L’esistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario non costituisce un elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 15885, depositata l’11 luglio 2014. Il caso. Una donna si rivolgeva al tribunale di Vicenza, deducendo che, in forza di un verbale di separazione consensuale del 1999, era divenuta titolare, insieme alla figlia minore, del diritto di abitazione relativamente alla casa familiare. Il provvedimento di assegnazione venne trascritto nel 2001, ma nel 2003 le fu notificato un atto di precetto con cui era stato intimato il rilascio di un immobile, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare del 2000. La donna affermava che la figlia, oltre a non essere esecutata e destinataria dell’ordine di rilascio, era titolare, come la stessa attrice, di un diritto antecedente ed opponibile alla società aggiudicatrice dell’immobile. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di inefficacia del decreto di trasferimento e dell’atto di precetto, nonché l’illegittimità dell’intimazione di rilascio. Il tribunale rigettava l’opposizione. La donna ricorreva in Cassazione, lamentando l’erronea valutazione del contenuto e dell’opponibilità al terzo acquirente del diritto di abitazione della casa familiare attribuito in sede di separazione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che i giudici di merito avevano ritenuto infondata la tesi della donna, che basava l’opponibilità del proprio diritto di abitazione sull’anteriorità della data di assegnazione della casa coniugale rispetto alla data di trascrizione del pignoramento e sulla ritenuta ininfluenza della precedente iscrizione ipotecaria sugli immobili oggetto di espropriazione da parte del creditore ipotecario. Secondo i giudici di merito, era applicabile l’articolo 2812 c.c. diritti costituiti sulla cosa ipotecata , in quanto il diritto di godimento dedotto dall’attrice è tra quelli disciplinati dalla norma, per cui era inopponibile al creditore ipotecario il diritto di abitazione trascritto successivamente all’iscrizione ipotecaria. Comproprietaria, quindi è irrilevante il diritto di godimento. Tuttavia, a prescindere dall’applicabilità della norma, la stessa ricorrente era debitrice esecutata e comproprietaria dell’immobile oggetto dell’esecuzione. Di conseguenza, la sua posizione rilevava in quanto tale e non come titolare del diritto personale di godimento sull’abitazione familiare. Erano, quindi, applicabili i principi in favore del creditore procedente, il quale, sulla base dell’iscrizione ipotecaria anteriore, inoltre, al provvedimento di assegnazione della casa familiare , aveva promosso l’azione esecutiva, con la trascrizione del pignoramento, sui beni immobili di proprietà dei debitori. Infatti, l’acquirente del bene in sede di vendita forzata acquista un bene libero da pesi, senza che allo stesso possano opporsi neanche eventuali diritti acquistati da terzi sulla cosa, in quanto questi non hanno effetti in pregiudizio del creditore pignorante. Gli effetti del provvedimento di assegnazione. In più, la Cassazione ricordava che l’esistenza di un provvedimento di assegnazione non costituisce un elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, l. numero 898/1970, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, oppure anche oltre i nove anni, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto. Lo scopo del legislatore era di assimilare, ai soli fini della trascrizione, il diritto dell’assegnatario a quello del conduttore, così attribuendo all’istituto un quoziente di opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione. Però, il diritto vantato dall’assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza, invece, quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 marzo – 11 luglio 2014, numero 15885 Presidente Salmè – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo 1. M.A. , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Me.Gi. , propose opposizione agli atti esecutivi esponendo che - in forza del verbale di separazione consensuale in data 11.5.1999, omologata il 27.5.1999, essa attrice e la figlia minore convivente, erano divenute titolari del diritto di abitazione relativamente alla casa familiare - il provvedimento di assegnazione era stato trascritto il 5.9.2001 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari - in data 6.3.2003, le era stato notificato atto di precetto con il quale le era stato intimato il rilascio dell'immobile che, in forza del decreto di trasferimento emesso il 15.2.2003, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare numero 107/2000, era divenuto di proprietà della società Vernice srl - la minore Me.Gi. , oltre a non essere esecutata e destinataria dell'ordine di rilascio, era titolare, come essa attrice, di un diritto reale/personale antecedente ed opponibile alla società aggiudicatrice dell'immobile. Su tali basi la M. chiese che fosse dichiarata, nei loro confronti, l'inefficacia del decreto di trasferimento e dell'atto di precetto, nonché l'illegittimità dell'intimazione di rilascio. All'esito della fase istruttoria, il tribunale, con sentenza del 20.12.2007, rigettò l'opposizione. 2. M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Vernice srl. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione degli estremi relativi al decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La procura, infatti, è redatta a margine del ricorso per cassazione quindi è da ritenere ad esso contestuale quanto alla data, ed è per sua natura speciale, sicché non richiede, per la sua validità, alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, restando irrilevante il fatto che la formula adottata faccia riferimento a poteri e facoltà normalmente rapportabili ai giudizi di merito fra le varie Cass. 17.12.2009 numero 26504 Cass. 9.5.2007 numero 10539 . Il mancato deposito del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è causa di inammissibilità del ricorso, considerato che nei gradi di merito ne è stata accertata l'esistenza v. nella intestazione del ricorso e che l'efficacia del decreto di ammissione si estende a tutti i gradi del giudizio. In ogni caso, agli effetti dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, essenziale è che sia stata validamente conferita la delega al difensore fra le tante, Cass. 12.12.2005 numero 27385 . L'eventuale mancata produzione del decreto di ammissione al beneficio non preclude la procedibilità del ricorso, ove la delega sia stata validamente conferita al difensore, ma potrebbe rilevare solo agli effetti della pronuncia sulle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pronuncia che, tra l'altro - nel caso in cui sussista effettivamente il decreto di ammissione -, neppure spetta alla Corte di cassazione, ma deve essere emessa dal giudice di rinvio, o da quello che ha emesso la sentenza impugnata e passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 83, comma 2 Cass. Cass. 31.5.2012 numero 8723 Cass. 16.1.2005 numero 3122 . 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 L. 1/12/1970, dell'articolo 1599 cc e degli articolo 29 - 31 Cost. e 42/3 comma Costituzione. Erronea salutazione del contenuto e dell'opponibilità al terzo acquirente del diritto di abitazione della casa familiare attribuito in sede di separazione all'attrice opponente, genitore affidatario del figlio minore. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2812 cc. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1599 cc e 2923 cc. I due motivi, che svolgono sotto diversi profili il tema della pignorabilità e dell'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sono esaminati congiuntamente. 2. Essi non sono fondati per le ragioni che seguono. Giemme New S.r.l. 2.1. Il giudice del merito ha ritenuto l'infondatezza della tesi della ricorrente che basava l'opponibilità del proprio diritto di abitazione sulla anteriorità della data di assegnazione della casa coniugale rispetto alla data di trascrizione del pignoramento, e sulla ritenuta ininfluenza della precedente iscrizione ipotecaria sugli immobili oggetto di espropriazione da parte del creditore ipotecario. Ed ha risolto la questione di diritto sottoposta al suo esame - con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - facendo applicazione della norma di cui all'articolo 2812 c.c. ritenuta applicabile nella specie, per rientrare il diritto di godimento fatto valere dalla ricorrente fra quelli disciplinati dalla norma richiamata, con la conseguente inopponibilità del diritto di abitazione trascritto successivamente all'iscrizione ipotecaria allo stesso creditore ipotecario e, quindi, all'acquirente dell'immobile in sede esecutiva. 2.2. Ma la norma in questo caso non rileva, a prescindere dalla sua astratta applicabilità o meno. L'odierna ricorrente è essa stessa debitrice esecutata e comproprietaria dell'immobile oggetto della esecuzione immobiliare. La sua posizione rileva in quanto tale - e come tale assoggettata alla procedura esecutiva immobiliare -, e non come titolare del diritto personale di godimento sull'abitazione familiare. È, quindi, evidente che le vicende esecutive incidono sulla M. quale debitrice esecutata, con l'applicazione dei principi in materia esecutiva in favore del creditore procedente che - sulla base dell'iscrizione ipotecaria peraltro anche anteriore al provvedimento di assegnazione della casa familiare - ha promosso l'azione esecutiva, con la trascrizione del pignoramento, sui beni immobili di proprietà dei debitori. L'acquirente del bene in sede di vendita forzata acquista, quindi, un bene libero da pesi senza che allo stesso possano neppure opporsi eventuali diritti acquistati da terzi sulla cosa, per non avere gli stessi effetto in pregiudizio del creditore pignorante ai sensi dell'articolo 2919, secondo comma, c.c 3. Sotto il secondo profilo oggetto del secondo motivo , pur essendo assorbenti i rilievi esposti vale rilevare quanto segue. L'esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, numero 898 nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1937, numero 74 , applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni S.U. 26.7.2002 numero 11096 nello stesso senso Cass. 10.6.2006 numero 12296 . Il principio è stato affermato all'esito di una completa ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, valorizzando la ratio della norma in esame e le esigenze di ordine sistematico, in base alle quali, diviene agevole, superando le ambiguità del tenore letterale dell'articolo 6, comma 6, della legge sul divorzio . , ravvisare nel richiamo all'articolo 1599 c.c., in esso contenuto, la precisa volontà del legislatore di assimilare ai soli fini della trascrizione, il diritto dell'assegnatario a quello del conduttore, così attribuendo all'istituto un quoziente di opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione. In tale contesto è stato, quindi, affermato che il diritto vantato dall'assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza, tuttavia, quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente Cass. 19.2.2012 numero 12466 . Così corretta la motivazione, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata vanno confermate. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione articolo 91 e 92 cpc. Il motivo, al limite dell'inammissibilità, è manifestamente infondato. Il giudice del merito ha posto, correttamente, le spese a carico dell'attuale ricorrente sulla base della soccombenza ex articolo 91 c.p.c., non ritenendo, nel suo potere discrezionale, di applicare il regime della compensazione. Né la generica censura relativa all'onerosità delle spese come liquidate può essere oggetto di esame in questa sede, posto che la ricorrente è tenuta ad indicare le voci per le quali, in relazione all'attività svolta, sarebbe predicabile una diversa liquidazione. E ciò al fine di consentire alla Corte di legittimità il controllo sul superamento o meno del massimo tariffario. Ciò che nel caso in esame non è avvenuto. 5. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.