Il diritto al compenso spettante all’avvocato per la prestazione resa a favore di un collaboratore di giustizia ed azionato nei confronti del Ministero dell’Interno non rientra nel campo di applicazione della prescrizione presuntiva di cui all’articolo 2956 c.c
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 30539/17, depositata il 20 dicembre. Il caso. Un avvocato otteneva l’accoglimento della domanda volta ad ottenere il proprio compenso professionale per l’attività di difesa prestata a favore di un collaboratore di giustizia nel 1996. Decidendo sull’impugnazione del Ministero dell’Interno, la Corte d’Appello riformava la decisione rigettando la domanda attorea per intervenuta prescrizione sia in forma presuntiva ex articolo 2956 c.c. Prescrizione di tre anni , che ordinaria decennale. L’avvocato ricorre per la cassazione della pronuncia di cui lamenta la nullità. Eccezione tardiva. La giurisprudenza distingue le due fattispecie di prescrizione, quella presuntiva e quella ordinaria, escludendo che l’esplicita invocazione di una comporti un’implicita estensione anche all’altra. Nel caso di specie, il Ministero, che resiste ora con controricorso, in primo aveva eccepito la sola prescrizione di cui all’articolo 2956 c.c. mentre solo in appello invocava anche la prescrizione estintiva ordinaria e dunque la Corte territoriale non poteva far riferimento a quest’ultima per l’accoglimento del gravame in quanto eccezione tardivamente proposta. Inapplicabilità della prescrizione presuntiva. Prosegue il Collegio affermando che, anche a prescindere dall’indagine sulla sussistenza del credito del ricorrente, la prescrizione presuntiva non può trovare applicazione nel caso di crediti vantati nei confronti di una P.A. e «più precisamente nei confronti di un Ministero». Infatti la presunzione di pagamento prevista dagli articolo 2954 Prescrizione di sei mesi , 2955 Prescrizione di un anno e 2956 Prescrizione di tre anni c.c. trova applicazione solo in riferimenti ai rapporti che si svolgono senza formalità, nei quali il pagamento avviene solitamente senza dilazione e senza il rilascio di quietanza scritta, non potendo estendersi ai rapporti nascenti da un contratto scritto. In conclusione la Corte afferma il principio secondo cui in caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, posta la necessità di applicare le regole della contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi provvedere tramite appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva. Il provvedimento impugnato viene dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 settembre – 20 dicembre 2017, numero 30539 Presidente Manna – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione Il Tribunale di Roma con sentenza numero 3361 del 2010 accoglieva la domanda proposta dall’avv. F.L. , con la quale era richiesto il pagamento della somma dovutagli a titolo di compensi professionale per l’attività svolta in difesa di un collaboratore di giustizia. Avverso tale pronunzia proponeva appello il Ministero dell’Interno, e la Corte d’Appello di Roma con la sentenza numero 2848 dell’11 maggio 2015, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettava la domanda attorea. Osservava che l’attività per la quale era richiesto il compenso risaliva al 1996, sicché non poteva trovare applicazione la normativa sopravvenuta di cui alla legge numero 45 del 2001, ma quella introdotta dal decreto legge numero 8 del 1991 convertito dalla legge numero 82 del 1991, che non prevedeva alcun onere per il professionista di dovere previamente farsi rilasciare una certificazione dell’attività svolta da parte dell’AG. Pertanto la prescrizione decorreva dalla data dell’ultima prestazione professionale che nella specie risaliva al 1996, sicché alla data della prima richiesta di pagamento dei compensi settembre 2007 erano maturate sia la prescrizione presuntiva ex articolo 2956 c.c., sia la prescrizione ordinaria decennale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso F.L. sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso. Il primo motivo di ricorso con il quale si denunzia la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 360 co. 1 numero 4 c.p.c. per la violazione dell’articolo 112 c.p.c., è privo di fondamento. Ed, infatti si sostiene che erroneamente la Corte di appello avrebbe riformato la decisione impugnata sebbene poi nelle conclusioni finali l’appellante avesse chiesto pronunciarsene l’annullamento. In realtà, ritiene il Collegio che il motivo si appigli ad una lettura meramente formalistica delle richieste dell’appellante, apparendo invece corretta l’interpretazione dell’atto di appello così come compiuta dalla Corte distrettuale, la quale ha valutato l’effettivo tenore delle difese del Ministero, in quanto volte ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale, ritenendo che anche la richiesta di annullamento di cui alle conclusioni, fosse in realtà funzionale ad assicurare, per effetto della riforma, il rigetto della pretesa attorea, con il conseguente venire meno dell’efficacia della sentenza di primo grado. Il secondo motivo lamenta invece la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione presuntiva ed estintiva. Si osserva che in primo grado il dicastero convenuto aveva eccepito la sola prescrizione presuntiva ex articolo 2956 c.c., laddove la Corte d’Appello aveva accolto anche l’eccezione di prescrizione estintiva, omettendo di considerare che trattasi di eccezione ontologicamente diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado dal convenuto. Inoltre si osserva che non poteva avere seguito l’eccezione di cui all’articolo 2956 c.c., atteso che l’operato della pubblica amministrazione è retto da atti di carattere formale, essendo quindi necessaria la prova documentale del pagamento. Inoltre la stessa affermazione del convenuto di avere richiesto una attestazione giudiziale delle prestazioni rese è ammissione sostanziale del mancato adempimento della prestazione. Ad avviso del Collegio il motivo è fondato. A tal fine deve richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte che segnala le chiare differenze tra le due fattispecie di prescrizione, e che esclude che l’espressa invocazione dell’una sia implicitamente estensibile all’altra, essendo necessario fare espresso riferimento ad entrambe, ove la parte intenda avvalersi delle medesime Cass. numero 22649/2011 . Orbene, come si ricava dalla stessa difesa del controricorrente, in primo grado era stata eccepita la sola prescrizione di cui all’articolo 2956 c.c., essendosi invocata anche la prescrizione estintiva ordinaria solo con l’atto di appello cfr. pag. 4 del controricorso . Ne discende che il giudice di appello non poteva quindi far riferimento ai fini dell’accoglimento del gravame anche alla prescrizione ordinaria, trattandosi di eccezione tardivamente proposta in violazione della norma di cui all’articolo 345 c.p.c Il motivo però appare fondato anche laddove sostiene la inapplicabilità al rapporto oggetto di causa della prescrizione di cui all’articolo 2956 c.c In tal senso, ed a prescindere dall’indagine circa l’esistenza di ammissioni del mancato adempimento del credito peraltro nemmeno specificamente allegate da parte del ricorrente , giova a tal fine sottolineare come debba ritenersi incompatibile l’istituto de quo nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un’amministrazione dello Stato e più precisamente nei confronti di un Ministero. A tal fine, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che cfr. Cass. numero 1304/1995 la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all’articolo 2956 numero 2 cod. civ. il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma degli articolo 324 e 325 del R.D. 3 marzo 1934 numero 383 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento conf. Cass. numero 244/1971 . Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui all’articolo 55 del r.d. numero 2440 del 1923 e del regolamento di contabilità di cui al r.d. numero 827 del 1924, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal d.l. numero 8 del 1991 come posto a carico del Ministero convenuto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento. Il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l’invocabilità della previsione di cui all’articolo 2956 c.c. la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dove dosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato per effetto dell’accoglimento del motivo in esame, il che determina altresì l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione degli articolo 1353 e ss. c.c., nella parte in cui si è escluso che il termine prescrizionale della pretesa attorea dovesse decorrere dall’avveramento della condizione sospensiva rappresentata dal rilascio dell’attestazione da parte dell’AG in ordine all’attività svolta nell’interesse del collaboratore di giustizia. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma anche per le spese del presente giudizio.