Split Payment, arrivano nuovi chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare dedicata alle novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 in tema di scissione dei pagamenti.

La circolare n. 27/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate passa in rassegna le novità previste dalla cd. manovrina d.l. n. 50/2017 in relazione al meccanismo di scissione dei pagamenti, vale a dire l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti e l’estensione del meccanismo alle operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, le Società controllate da P.A. centrali o locali nonché le Società quotate nell’indice FTSE MIB della borsa. Due novità che, secondo quanto previsto dalle norme istitutive, si applicano con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017. Chiarimenti. La circolare di ieri ha però precisato che, in considerazione dell’incertezza in materia in sede di prima applicazione, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente alla sua emanazione, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare. Qualora, dopo il 1 luglio 2017, siano state emesse fatture nei confronti di soggetti inclusi in detti elenchi con IVA erroneamente addebitata con il regime ordinario, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta potrà essere assolta secondo le modalità ordinarie. Analogamente, si ritiene non sanzionabile l’ipotesi in cui siano state emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, erroneamente in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi in questi casi la P.A. o Società acquirente può ottemperare agli adempimenti previsti dal D.M. per la liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente . Gli errori commessi da oggi in poi dovranno, invece, essere regolarizzati tramite l’emissione di apposita nota di variazione e l’emissione corretta di un nuovo documento contabile. In alternativa, si legge nella Circolare, è possibile emettere un’unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla P.A. o Società acquirente il corretto trattamento da riservare all’imposta ivi indicata. Fonte fiscopiu.it

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