Le Sezioni Unite penali con l’informazione provvisoria n. 31 del 21 dicembre 2017 declinano tutte le ipotesi di sussistenza della colpa medica.
Contrasto sulla rilevanza penale della colpa medica. All’udienza del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite, con l’informazione provvisoria n. 31, si sono pronunciate con riferimento al contrasto sulla rilevanza penale della colpa medica a fronte del rispetto delle linee guida dettate in materia dalla l. n. 24/2017 , a loro assegnato dal Primo Presidente su segnalazione della Quarta Sezione Penale . È arrivata la decisione delle Sezioni Unite. La Suprema Corte di cassazione, nella sua più tipica funzione di nomofilachia, ha espresso il seguente principio di diritto L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica - a se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da negligenza o imprudenza - b se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia 1 nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali 2 nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse - c se l’evento si è verificato per colpa soltanto grave da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico . Fonte ridare.it
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