La circolare del Ministero dei Trasporti per la revisione degli etilometri

Cosa succede se un apparecchio preposto all’accertamento dello stato di ebbrezza su strada salta una revisione periodica?

Il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 300/A/7897/17/144/4/20 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di verifiche di funzionalità degli etilometri. Gli etilometri. La problematiche sottoposta all’esame del Ministero riguarda la circostanza per cui un etilometro salti una verifica periodica. In tale fattispecie, infatti, un recente orientamento affermava che l’etilometro dovesse essere sottoposto a verifica primitiva, ove per verifica primitiva si intendono le verifiche attuate sugli apparecchi nuovi prima della loro introduzione in servizio. Sul tema la circolare ha modo di far chiarezza, disponendo che nel caso in cui un etilometro abbia subito un intervallo di mancato impiego o di mancata verifica periodica è da escludersi l’ipotesi che debba essere ripetuta una prova primitiva, basterà il non utilizzo dello stesso fino al momento in cui verrà effettuata l’omessa verifica periodica. La circolare ribadisce, inoltre, che in conformità con quanto disposto dall'art. 4 d.m. n. 196/90, ogni apparecchio impiegato nel servizio di controllo dovrà essere accompagnato da una copia autenticata del proprio libretto metrologico, sul quale sono registrate la visita primitiva e le periodiche.

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