Le annotazioni non scatteranno in ambito domestico

Non commette alcuna irregolarità chi utilizza saltuariamente un veicolo intestato a terzi messo a disposizione dal proprietario a titolo di liberalità. In ambito familiare resta inoltre completamente affrancato dalle formalità l’uso promiscuo dei mezzi anche tra parenti non conviventi. In caso di controllo l’omessa annotazione poi potrà essere contestata solo all’avente causa e non all’eventuale conducente occasionale.

Lo ha evidenziato il Ministero dell’Interno con la circolare numero 300/a/7812/14/106/16 del 31 ottobre 2014. Dal 3 novembre è in vigore l’obbligo di effettuare una comunicazione tempestiva alla motorizzazione entro 30 giorni quando viene modificata la tracciabilità dei veicoli. Nel nuovo testo dell’articolo 247- bis del regolamento stradale vengono elencati tutti i casi in cui gli utenti devono obbligatoriamente attivarsi. Innanzitutto in caso di variazione formale della denominazione dell’ente o del soggetto proprietario del veicolo. Poi quando il mezzo viene messo a disposizione esclusiva di terzo per un periodo superiore a 30 giorni. Comodato e locazione senza conducente del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni richiederanno l’aggiornamento almeno del ced della motorizzazione. Però solo il comodato del mezzo aziendale inteso come dazione in uso esclusivo personale e gratuito del veicolo dovrà essere annotato. Tutte le altre forme di utilizzo del mezzo come le assegnazioni a titolo di fringe benefit , l’uso promiscuo casa lavoro ecc. non saranno soggette alle nuove formalità. Ok al prestito dei veicoli in ambito familiare. In ambito familiare poi è sicuramente esonerato dall’obbligo formale il comodato d’uso tra parenti conviventi ma anche il normale scambio dei veicoli per un uso promiscuo. Nessuna norma, specifica il Viminale, impedisce infatti il prestito dei veicoli. Ovvero l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione. L’aggiornamento del libretto dovrà essere attivato anche in ipotesi di intestazione del mezzo a soggetti incapaci o nel caso di qualsiasi altro passaggio di possesso del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. Risultano esentati da queste operazioni gli utilizzatori di veicoli professionali che circolano con titoli ad hoc iscrizione al ren, all’albo degli autotrasportatori, con licenza di trasporto in conto proprio, taxi, ncc ecc. . Disposizioni non retroattive. Le disposizioni in esame non sono retroattive, specifica la nota centrale, per cui troveranno applicazione solo per atti e fatti posti in essere anche in forma orale dal 3 novembre 2014. Le sanzioni potranno scattare solo dal 4 dicembre, conclude il Viminale, ossia decorsi i 30 giorni concessi all’interessato per provvedere. La violazione dell’articolo 94/4- bis potrà essere contestata solo all’avente causa «e non automaticamente al conducente se le due figure non coincidono». Nessuna irregolarità potrà essere evidenziata ai conducenti per non avere al seguito la documentazione inerente all’annotazione. Obbligato in solido per l’accertamento continuerà ad essere il proprietario del veicolo oppure uno dei soggetti indicati nell’articolo 196 del codice stradale.

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