Il “leale collaboratore” del Comune non può poi pugnalarlo alle spalle

Non c'è nessuna legittimazione processuale per il privato che intende impugnare il regolamento adottato dal Comune se l'ente locale ha fatto proprio il contenuto della proposta avanzata dallo stesso.

La sez. V del Consiglio di Stato, nella sentenza numero 5475, depositata il 5 novembre 2014, condanna al pagamento delle spese processuali pari a 5000 euro a favore del Comune i titolari di stabilimenti balneari che hanno impugnato il regolamento comunale. Il caso. La soluzione adottata dall’amministrazione comunale aveva accolto l’indicazione offerta dai ricorrenti e appellanti anche in relazione al fatto che la stessa si poneva in linea con le indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Cass. numero 18548/2003 , secondo la quale «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'articolo 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, numero 507, nel dettare i criteri ai quali i Comuni devono attenersi per l'applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e nell'indicare, a tal fine, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Ne consegue che è legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per detti stabilimenti rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante, senza che possa rilevare, in contrario, in assenza di qualunque previsione normativa al riguardo ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme agevolative, l'esistenza di un collegamento funzionale tra i due esercizi». Leale collaborazione. Sta di fatto che, successivamente, gli stessi hanno impugnato il Regolamento Tarsu per un insieme di motivi al fine di ottenere condizioni migliorative per le tipologie di attività a loro riconducibili. ma il Giudice ha dato loro torto sia in ragione del principio di leale collaborazione che deve ispirare anche dalla parte del cittadino i rapporti con l’amministrazione, ma anche di quello di divieto di abuso del processo. Del resto sarebbe estremamente irragionevole consentire la contestazione giurisdizionale delle scelte dell’amministrazione da parte di chi quelle scelte ha contribuito ad orientare Cfr. CdS, Ad. Plenumero , numero 6/2014 . D'altronde, ha osservato anche il Collegio, la giurisdizione amministrativa rientra nel novero delle giurisdizione di diritto soggettivo. Ossia suppone che il ricorrente agisca a tutela di una posizione soggettiva che sia meritevole di tutela secondo l’ordinamento. Da ciò deriva l’impossibilità di ritenere che una volta accettata la proposta avanzata dal cittadino, che in ragione del principio di autoresponsabilità che sottintende, suppone il soddisfacimento della sua pretesa, lo stesso possa agire sulla scorta di un generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 luglio – 5 novembre 2014, numero 5475 Presidente Pajno – Estensore Tarantino Fatto e diritto 1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Liguria gli odierni appellanti invocavano l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Sarzana 27.4.2012, numero 4, avente ad oggetto “Approvazione regolamento TARSU” e di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, ed in particolare della deliberazione della Giunta comunale di Sarzana 24.2.2012, numero 23, avente ad oggetto “Assoggettamento degli stabilimenti balneari ed analoghi complessi turistici alla 3ª categoria campeggi, complessi turistici e riduzione del 30%”. Con lo stesso atto avanzavano domanda di risarcimento del danno. 2. Il giudice di prime cure, accertata la giurisdizione del g.a., riteneva di non accogliere alcuna delle domande proposte, valutando fondata l’eccezione di inammissibilità dell’amministrazione resistente. Secondo il TAR, infatti, non si poteva riconoscere in capo agli originari ricorrenti un interesse, attuale e concreto, a contestare la legittimità di determinazioni obiettivamente favorevoli nei loro confronti nonché conformi alla proposta che essi stessi avevano formulato all’amministrazione. 3. Con il gravame in esame gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza di prime cure, che sarebbe viziata in quanto 1 sarebbe incorsa nella violazione dell’articolo 35 c.p.a. Il provvedimento impugnato, infatti, non sarebbe affatto favorevole agli appellanti, perché in caso di annullamento della delibera i beni in concessione non potrebbero essere sottoposti alla categoria numero 6 del regolamento TARSU, ma sarebbero esclusi dal novero delle superfici tassabili ex articolo 47 regolamento TARSU 2 non potrebbe sostenersi che l’applicazione della tariffa sia il frutto di una proposta dei ricorrenti, essendo solo un’accettazione una tantum, valida solo per il pregresso. Ma anche a volersi ritenere il contrario trattandosi di interessi pubblici il Comune sarebbe comunque tenuto ad adottare provvedimenti legittimi. 3.1. In ragione dell’accoglimento delle censure sopra illustrate gli appellanti ripropongono al giudice d’appello i motivi assorbiti in primo grado a violazione degli articolo 3, 4, 6 e 7 d.p.r. 158/1999. Mentre le aree coperte possono produrre rifiuti, non così le aree scoperte, perché l’arenile non potrebbe produrre rifiuti, né il carico antropico di modestissima intensità e durata potrebbe produrne, inoltre rileverebbe la loro non utilizzabilità in parte dell’anno b l’atto gravato violerebbe il principio di commisurazione all’effettivo costo del servizio c le deliberazioni TARSU dovrebbero essere adeguatamente motivate nonostante siano atti generali d vi sarebbe contraddittorietà tra l’atto impugnato e la motivazione a supporto di alcuni provvedimenti precedentemente adottati in autotutela dalla stessa amministrazione comunale che avrebbero riconosciuto inique le aliquote in questione. Inoltre, ribadiscono la richiesta di risarcimento del danno. 4. Con atto di costituzione del 18 novembre 2013 l’amministrazione comunale invoca la conferma della pronuncia impugnata, precisando successivamente le proprie deduzioni a sostegno della richiesta di reiezione dell’appello principale, evidenziando in particolare che sarebbe a inammissibile il primo motivo perché la riclassificazione sarebbe stata adottata su proposta degli appellanti b inammissibile il secondo motivo poiché le modifiche degli atti regolamentari comporterebbero un regime impositivo meno rigoroso per gli appellanti c inammissibile il terzo motivo perché la nuova classificazione sarebbe stata adottata in adesione alla richiesta degli appellanti d non meritevole di adesione il quarto motivo perché la tariffa applicata agli stabilimenti balneari sarebbe più favore di quella precedente e infondata e generica la richiesta di risarcimento dei danni, che non potrebbe essere integrata con CTU. 5. Nelle successive difese entrambe le parti insistono nelle loro prospettazioni. 6. L’appello è infondato e non può essere accolto. 7. Occorre premettere che non risulta contestata la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice che ha accertato che gli odierni appellanti, unitamente ad altri titolari di stabilimenti balneari, con nota del 20 febbraio 2012, avevano formulato la proposta di modificare la disciplina regolamentare comunale della TARSU, includendo gli stabilimenti balneari nella terza categoria, assimilandoli sotto tale profilo ai campeggi, e di confermare la riduzione del 30% per stagionalità. Una simile proposta era accompagnata dalla dichiarazione espressa che, in caso di favorevole valutazione e di rimozione in autotutela dei precedenti avvisi di accertamento, essi avrebbero rinunciato “ad ogni azione legale inerente all’oggetto della presente istanza”. 8. La scelta dell’amministrazione di accogliere in senso favorevole alle richieste degli appellanti risulta, pertanto, non poter essere contestata in sede giurisdizionale da parte degli stessi almeno nei termini prospettati con il ricorso introduttivo. Infatti, la decisione dell’amministrazione comunale di fare proprio il contenuto della proposta avanzata dagli stessi non consente di ritenere che gli odierni appellanti vantino una posizione di interesse legittimo giuridicamente tutelabile. Ed infatti, la soluzione adottata dall’amministrazione appellata, che si pone peraltro in linea con le indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Cass., Sez. V, 4 dicembre 2003, numero 18548 , secondo la quale “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'articolo 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, numero 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l'applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e nell'indicare, a tal fine, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Ne consegue che è legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per detti stabilimenti rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante, senza che possa rilevare, in contrario, in assenza di qualunque previsione normativa al riguardo ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme agevolative, l'esistenza di un collegamento funzionale tra i due esercizi”, nel premiare l’indicazione offerta dagli odierni appellanti esclude l’individuazione in capo agli stessi di una posizione giuridica in concreto tutelabile. Considerato, infatti, che la richiesta avanzata dagli appellanti implica il riconoscimento da parte degli stessi della sottoponibilità degli stabilimenti balneari alla tassa in questione, non appare ravvisabile alcun interesse a contestare la scelta operata dall’amministrazione. Tanto in ragione non solo del principio di leale collaborazione che deve ispirare anche dalla parte del cittadino i rapporti con l’amministrazione, ma anche di quello di divieto di abuso del processo. Del resto sarebbe estremamente irragionevole consentire la contestazione giurisdizionale delle scelte dell’amministrazione da parte di chi quelle scelte ha contribuito ad orientare Cfr. Cons. St., Ad. Plenumero , 29 gennaio 2014, numero 6 . 9. Del pari, non appare meritevole di accoglimento neanche la seconda doglianza avverso la sentenza gravata, atteso che la giurisdizione amministrativa rientra nel novero delle giurisdizione di diritto soggettivo. Ossia suppone che il ricorrente agisca a tutela di una posizione soggettiva che sia meritevole di tutela secondo l’ordinamento. Da ciò deriva l’impossibilità di ritenere che una volta accettata la proposta avanzata dal cittadino, che in ragione del principio di autoresponsabilità che sottintende, suppone il soddisfacimento della sua pretesa, lo stesso possa agire sulla scorta di un generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa. 9.1. Né la proposta in questione, a fronte di un’interpretazione letterale ed in buona fede della stessa, pare valere soltanto per il pregresso, considerato che altrimenti sarebbe stata evidentemente precisata in termini ben diversi, specie a fronte della chiara esegesi giurisprudenziale, che ritiene anche gli stabilimenti balneari debbano essere sottoposti alla TARSU. 10. L’appello deve essere in definitiva respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida di in euro 5.000,00 cinquemila/00 , oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione comunale di Sarzana. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.