a. non svolge attività difensiva. 7. Con il primo motivo il lavoratore censura la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa la violazione degli obblighi di cui agli articolo 2104 e 2105 c.c. - violazione e falsa applicazione degli articolo 2104 e 2105 c.c., nonché dell'articolo 2119 c.c. lamenta la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto che le assegnazioni da lui effettuate ledevano un interesse anche non patrimoniale della società, dall'altro, ha affermato che questa aveva subito un danno patrimoniale sotto forma di mancato guadagno. Assume che non poteva configurasi un abuso in una - due assegnazioni fuori linea rispetto alla molteplicità delle assegnazioni a prezzo pieno effettuate che non era stata provata l'esistenza di un codice disciplinare o di un manuale operativo che la società conosceva la sua condotta e la sua situazione familiare che il buyer aveva ampia discrezionalità nella scelta del punto vendita cui fare le assegnazioni che, pertanto, non vi era alcuna violazione dell'obbligo di diligenza in mancanza di norme di dettaglio circa la procedura da seguire che la corte territoriale non aveva considerato la circostanza di fatto per la quale al punto vendita della convivente venivano effettuate anche assegnazioni a prezzo pieno. 8. Con il secondo motivo denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sproporzione tra la gravità dei fatti contestati e la sanzione comminata, anche in relazione al protrarsi della condotta con riferimento all'articolo 7 l. 300/1970 e violazione e falsa applicazione dell'articolo 2119 c.c. - lesione del rapporto fiduciario relativo alla giusta causa di licenziamento, inquadrato nell'ambito del licenziamento ontologicamente disciplinare ex articolo 7 l. numero 300/1970 . Assume che non vi era stata alcuna lesione del vincolo fiduciario poiché i comportamenti erano stati precedentemente tollerati e comunque non erano tipizzati in un codice disciplinare. Anche il giudizio prognostico espresso dalla Corte circa i futuri inadempimenti del lavoratore non risultava congruamente motivato. 9. Con il terzo motivo censura la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’irrilevanza della mancata affissione di un codice disciplinare ovvero la mancata previsione di un manuale operativo o codice etico - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2119 c.c. e articolo 7 l. numero 300/1970 . Anche per questa censura il lavoratore parte dalla premessa di fatto che egli godeva di un potere discrezionale nella scelta del cliente cui effettuare le assegnazioni, sicché per valutare la sussistenza della violazione dell'obbligo fiduciario era necessario accertare l'esistenza di un codice disciplinare che imponesse altro tipo di condotta. 10. Con il quarto motivo lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la tardività della contestazione, conseguente all'assenza di controlli del sistema informatico. 11. I motivi, per il vincolo di connessione che li lega, vengono affrontati congiuntamente. Essi sono infondati. 12. Va in primo luogo rilevato che, in ordine ai denunciati di vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente non indica quali siano le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme indicate o con l'interpretazione che ad esse ne da la giurisprudenza o dove risieda l'eventuale vizio da parte del giudicante di erronea sussunzione della fattispecie concreta in una norma di legge. Ed invero, il vizio della violazione e falsa applicazione di legge di cui all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'articolo 366, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione Cass., 28 febbraio 2012, numero 3010 Cass., ord., 26 giugno 2013, numero 16038 . In mancanza di tali specificazioni, le censure di violazione di legge devono ritenersi inammissibili. 13. In merito ai denunciati vizi di motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, il ricorrente fonda le sue censure su una serie di circostanze che impingono direttamente nel fatto e che la Corte territoriale ha, con motivazione ampia ed esauriente, valutate o escluse, o di cui non vi è cenno in sentenza. 14. Con riferimento alla discrezionalità operativa di cui godeva nell'effettuare le assegnazioni, ritenuta incontestata , il ricorrente non indica in che modo e quando tale circostanza sarebbe stata introdotta nel giudizio e dove e quando sarebbe divenuta incontestata, a fronte della netta affermazione del giudice di merito che, nel suo in concreto e incensurabile apprezzamento, ha escluso che il buyer avesse discrezionalità nelle assegnazioni, ritenendo per contro che esse dovessero seguire un certo iter normale e corretto , secondo il quale ciascun punto vendita doveva inoltrare le sue richieste di prodotti alla società appellante, in modo impersonale, lasciando poi decidere al fornitore Cipac s.p.a. le modalità con cui soddisfarle, secondo le esigenze e gli interessi dell'impresa fornitrice . 15. Anche in merito all'asserita insussistenza di un danno patrimoniale subito dalla società, non si ravvisa alcuna contraddittorietà nel ragionamento della Corte, la quale ha specificato in che cosa si è sostanziato il danno patrimoniale, già determinato nel suo esatto ammontare nella lettera di contestazione degli addebiti e ravvisato nel mancato guadagno che la società avrebbe potuto realizzare ove avesse venduto i prodotti richiesti a prezzo pieno, e non scontato o gratuitamente. 16. Le affermazioni inerenti alla conoscenza da parte della società del suo modus operandi, rilevante ai fini del giudizio di un'eventuale tolleranza da parte della datrice di lavoro, nonché all'esiguità delle assegnazioni fuori linea rispetto a quelle fatte a prezzo pieno, rimangono meramente assertive, non indicando la parte da quali elementi di prova, trascurati o non esattamente valutati dalla Corte, esse sarebbero supportate, mentre del tutto irrilevante, sempre ai fini dell'asserita tolleranza della datrice di lavoro, si profila la circostanza che questa fosse a conoscenza del rapporto di convivenza con la gerente del punto vendita in rapporto d'affari con la Cipac s.p.a., trattandosi di un fatto proprio della vita privata del lavoratore che di per sé non implica, né tantomeno giustifica, il comportamento addebitatogli. 17. Il motivo riguardante la mancata affissione del codice disciplinare e l'assenza di un codice operativo è inconferente perché si fonda sulla premessa di fatto, esclusa dai giudici di merito, che egli godesse di un potere discrezionale nella scelta delle assegnazioni fuori linea , laddove la Corte ha accertato che vi erano delle specifiche procedure da seguire, la cui inosservanza, finalizzata al soddisfacimento di un interesse proprio del lavoratore in contrasto con quello del datore di lavoro, configurava una grave violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà. Il giudizio della Corte circa l'irrilevanza dell'affissione di un codice disciplinare è pertanto congnio e motivato e si pone in linea con gli orientamenti di questa Corte secondo cui In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro Cass., 18 settembre 2009, numero 20270 . 18. Anche il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito è sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria esso è fondato sulla base di una valutazione in concreto dell'addebito, che ha tenuto conto di ogni aspetto del fatto, dell'intensità dell'elemento intenzionale, teso al raggiungimento di interessi estranei a quelli dell'impresa, del danno subito dal datore di lavoro, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni del lavoratore, del notevole lasso di tempo in cui si è estrinsecata la condotta, per giungere ad un giudizio di particolare gravità della stessa, tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Si è dunque in presenza di un apprezzamento complessivo che non presenta vizi di logicità o di adeguatezza, e che in quanto tale è incensurabile in sede di legittimità Cass., 25 maggio 2012, numero 8293 . 19. Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di tempestività della contestazione, essa cede di fronte alla completezza della motivazione del giudice del merito, il quale ha accertato che, immediatamente dopo la scoperta delle assegnazioni fuori linea in favore della convivente, contestate nel febbraio 2005, la società effettuò ulteriori controlli su un più ampio arco temporale, e provvide a distanza di soli 10 giorni dalla prima contestazione a formularne una seconda. Vi è dunque un puntuale accertamento in fatto circa il momento in cui il datore di lavoro ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore e circa i tempi della sua reazione, che collocandosi a distanza di giorni dalla scoperta, è stata correttamente ritenuta tempestiva, dovendosi peraltro ricordare che, in materia di licenziamento per giusta causa, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi Cass., 15/10/2007, numero 21546 . 20. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non deve adottarsi alcun provvedimento sulle spese, in ragione dell'assenza di attività difensiva da parte della società intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese.