I «giusti motivi» devono essere esplicitati nella motivazione

Il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi , relativo a procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006 data di entrata in vigore l. n. 263/2005 , deve trovare un adeguato supporto motivazionale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26174, depositata il 21 novembre 2013. Il caso. Un ingiunto aveva proposto opposizione contro l’ordinanza–ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa. Il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio. L’opponente, non pienamente soddisfatto, aveva proposto gravame, contestando la sentenza resa in primo grado laddove aveva compensato le spese di lite. Il Tribunale, aveva rigettato il ricorso, sostenendo che la statuizione di compensazione delle spese, rientrando nel potere discrezionale del giudice che l’aveva stabilita, non poteva formare oggetto di motivo d’appello. Quindi, l’appellante ha proposto ricorso per cassazione, denunciando falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese , per avere il giudice di secondo grado, a suo avviso, confermato la statuizione relativa alla compensazione delle spese, senza che ne fossero specificati i giusti motivi . Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Infatti, gli Ermellini hanno rilevato che la sentenza impugnata aveva accolto un orientamento giurisprudenziale in base al quale i giusti motivi di compensazione non devono essere necessariamente specificati all’interno della sentenza, ma è sufficiente che siano desumibili dalla loro relazione con la motivazione della sentenza e le vicende processuali. In realtà, come precisato da Piazza Cavour, tale orientamento è applicabile ai procedimenti instaurati prima delle modifiche introdotte dalla l. n. 263/2005, la quale, riformulando l’art. 92 c.p.c., ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare esplicitamente i motivi della compensazione delle spese di lite. Il giudice del gravame poteva colmare la pronuncia di primo grado integrando la omessa motivazione. Dunque, il Collegio ha dichiarato che, secondo la formulazione attuale dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie essendo stato instaurato successivamente all’entrata in vigore – 1 marzo 2006 – della l. n. 263/2005 , il giudice può compensare le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, i quali devono però essere esplicitamente indicati nella motivazione . Invece, secondo quanto rilevato dal S.C., nella sentenza impugnata non vi era alcuna motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto il Giudice di Pace alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Infine, i giudici di legittimità, hanno aggiunto che, essendo stato il Tribunale chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, può essere riconosciuto in capo ad esso l’esercizio di un potere di correzione, ossia di un potere di dare, entro i limiti del devolutum , un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata . Alla luce di ciò, il ricorso è stato accolto, con conseguente cassazione e rinvio della statuizione

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 ottobre - 21 novembre 2013, n. 26174 Presidente Goldoni – Relatore Petitti Fatto e diritto ritenuto che G.P. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Torino avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 72390/R/04 dell'8 settembre 2008 emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Torino, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 91,75 che il G. lamentava che detta ordinanza-ingiunzione fosse stata emessa fuori termine e prima della scadenza del termine fissato dalla Prefettura per l'audizione del ricorrente che il Giudice di Pace di Torino accoglieva il ricorso, compensando le spese di giudizio che G.P. proponeva gravame, contestando la sentenza resa in primo grado laddove aveva compensato le spese di lite che il Tribunale di Torino rigettava il ricorso, confermando la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannando l'appellante alla refusione delle spese del giudizio di secondo grado che ad avviso del Tribunale la statuizione di compensazione delle spese, rientrando nel potere discrezionale del giudice che l'aveva stabilita, non poteva formare oggetto di motivo d'appello che G.P. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale di Torino confermato la statuizione relativa alla compensazione delle spese, senza che ne fossero specificati i giusti motivi che, in via subordinata, con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.M. n. 127 del 2004, relativamente al q uantum della condanna alle spese del giudizio d'appello che infine, con il terzo motivo di ricorso, il G. lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere il Tribunale pronunciato relativamente alla costituzione del Ministero dell'Interno che il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione [ Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza d'appello ritiene non censurabile la sentenza di primo grado in punto di spese, accogliendo espressamente un orientamento giurisprudenziale secondo cui i giusti motivi di compensazione non devono essere necessariamente specificati all'interno della sentenza, ma è sufficiente che essi siano desumibili dalla loro relazione con la motivazione della sentenza e con le vicende processuali Cass. n. 17457 del 2006 Cass. 15882 del 2007 . In realtà, tale orientamento può essere applicabile ai procedimenti instaurati anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge n. 263 del 28 dicembre 2005. Invero, l'art. 2 di tale legge, riformulando l'art. 92 c.p.c., ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare esplicitamente i motivi della compensazione delle spese di lite. Dunque, secondo la formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis al caso di specie essendo il procedimento in oggetto instaurato successivamente al 1^ marzo 2006, data di entrata in vigore della legge n. 263 del 2005 , il giudice può compensare le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, i quali devono però essere esplicitamente indicati nella motivazione il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve quindi trovare un adeguato supporto motivazionale. Nella sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il Giudice di Pace alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Il Tribunale, tra l'altro, invece di ritenere incensurabile in sede d'appello la statuizione sulle spese operata dal giudice di primo grado e di limitarsi a riportare l'orientamento della Corte di Cassazione per giustificare la sua decisione, poteva colmare la pronuncia di primo grado integrando la omessa motivazione sui giusti motivi essendo stato chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, può essere riconosciuto in capo ad esso, in quanto giudice del gravame, l'esercizio di un potere di correzione, ossia di un potere di dare, entro i limiti del devolutimi, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata Cass. 26083 del 2010 . L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei restanti motivi. Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere ivi dichiarato manifestamente fondato ai sensi dell'art. 375, n. 5 c.p.c.” che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta che il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento degli altri che all'accoglimento del primo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato.