In tema di rapporti tra processo civile e processo penale, il giudizio civile di danno deve essere sospeso solo quando l’azione civile risulti essere stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado articolo 75 c.p.p. , giacché esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che non può pertanto pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.
Il giudice civile quindi accerta autonomamente i fatti e le responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, e non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale, non assumendo in contrario rilievo la possibilità di una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme. È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23516/2015, depositata il 17 novembre scorso. Il caso. La triste vicenda riguarda un giudizio civile instaurato dai prossimi congiunti di un soggetto che si era tolto la vita in Ospedale. I parenti agivano così per il risarcimento dei danni patiti nei confronti della Ausl ritenuta responsabile. Il giudice civile tuttavia sospendeva il giudizio in attesa dell’esito del procedimento penale in corso per l’accertamento dei medesimi fatti. I parenti proponevano allora regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c. avverso la decisione del giudice. Il regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c. è un mezzo di impugnazione specifico che può essere instaurato avverso le ordinanze che decidono solo sulla competenza, senza entrare nel merito della controversia e avverso i provvedimenti che dispongono la sospensione necessaria del processo ex articolo 295 c.p.c È proponibile direttamente alla Cassazione e si differenzia da un comune gravame perché non presuppone sempre la soccombenza e può essere anche richiesto d’ufficio. La pronuncia resa al termine del procedimento vincola ogni giudice chiamato a decidere sulla stessa domanda, anche dopo l’eventuale estinzione del processo nel quale il provvedimento è stato emanato. Il regolamento ex articolo 42 c.p.c. viene definito “necessario” perché è rivolto contro un’ordinanza che ha deciso solamente la questione relativa alla competenza non essendoci altro modo per poter contestare tale decisione. Il rimedio in esame è però esperibile anche avverso i provvedimenti di sospensione per consentire un riesame immediato della questione da un giudice diverso. Regolamento “improprio”. Tale modalità è comunemente definita regolamento “improprio”, poiché il provvedimento che dispone la sospensione è in realtà sprovvisto di un contenuto decisorio proprio. In ogni caso non si ritiene esperibile il regolamento avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione. Così pure non sono impugnabili i provvedimenti di sospensione resi in base a valutazioni discrezionali dell’organo giudicante e sui quali quindi non è possibile compiere un sindacato di legittimità. Infatti il regolamento è applicabile solo ai casi di sospensione ex articolo 295 c.p.c., cioè le situazioni di sospensione “necessaria” dovuta al riscontro di rapporti di pregiudizialità. Proprio su tale aspetto interviene la decisione della Suprema Corte. Gli Ermellini osservano che dopo le modifiche all’articolo 42 c.p.c., come novellato dalla legge 353/1990, non vi è più spazio nel nostro ordinamento per la sospensione discrezionale. Questa può allora essere disposta solo nei casi tassativi previsti dalla legge, cioè ipotesi in cui il giudice è obbligato a sospendere il giudizio civile. In caso contrario ci sarebbe una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza articolo 3 Cost. , della tutela giurisdizionale articolo 24 Cost. e di durata ragionevole del processo articolo 111 Cost. . Giudizio civile sospeso. Nell’ipotesi in esame, essendo venuta meno la pregiudizialità penale assoluta, il giudizio civile per il risarcimento danni deve essere sospeso solo quando l’azione civile è stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza di primo grado, poiché solo in questi casi si possono creare situazioni di interferenza e incompatibilità tra i due giudizi articolo 75, comma 3 c.p.p. . Peraltro a rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del processo penale non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. Al di fuori di tali ipotesi invece il giudizio civile prosegue autonomamente e il giudice accerta liberamente i fatti e le responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere tenuto a sospendere il giudizio civile e senza essere vincolato alle risultanze del processo penale. Oggi infatti il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione delle limitate ipotesi di cui al citato articolo 75, terzo comma, c.p.p., detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale. Come spiega la Cassazione, non è escluso che il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento anche le prove raccolte nel processo penale definito con sentenza passata in giudicato, ma di certo ciò non comporta l’obbligo della sospensione. Da quanto sopra discende che il provvedimento sospensivo non era necessario, bensì frutto di una scelta discrezionale del giudice, ma, come sopra spiegato, tale possibilità non è più prevista nel nostro ordinamento. Il ricorso viene dunque accolto con ordine di prosecuzione del giudizio civile.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 16 luglio – 17 novembre 2015, numero 23516 Presidente Finocchiaro – Relatore Scarano Svolgimento del processo I sigg. V.M. ed altri propongono istanza di regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c., affidato a 2 motivi, nei confronti della Ausl Roma X e del sig. P.B. avverso l'ordinanza in data 12/1/2015 del G.I. Trib. Roma di sospensione del giudizio dai primi promossi contro i secondi avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni iure proprio e iure successionis lamentati in conseguenza del decesso del congiunto V.D. , avvenuto il all'interno dell'Ospedale omissis , ove era stato trasferito dai sanitari operanti all'Ospedale omissis a seguito di una “anossia cerebrale acuta conseguente ad asfissia meccanica violenta da impiccamento”. Resistono con separate memorie difensive ex articolo 47 c.p.c. la Ausl Roma X e il P. . Con requisitoria scritta del 28/5/2015 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Motivi della decisione Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in riferimento all'articolo 360, 1 c. numero 5, c.p.c Con il 2 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli articolo 75, 652 c.p.p., 211 disp. att. c.p.p., in riferimento all'articolo 360, 1 co. numero 3, c.p.c Si dolgono che sia stata erroneamente disposta la sospensione del processo, che, inammissibile quella facoltativa o discrezionale ex articolo 297 c.p.c., deve ricondursi alla sospensione necessaria, per la cui adozione difettano peraltro nella specie i presupposti. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti p.q.r. nei termini di seguito indicati. Come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, nel quadro della disciplina di cui all'articolo 42 c.p.c. - come novellato dalla L. numero 353 del 1990 - non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale. Ove ammessa, oltre che non conciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo sotteso alla riforma del citato articolo 42 c.p.c., una tale facoltà si porrebbe infatti in insanabile contrasto sia con i principi di eguaglianza articolo 3 Cost. e della tutela giurisdizionale articolo 24 Cost. , sia con il canone della durata ragionevole del processo ex nuovo articolo 111 Cost Dall'esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio deriva, come logico corollario, l'inconfigurabilità della possibilità di farsi luogo a sospensione del processo al di fuori delle ipotesi di sospensione ex lege, e l’impugnabilità ex articolo 42 c.p.c. del provvedimento che la disponga, quale ne sia la motivazione v. Cass., Sez. Unumero , 1/10/2003, numero 14670, e, conformemente, Cass., 28/1/2005, numero 1813 Cass., 25/11/2010, numero 23906 . Il giudizio civile di danno deve essere allora sospeso solamente allorquando l'azione civile risulti essere stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado articolo 75 c.p.p. , giacché esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che non può pertanto pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto v. Cass., 1/10/2013, numero 22463 . Ad eccezione delle suindicate ipotesi di sospensione del giudizio civile previste all'articolo 75, 3 co., c.p.p., il processo civile prosegue il suo corso senza essere influenzato da quello penale. Il giudice civile accerta autonomamente i fatti e le responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, e non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale, non assumendo in contrario rilievo la possibilità di una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme cfr., da ultimo, Cass., 10/3/2015, numero 4758 . Questa Corte ha già avuto modo altresì di precisare che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento anche le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito di un diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza o se necessario dagli atti del relativo processo, in modo da accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico. Possibilità che non comporta tuttavia per il giudice civile, in presenza di un giudicato penale, anche l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale v. Cass., 17/6/2013, numero 15112 Cass., 25/3/2005, numero 6478 . Orbene, laddove ha disposto “la sospensione della presente causa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale”, argomentando dal rilievo che, “attesa la pendenza di giudizio penale dibattimentale a carico del Dott. P.B. considerato che pur in assenza di una assoluta pregiudizialità penale di cui al previgente articolo 3 c.p.p. pur tuttavia l'incidenza del giudicato penale su quello civile avente ad oggetto i medesimi fatti, è innegabile fra l'altro per le parti presenti in entrambi i giudizi il giudicato penale di condanna fa per molti versi stato anche nella correlativa causa civile pur con importanti differenze in tema di elemento soggettivo e concorso di colpa che pur non impediscono di predicarne la rilevanza”, il giudice di merito ha nell'impugnata ordinanza invero disatteso i suindicati principi. In accoglimento p.q.r. del ricorso deve pertanto ordinarsi la prosecuzione del processo avanti al Tribunale di Roma cfr. Cass., 2/8/2004, numero 14804 . Spese rimesse. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Ordina la prosecuzione del processo avanti al Tribunale di Roma. Spese rimesse. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 196/2003.