Libertà d’espressione dell’avvocato e tutela del potere giudiziario: quando la difesa diventa offesa?

La libertà d’espressione del legale richiede una tutela più severa perché funzionale alla efficace difesa del cliente. Le Corti interne devono attuare un equo bilanciamento tra la sua libertà d’espressione e la tutela del potere giudiziario. Viola, perciò, l’art. 10 condannare per oltraggio alla Corte l’avvocato che, nello svolgimento del suo mandato difensivo, aveva criticato l’operato del CTU e del PM.

È quanto sancito dalla CEDU, sez. IV, caso Ceferin comma Slovenia ricomma 40975/08 , indicando i criteri per stabilire quando queste critiche siano accettabili o meno. Il caso. Protagonista della vicenda è il difensore di un uomo processato per triplice omicidio. Nei primi due gradi di giudizio contestò le perizie dello psichiatra, dello psicologo e del medico legale incaricati dal giudice di redigere perizie sulla responsabilità, sulle probabilità che l’imputato avesse commesso questi crimini e sul momento dei decessi . Erano elementi, soprattutto l’ultimo, cruciali per l’esito del processo. Il difensore criticò, in atti ed alle udienze interrogatorio dei periti , le metodologie usate ritenute obsolete, i risultati che presentavano contraddizioni e lacune chiedendo, invano, la nomina di nuovi esperti e l’inammissibilità di queste prove. Criticò anche il PM ritenendo che non avesse assunto prove a favore del suo cliente. Il giudice, senza mai interrompere le udienze per redarguirlo, lo rinviò due volte a giudizio per oltraggio alla Corte ed in entrambe dovette pagare un’esosa sanzione pecuniaria. La Consulta, pur rilevando come la libertà di espressione dell’avvocato sia strumentale all’esercizio del suo mandato difensivo, rigettò i suoi ricorsi. Libertà d’espressione e critica. L’art. 10 Cedu tutela, nella loro sostanza e nei loro modi di comunicazione a terzi, non solo le idee e le informazioni ritenute dalla società inoffensive, indifferenti o favorevoli, ma anche quelle che offendono, creano shock o la disturbano Mouvement raëlien suisse comma Svizzera [GC] del 2012 . La libertà di espressione e critica può essere limitata solo in pochi e tassativi casi che abbiano un chiaro fondamento legale e nello stretto necessario per perseguire fini legittimi in una società democratica tutela della reputazione altrui, sicurezza nazionale etc. . L’adeguatezza della critica implica la contestualizzazione delle frasi censurate. Le interferenze in questa libertà si devono basare su fatti pertinenti e sufficienti e le decisioni sul punto devono essere adeguatamente motivate. La CEDU ha, quindi, elencato una serie di fattori per valutare se le espressioni controverse rientrino o meno nei limiti dell’adeguata critica. Status del legale. Questa tutela è ancora più severa se le opinioni sono espresse da un legale nell’ambito del suo mandato difensivo comprimere la sua libertà di espressione potrebbe avere un effetto dissuasivo, ledere l’efficace difesa del cliente e, quindi, l’equità del processo Morice comma Francia [GC] nella rassegna del 24/4/15 . Va anche valutata l’ampiezza della platea raggiunta da queste frasi una cosa sono quelle pronunciate nell’ambito ristretto del Tribunale durante il processo ed un’altra quelle espresse, per esempio da un giudice, sui media, che possono raggiungere un ampio pubblico. Nella fattispecie non è stata fatta alcuna contestazione immediata al legale l’unico mezzo per difendere il cliente, accusato di gravi crimini, era minare la credibilità, rilevare la negligenza degli esperti e contestare i risultati delle CTU, visto che da esse dipendeva l’esito del processo. Le autorità nazionali non hanno saputo valutare il contesto e la forma in cui sono state espresse queste opinioni, che, per altro, risultavano essere giudizi di valore non sanzionabili erano una critica accettabile. Inoltre le contestazioni non erano state immediate, ma successive, non gli è stata data la possibilità di difendersi e le sanzioni inflittegli erano eccessive i giudici sono venuti meno ai loro doveri tutela dell’equo processo e vaglio della condotta delle parti e le autorità nazionali non hanno fatto un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi tutelare il potere giudiziario, la reputazione delle parti e la libertà d’espressione del legale . Status dei periti e del PM. Sono tutti pubblici funzionari che devono godere della fiducia del pubblico, perciò agire in modo libero ed autonomo senza interferenze esterne. I limiti alla critica accettabile sono più ampi relativamente all’esercizio delle loro funzioni verso i privati cittadini . Più precisamente non si può impedire di criticare l’operato dei periti solo perché approvati dal Ministero della Giustizia. I periti agiscono nella veste ufficiale di ausiliari del giudice, perciò, visto l’impatto delle loro opinioni sull’esito del processo penale, dovrebbero tollerare le critiche all’esercizio delle loro funzioni . Natura e base fattuale delle frasi censurate. Le Corti hanno commesso un’interferenza arbitraria e sproporzionata nei diritti del legale nonostante la deplorevole mancanza di prudenza nelle espressioni usate dal ricorrente e l’uso di un tono caustico, queste si fondavano sui suddetti fatti precisi inseriti anche negli scritti difensivi. Le Corti non potevano considerarli aprioristicamente infondati, né desumere toni sprezzanti ed offensivi dal solo valore semantico delle singole parole e/o frasi senza inserirle nel giusto contesto.

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