Il bancario riceve le prestazioni del Fondo di Solidarietà? Accetta il licenziamento

La rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, da cui dipende l’erogazione degli assegni straordinari per il sostegno del reddito, deve essere intesa come accettazione dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando l’acquiescenza al licenziamento e precludendo, quindi, la sua successiva impugnazione.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione – sezione Lavoro, con la sentenza n. 25312, depositata l’11 novembre 2013. Il dipendente riceve le prestazioni del Fondo di Solidarietà per il settore del credito? È acquiescenza al licenziamento. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso dal dipendente di un istituto di credito al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale e la declaratoria d’illegittimità del licenziamento intimatogli. La Cassazione ha ritenuto esente da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto non azionabili le domande del ricorrente connesse all’impugnazione del licenziamento, sulla base del fatto che il medesimo dipendente aveva fatto richiesta ed aveva conseguito le prestazioni assicurate dal Fondo di Solidarietà per il settore del credito. Al riguardo doveva considerarsi che l’art. 26 CCNL di settore, dopo aver richiamato il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 – recante la disciplina del Fondo per il sostegno del reddito e dell’occupazione – ha precisato che qualora il dirigente fruisca dei trattamenti di cui sopra, è escluso il ricorso al Collegio arbitrale”, a cui il CCNL riserva proprio la valutazione della sussistenza o meno della giustificatezza del licenziamento l’esclusione della procedura arbitrale deve essere interpretata come valutazione ex ante compiuta dalle parti collettive della sussistenza di una ragione giustificatrice del recesso, tale da escludere in radice il carattere arbitrario e pretestuoso del licenziamento. Peraltro, anche a prescindere dalla suddetta previsione contrattuale, il citato D.M. n. 158/2000 condiziona l’erogazione degli assegni straordinari per il sostegno del reddito alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva tale rinuncia deve essere intesa, quindi, come accettazione dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, precludendo la sua successiva impugnazione cfr. Cass. n. 2514/2012 . Crediti retributivi il regime della prescrizione dipende dal concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro . La pronuncia in commento conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’azione promossa dal lavoratore subordinato, avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore, si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c Ai fini dell’individuazione del regime di prescrizione applicabile, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel momento in cui il dipendente poteva far valere la pretesa, non rilevando, invece, la diversa normativa che avrebbe dovuto regolare in astratto il rapporto contrattuale e, quindi, la diversa disciplina che il giudice, ex post , ritenesse di dover applicare allo stesso Cass. n. 4942/2012 . Nella fattispecie, il rapporto dedotto in giudizio, durante il suo svolgimento, era stato senz’altro assistito da stabilità reale, non avendo il datore, all’epoca, riconosciuto al ricorrente la qualifica dirigenziale, rivendicata dallo stesso solo dopo la risoluzione del rapporto medesimo. Pertanto, avendo goduto, in costanza di rapporto, del regime di stabilità reale, il dipendente non poteva invocare la decorrenza posticipata del termine prescrizionale a partire dall’interruzione del rapporto di lavoro. Richiesta depositata, ma non comunicata al datore non è un atto interruttivo della prescrizione . Il dipendente, nell’impugnare il licenziamento, non aveva fatto alcun cenno alle pretese differenze retributive scaturenti dal suo diritto alla qualifica dirigenziale, sicchè tale missiva non aveva esteso i suoi effetti alle richieste economiche. Lo stesso può dirsi per la richiesta del tentativo di conciliazione, avente ad oggetto la sola impugnativa del licenziamento. Quanto alla successiva missiva del dipendente, nella quale era stato fatto per la prima volta riferimento alle differenze retributive scaturenti dallo svolgimento di mansioni dirigenziali, il giudice di merito ha osservato – con pronuncia esente da censure – che non era stata fornita la prova dell’avvenuta comunicazione al datore di lavoro, non essendo sufficiente a produrre l’effetto interruttivo il solo deposito della richiesta medesima presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro. Stante la natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione, quest’ultima resta interrotta dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione tale effetto interruttivo, viceversa, non si ricollega alla mera presentazione della richiesta cfr. Cass. n. 20153/2005 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 ottobre - 11 novembre 2013, n. 25312 Presidente Miani Canevari – Relatore Bandini Svolgimento del processo A.V. , già dipendente della ICCRI BFE spa oggi, a seguito di successive vicende societarie, Banco Popolare s. coop. , agì in giudizio per ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale e il conseguente pagamento delle differenze retributive, la declaratoria d'illegittimità del licenziamento intimatogli e il conseguente risarcimento del danno nella misura dell'indennità prevista dal CCNL di categoria, la corresponsione, a vari titoli, di ulteriori spettanze economiche. Radicatosi il contraddittorio con le Società convenute e previa chiamata in causa dell'Inps. Il primo Giudice riconobbe - il diritto del ricorrente alla qualifica dirigenziale di IV livello a far data del 1.2.1995, con condanna al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate nel periodo febbraio 1999 - marzo 2001, da quantificarsi in separata sede - l'illegittimità del licenziamento irrogatogli il 31.3.2001, con la conseguente condanna risarcitoria - l'infondatezza di ogni altra domanda - la nullità delle domande riconvenzionali delle resistenti. Con sentenza del 28.5 - 14.7.2010, la Corte d'Appello di Roma, premesso l'intervenuto passaggio in giudicato del riconoscimento della qualifica dirigenziale, in parziale riforma della sentenza di prime cure - rigettò le domande di impugnazione del licenziamento e di corresponsione dell'indennità supplementare, condannando il lavoratore alla restituzione della somma complessiva ricevuta Euro 223.800,25 , oltre agli interessi legali - rideterminò il periodo di spettanza delle differenze retributive a far tempo dal 24.1.1999 - riconobbe il diritto del lavoratore al risarcimento del danno in ragione di Euro 4.711,99 in relazione al mancato pagamento nella misura massima del premio di rendimento maturato nell'anno 1999 - rigettò l'appello incidentale dell'Inps. Per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale, a sostegno del decisum , ritenne quanto segue - la giustificatezza del licenziamento del dirigente poteva fondarsi sia su ragioni soggettive, che oggettive di riorganizzazione aziendale e, nella specie, il licenziamento impugnato si era inserito nell'ambito di un più generale ridimensionamento dell'organico dell'azienda datrice di lavoro, la quale aveva avviato la procedura di cui all'art. 4 legge n. 223/91 e sottoscritto gli accordi sindacali del 21 luglio e del 7 dicembre 2000, i quali avevano portato ad individuare i lavoratori da licenziare in base al possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, ovvero per l'accesso all'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il settore del credito, istituito con dm 28 aprile 2000 né era rilevante, ai fini de quibus, la qualifica dirigenziale riconosciuta ex post al lavoratore, atteso che tale ricomprensione aveva introdotto, semmai, una condizione di maggiore garanzia per il dipendente, dovendosi quindi escludere l'arbitrarietà e la pretestuosità del recesso datoriale e, quindi, la sua ingiustificatezza - inoltre la pretesa fatta valere dall'A. non era azionabile nei casi di richiesta e conseguimento delle prestazioni assicurate dal Fondo di Solidarietà per il settore del credito al riguardo doveva considerarsi che l'art. 26 del CCNL di settore, dopo aver previsto il diritto del dirigente di richiedere la motivazione scritta del licenziamento e di ricorrere al collegio arbitrale qualora ritenga lo stesso non giustificato, aveva aggiunto al punto 5 che Le Parti si danno atto che quanto convenuto in materia di cessazione del rapporto ha tenuto conto della previsione art. 7, comma 4 contenuta nel D.M. 28 aprile 2000, n. 158 - recante la disciplina del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione - secondo la quale alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a , punto 2 e lett. b , nell'ambito dei processi di cui all'art. 2 del medesimo decreto, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria , mentre al successivo punto 6 era stato precisato che Qualora il dirigente fruisca dei trattamenti di cui sopra è escluso il ricorso al Collegio arbitrale poiché, a norma dell'art. 29 CCNL, era riservata al Collegio arbitrale proprio la valutazione sulla sussistenza o meno della giustificatezza del licenziamento e sul conseguente diritto alla indennità supplementare, l'esclusione della procedura arbitrale nella ipotesi di accesso del dirigente alle prestazioni del Fondo poteva che essere interpretata come valutazione ex ante compiuta dalle parti collettive della sussistenza di una ragione giustificatrice del recesso, tale da escludere in radice il carattere arbitrario e pretestuoso che il licenziamento deve avere per poter essere considerato ingiustificato - il rigetto della impugnazione del licenziamento imponeva l'accoglimento della domanda restitutoria delle somme versate in esecuzione della pronuncia di prime cure - in ordine alla questione della prescrizione andava condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'azione promossa dal lavoratore subordinato, avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore, si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cc, mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cc - né potevano essere accolte le considerazioni in merito al carattere risarcitorio della pretesa, giacché nell'atto introduttivo di primo grado non era rinvenibile alcun richiamo alla asserita natura risarcitoria dell'azione, onde doveva ritenersi la novità e, quindi, l'inammissibilità della richiesta svolta in tal senso - ai fini della individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro doveva essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel momento in cui il dipendente poteva far valere la pretesa, non rilevando, invece, la diversa normativa che avrebbe dovuto regolare in astratto il rapporto contrattuale e, quindi, la diversa disciplina che il giudice, ex post, ritenesse di dover applicare allo stesso il rapporto dedotto in giudizio, durante il suo svolgimento, era stato senz'altro assistito da stabilità reale, non avendo, all'epoca, l'istituto di credito riconosciuto all'appellante incidentale la qualifica dirigenziale, rivendicata solo all'esito della risoluzione del rapporto medesimo, onde, appunto in costanza di rapporto, l'A. aveva goduto senz'altro del regime di stabilità reale - quanto ai pretesi atti interattivi anteriori alla notifica del ricorso giudiziario doveva rilevarsi che a nell'impugnare il licenziamento intimato l'A. non aveva fatto alcun cenno alle pretese differenze retributive scaturenti dal suo diritto alla qualifica dirigenziale, sicché la missiva in parola non aveva esteso i suoi effetti alle richieste economiche b analoghe considerazioni valevano per la richiesta di tentativo di conciliazione del 4 maggio 2001, avente ad oggetto la sola impugnativa del licenziamento c quanto alla successiva richiesta del 24 ottobre 2001, nella quale era stato fatto per la prima volta riferimento alle differenze retributive scaturenti anche dall'avvenuto svolgimento di mansioni di carattere dirigenziale, doveva osservasi che non era stata fornita la prova della avvenuta comunicazione al datore di lavoro, non essendo sufficiente a produrre l'effetto interruttivo il solo deposito della richiesta medesima presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro né, a fronte della espressa contestazione della controparte datoriale, l'avvenuta comunicazione, quantomeno in data immediatamente antecedente il 20.9.2002, poteva desumersi dal tenore del processo verbale di mancata conciliazione, ove non era stato indicato l'oggetto della controversia, difettando quindi la possibilità di comprendere se il tentativo di conciliazione si riferisse alla ritenuta illegittimità del licenziamento rivelandosi quindi inidoneo a spiegare effetti interattivi rispetto alla richiesta di differenze retributive o alla successiva richiesta depositata il 24.10.2001 - la domanda relativa al calcolo del premio di rendimento era generica, posto che il lavoratore, dopo avere richiamato l'art. 6 del C.I.A. e lamentato l'omesso inserimento dello speciale assegno mensile nella base di calcolo del premio annuale, non aveva fornito alcun altro elemento utile per la valutazione della fondatezza della domanda, limitandosi a richiedere a detto titolo la condanna della controparta datoriale al pagamento della somma indicata dai conteggi, che, contrariamente a quanto affermato, non risultavano allegati al ricorso introduttivo. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, A.V. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria. La Banco Popolare s.coop. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. L'intimato Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione e concludendo all'udienza per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge e di CCNL, nonché vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la giustificatezza del licenziamento, diffusamente argomentando sulla necessità che le ragioni del recesso datoriale, in relazione ai dirigenti, dovrebbero essere rappresentate soltanto da motivi legati alla specifica posizione lavorativa interessata e, quindi, a criteri puramente soggettivi e non oggettivi. Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge e di CCNL, nonché vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la non azionabilità della domanda volta ad ottenere l'indennità supplementare sulla base dell'art. 29 del CCNL, trascurando di considerare che esso ricorrente, dopo avere manifestato la propria volontà di non accettare il licenziamento, aveva restituito il modello di rinuncia inviatogli dall'ICCRI e la domanda all'Inps facendo presente di avere sottoscritto tali documenti al fine di limitare le conseguenze derivanti dall'impugnativa del licenziamento, negando che la sottoscrizione del modulo di rinuncia significasse accettazione dell'accordo sindacale del 21.7.2000 e di quelli successivi né poteva valere a configurare una tacita volontà di acquiescenza al licenziamento l'accettazione dell'assegno straordinario ex dm n. 158/2000 e la rinuncia al preavviso contrattuale e alla relativa indennità. Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, nonché vizio di motivazione, il ricorrente deduce che il rapporto di lavoro dirigenziale è soggetto alla tutela obbligatoria e al regime della libera recedibilità, con conseguente decorrenza dei termini prescrizionali soltanto dal momento della cessazione del rapporto di lavoro inoltre la Corte territoriale aveva trascurato di considerare che il tentativo obbligatorio di conciliazione è da ritenersi idoneo ad interrompere i termini prescrizionali erroneamente, poi, la Corte territoriale aveva ritenuto l'applicabilità della prescrizione quinquennale, laddove, essendo l'azione risarcitoria connessa al mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale, doveva ritenersi soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale e ancora erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la novità e conseguente inammissibilità della richiesta inerente al carattere risarcitorio della pretesa azionata. Con il quarto motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, nonché vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia posto a suo carico l'onere probatorio inerente all'ammontare del premio di rendimento annuale, a fronte dell'erogazione di una somma inferiore a quella spettante. 2. Va osservato che, a fondamento del rigetto della domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento e di quella connessa di erogazione dell'indennità supplementare la Corte territoriale ha posto due distinte ragioni, ciascuna delle quali idonea di per sé a sostenere la decisione presa sul punto a la prima relativa alla giustificatezza del licenziamento, ancorché lo stesso fosse stato ricollegato a motivi di carattere oggettivo b la seconda relativa alla non azionabilità dell'impugnazione del licenziamento nei casi di richiesta e conseguimento delle prestazioni assicurate dal Fondo di solidarietà per il settore del credito. In via di priorità logica deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, inerente alla suddetta seconda ragione di rigetto. 2.1 Tale motivo è tuttavia infondato, poiché il ricorrente non ha tenuto adeguatamente conto, né ha svolto al riguardo una puntuale e specifica censura, del percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, che si fonda sulla portata dell'art. 29, punti 5 e 6, del CCNL, nei termini diffusamente già ricordati nello storico di lite e, in particolare, del condivisibile rilievo secondo cui era stato contrattualmente escluso, in ipotesi di fruizione da parte del dirigente dei trattamenti previsti dal Fondo per il sostengo del reddito, il ricorso al Collegio arbitrale, ossia all'organo deputato proprio alla vantazione sulla sussistenza o meno della giustificatezza del licenziamento e sul conseguente diritto alla indennità supplementare. Peraltro, ed anche a prescindere dalla suddetta previsione contrattuale, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il dm 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo, presso l'Inps, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, ha previsto l'erogazione, a carico di detto Fondo, di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione ex art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo art. 5 , condizionando l'erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva per l'anticipata risoluzione del rapporto artt. 10, 11, 14-16 , con la conseguenza che, alla stregua di una interpretazione sistematica ed alla luce della ratio della normativa recata dal citato dm che è quella di contenere al massimo l'eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale , la rinuncia anzidetta è intesa come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando essa l'acquiescenza al licenziamento e precludendo, quindi, la sua successiva impugnazione cfr, Cass., nn. 20358/2010 2514/2012 . Privi di rilievo risultano pertanto i motivi per i quali, secondo l'assunto del ricorrente, quest'ultimo si sarebbe determinato a sottoscrivere gli atti relativi al conseguimento delle prestazioni del fondo e, in particolare, alla rinuncia al preavviso, che, come tale, non può essere considerata alla stregua di una tacita accettazione dello scioglimento del rapporto, ma, per contro, quale dichiarazione esplicita in tal senso. Né la controdichiarazione del lavoratore può ritenersi rilevante al riguardo, essendo gli effetti dell'adesione alle prestazioni del Fondo disciplinati dalle fonti normative generale e, nel caso specifico, anche di contrattazione collettiva e, come tali, non sono modificabili a discrezione dell'interessato. 2.2 In conseguenza del rigetto del secondo motivo trova quindi applicazione, in relazione al primo motivo, il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi , giacché, ancorché esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001 18240/2004 20454/2005 13956/2005 . 3. Il primo profilo di doglianza svolto con il terzo motivo, relativo al regime di libera recedibilità del rapporto dirigenziale ai fini del decorso della prescrizione, è infondato, avendo la Corte territoriale fatto applicazione del condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente ex post cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 4942/2012 Cass., n. 11644/2004 . 3.1 Quanto al secondo profilo di doglianza, va rilevato che, parimenti, la Corte territoriale si è conformata al condiviso orientamento secondo cui, stante la natura ricettizia degli atti interruttivi della prescrizione, quest'ultima resta interrotta dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione cfr, ex pluribus, Cass., nn. 967/2004 20153/2005 non è quindi accoglibile il secondo profilo di censura, laddove il preteso effetto interruttivo della prescrizione viene ricollegato alla mera presentazione della richiesta il precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente attiene infatti agli effetti della richiesta in relazione al termine di decadenza ed ivi è altresì rimarcata la differenza rispetto all'interruzione della prescrizione . 3.2Devono ritenersi infondati anche gli ulteriori profili di censura, posto che la richiesta di pagamento delle differenze retributive connessa al riconoscimento di una qualifica superiore attiene ad un bene della vita la retribuzione spettante distinta dal risarcimento del danno da inadempimento datoriale ex art. 2103 cc, dal che discende il diverso regime prescrizionale, e che le conclusioni assunte con il ricorso introduttivo del giudizio, quali trascritte nello stesso ricorso per cassazione, fanno inequivoco riferimento appunto all'ottenimento delle differenze di retribuzione connesse al riconoscimento della rivendicata qualifica dirigenziale. 3.3 Nei distinti profili in cui si articola il terzo mezzo non può dunque trovare accoglimento. 4. Parimenti infondato è altresì il quarto motivo di ricorso, spettando al lavoratore, che lamenti l'insufficienza dell'erogazione ricevuta, fornire gli elementi utili al riconoscimento della fondatezza della domanda di pagamento di una maggior somma, laddove nella specie, come esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha rilevato la genericità della domanda, sul rilievo che i conteggi relativi al preteso ammontare dell'emolumento non erano stati allegati al ricorso introduttivo del giudizio. 5. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, tenendo conto della diversa entità dell'attività defensionale, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida, quanto alla controricorrente, in Euro 5.050,00 cinquemilacinquanta , di cui Euro 5.000,00 cinquemila per compenso, oltre accessori come per legge, e, quanto all'Inps, in Euro 1.050,00 millecinquanta , di cui Euro 1.000,00 mille per compenso, oltre accessori come per legge.