La minaccia è implicita, indeterminata o indiretta, ma idonea ad incutere timore e coartare la volontà…

In tema di tentata estorsione, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del privato, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. Difatti, è configurabile il delitto di tentata estorsione pur se le minacce siano rivolte al diretto interessato per il tramite di altra persona.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 29646, depositata l’8 luglio 2014. Il caso. Il gup dichiara responsabile l'imputato di tentata estorsione in danno a Silvio Berlusconi, condannandolo a due anni e otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa. In appello, l'imputato riesce ad ottenere una parziale riforma, con una riduzione delle sanzioni tale da portare la reclusione a un anno e quattro mesi e la multa a seicento euro. E’ soltanto una lettera? Con i seguenti motivi di impugnazione decide di ricorrere in Cassazione, per a la violazione della legge sostanziale e processuale e vizio della motivazione in relazione all'eccepita incompetenza per territorio b la violazione della legge sostanziale e processuale e vizio della motivazione in relazione alla valutazione di determinate prove ed indizi c la violazione della legge sostanziale e processuale e vizio della motivazione in relazione ai fatti che dovrebbero provare il tentativo di estorsione d-e le violazioni della legge sostanziale e processuale e vizi delle motivazioni in relazione al mancato accoglimento della richiesta di acquisire ulteriore documentazione, ritenuti erroneamente irrilevanti, e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, senza un giudizio di pericolo di reiterazione agganciato ad elementi concreti. In particolare, riguardo il primo motivo, i giudici di merito avevano ritenuto la possibilità di sollevare eccezione d'incompetenza per territorio nel giudizio abbreviato non preceduto da udienza preliminare, in quanto l'azione penale era stata esercitata con richiesta di giudizio immediato tuttavia gli stessi avevano ritenuto che la suindicata azione penale non poteva essere svolta in sede di discussione, pena la sua tardività. Non avrebbe, quindi, fondamento normativo, la tesi secondo cui l'eccezione d'incompetenza debba essere sollevata in limine l'udienza fissata dal gup sarebbe già udienza di discussione, pertanto, non sarebbe possibile introdurre nel giudizio abbreviato il termine preclusivo di cui all'articolo 491, comma 1, c.p.p Riguardo il secondo motivo, per la difesa, la telefonata numero 107 del luglio 2011 tra l'imputato e Berlusconi non conterrebbe significativi ed univoci elementi di prova in ordine all'elevato grado di familiarità tra i due soggetti, l'esistenza di un canale certo di comunicazione scritta e verbale tra i due e che l'imputato fosse al corrente di particolari informazioni sulle vicende giudiziarie della persona offesa. Inoltre, le lettere avente contenuto rilevante, tra cui la frase «non c'è nulla di più pericoloso di un amico che si sente tradito, abbandonato e senza vie d'uscita» non vennero mai consegnate, per cui sarebbero irrilevanti. Riguardo il terzo motivo, si rileva la non integrazione del reato contestato, anche qualora dovessero provarsi i fatti enunciati, in quanto la mera redazione delle lettera, non eseguita dalla consegna al destinatario elide ogni valenza della condotta sul piano del tentativo punibile la richiesta di prestito non configura un tentativo di estorsione se non si prova l'ingiusto profitto, a meno che non si voglia dimostrare l'inadempimento volontario dell'obbligo di restituzione, venendo meno l'idoneità degli atti posti in essere difatti la condotta successiva di Berlusconi escluderebbe qualsiasi intimidazione. Minaccia implicita. Chiamata la Seconda Sezione, il giudicante rileva -prima di tutto l'assoluta infondatezza della pretesa in ordine al primo motivo di ricorso. Difatti, è stato già rilevato dalla Corte di Cassazione, in linea con quanto previsto dalla sentenza appellata e poi ricorsa, che l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre qualora il rito abbreviato venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. Il secondo motivo di ricorso è proposto fuori dai casi consentiti, quindi inammissibile, perché presuppone una valutazione di merito non consentita neppure alla luce della modifica introdotta dalla l. numero 46/2006 all'articolo 606, lett. e , c.p.p Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del privato, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. Difatti, è configurabile il delitto di tentata estorsione pur se le minacce siano rivolte al diretto interessato per il tramite di altra persona. Anche il penultimo motivo di ricorso è da considerarsi infondato, per il fatto che il giudizio è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato e se ciò non impedisce al giudice di appello di esercitare i suoi poteri d'ufficio di integrazione probatoria, esclude che esista un diritto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed un obbligo per il giudice di motivare la reiezione della richiesta di rinnovare il dibattimento. Infine, il quinto e ultimo motivo di ricorso è proposto fuori dai casi consentiti, perché presuppone una valutazione di merito, come per il secondo motivo, quindi è inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1° - 8 luglio 2014, numero 29646 Presidente Petti – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4.3.2013 il G.U.P. del Tribunale di Napoli dichiarò L.V. responsabile di tentata estorsione in danno di B.S. e - concesse le attenuanti generiche, con la diminuente per il rito abbreviato - lo condannò alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed Euro 800,00 di multa. 2. L'imputato propose gravame e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 6.11.2013, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ridusse la pena ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa. 3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo 1. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla eccepita incompetenza per territorio i giudici di merito hanno ritenuto la possibilità di sollevare eccezione di incompetenza per territorio nel giudizio abbreviato non preceduto da udienza preliminare l'azione penale era stata esercitata con richiesta di giudizio immediato gli stessi hanno tuttavia ritenuto che la stessa non potesse essere svolta in sede di discussione pena la sua tardività non avrebbe fondamento normativo la tesi secondo cui l'eccezione di incompetenza debba essere sollevata in limine l'udienza fissata dal G.U.P. sarebbe già udienza di discussione nel giudizio abbreviato, a norma dell'articolo 441 cod. proc. penumero si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare l'articolo 21 comma 2 cod. proc. penumero prevede che, all'udienza preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale possa essere svolta prima delle conclusioni non sarebbe possibile introdurre nel giudizio abbreviato il termine preclusivo di cui all'articolo 491 comma 1 cod. proc. penumero l'eccezione di incompetenza è stata peraltro ritenuta infondata nel merito, richiamando la pronunzia della Corte di cassazione in materia cautelare, che però non sarebbe ostativa alla riproposizione dell'eccezione trattandosi di tentativo di estorsione il reato si consuma nell'ultimo luogo in cui la persona offesa ha ricevuto contezza della pretesa estorsiva nella misura cautelare il G.I.P. aveva rilevato che il reato era stato commesso in parte all'estero ed in parte in Italia, con la consegna di lettere, pur essendo incerto il posto in cui tale consegna sarebbe avvenuta peraltro sia il G.U.P. che la Corte d'appello hanno ritenuto che le lettere non siano mai giunte alla persona offesa, anche se il coimputato P. ha riferito di aver comunicato alla persona offesa il contenuto delle stesse in un incontro ad omissis il fax sarebbe stato spedito nell' omissis dopo che L. aveva appreso da P. del rifiuto di B. alle richieste estorsive, ma si ignora sia da dove sia stato trasmesso sia da chi e dove sia stato ricevuto l'ipotesi ritenuta dal G.I.P. di una condotta estorsiva posta in essere da L. mentre era in carcere è stata esclusa dai giudici di primo e di secondo grado, anche in relazione all'assoluzione di P. divenuta irrevocabile la motivazione della Corte d'appello sarebbe contraddittoria perché da un lato richiama l'argomentazione del G.I.P. nell'ordinanza cautelare e dall'altro aderisce ad una diversa ricostruzione del fatto non dovrebbe quindi applicarsi l'ultimo comma dell'articolo 8 cod. proc. penumero , ma l'articolo 9 cod. proc. penumero essendo noto il luogo ove è avvenuta parte dell'azione e quindi Arcore, compreso nel circondario di 2. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e degli indizi la telefonata numero 107 del omissis fra L. e B. trascritta nel ricorso, unica intercettazione utilizzabile non conterrebbe significativi ed univoci elementi di prova in ordine all'elevato grado di familiarità tra i due soggetti, l'esistenza di un canale certo di comunicazione scritta e verbale tra i due e che L. fosse al corrente di un elevato numero di informazioni particolari su vicende giudiziarie che potessero interessare la persona offesa da tale telefonata emergerebbe che l'imputato aveva chiamato B. senza trovarlo, venendone poi richiamato, che B. aveva ricevuto una nota scritta da L. e che L. non aveva alcuna informazione concreta di qualche rilievo da trasferire a B. oggetto di prova non è la conoscenza fra L. e B. , mai contestato dalla difesa, ma la conoscenza da parte di L. di circostanze di fatto penalmente rilevanti e pregiudizievoli per B. , ma la telefonata non prova tale conoscenza, anzi B. mostra disinteresse oggetto di prova non è la linea difensiva dell'imputato, ma i fatti che si riferiscono all'imputazione la motivazione sarebbe altresì contraddittoria laddove rileva che B. non fosse insensibile all'atteggiamento di L. , tanto da chiamarlo, mentre lo avrebbe solo richiamato la motivazione è contraddittoria laddove attribuisce estremo rilievo al fatto che B. avrebbe invitato L. a pendersi una vacanza all'estero all'indomani dello scoppio del caso Tarantini quanto alle missive rinvenute nei personal computer di V. e P. che la Corte territoriale richiama quale prova della conoscenza in capo all'imputato di fatti pregiudizievoli per la persona offesa trascritte nel ricorso, richiamando la sentenza di prima grado , impregiudicata la riferibilità a L. di tali lettere, dalle stesse si evince che L. era coinvolto in procedimenti penali noti anche a B. è dato decisamente diverso che ciò implichi la conoscenza di fatti di rilievo penale pregiudizievoli per la persona offesa la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto la Corte territoriale ritiene minacciosa solo la seconda lettera laddove, dopo che L. aveva lamentato promesse non mantenute, si afferma non c'è nulla di più pericoloso di un amico che si sente tradito, abbandonato e senza vie di uscita l'inciso però va letto insieme alla frase che lo precede e l'espressione è riferita al M.llo L.M. che si sentiva abbandonato da Bi. e Pa. un altro profilo di contraddittorietà della motivazione è che la Corte d'appello riconosce che le lettere in questione non furono mai consegnate alla persona offesa, sicché il loro contenuto sarebbe comunque irrilevante la motivazione è contraddittoria in relazione alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal coimputato P.C. in particolare la sentenza impugnata afferma che P. non avrebbe consegnato la prima missiva del settembre 2011 per il suo contenuto pesante ad onta del dato testuale ciò è in contraddizione con l'assoluzione di P. per mancanza dell'elemento soggettivo del reato quanto alla seconda lettera, che P. ricevette per consegnarla al Senumero C. , il quale doveva farla avere a B. , il coimputato avrebbe sconsigliato C. dal recapitarla alla persona offesa e ciò sarebbe nuovamente in contraddizione con l'assoluzione di P. peraltro nelle sue dichiarazioni P. ricordate a p. 84 della sentenza di primo grado ha escluso il contenuto minaccioso della seconda lettera P. ha riferito che, nel corso degli incontri con B. , si era limitato ad indicare la situazione di difficoltà in cui L. si trovava e la richiesta di aiuto l'assoluzione di P. è in contrasto con l'assunto che il tentativo di estorsione sarebbe stato commesso avvalendosi di P. come emissario, tanto più a fronte della minaccia specifica descritta nell'imputazione la Corte territoriale ha ritenuto la minaccia integrata anche solo dall'invio del fax il G.U.P., alle p. 136 e 137 della sentenza di primo grado trascritte nel ricorso , aveva inserito il fax in un contesto più ampio vi sarebbe contraddizione nell'affermazione a p. 32 della sentenza impugnata rispetto alla asserita condivisione della sentenza di primo grado era stato dedotto che difettasse la prova dell'invio del fax la Corte territoriale ha ritenuto che l'invio del fax risultasse in via indiziaria l'invio del fax non è ammesso da L. , il fax non è agli atti e l'invio del fax è desunto dalle dichiarazioni di P. che lo avrebbe appreso dall'imputato, ma le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate ai sensi dell'articolo 192 comma 3 cod. proc. penumero le dichiarazioni rese dall'Avv. F. a L.M. non potrebbero fungere da riscontro perché attesterebbero solo la volontà di L. di inviare il fax e non il suo effettivo invio gli indizi circa la ricezione del fax da parte di B. , indicati a p. 29 della sentenza impugnata, non sarebbero gravi, precisi e concordanti la decisione dell'Avv. S. di svolgere indagini difensive sarebbe anteriore all'invio del biglietto aereo non avrebbe valenza indiziaria neppure il viaggio dell'Avv. M. , a parte le gravi illazioni su non provate violazioni deontologiche e forse penali nell'ipotesi che di fatto difendesse non L. ma B. peraltro era stato iscritto innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli procedimento penale a carico di S. , M. e B. per il reato di cui all'articolo 377 bis cod. penumero poi archiviato sulla diversa qualificazione che la vicenda poteva avere la Corte d'appello non si è espressa la Corte d'appello afferma anche che vi sarebbe prova indiziaria del contenuto del fax un biglietto aereo recante la scritta torno e ti spacco il culo , ma la Corte di merito giunge ad ipotizzare che sia anche solo il biglietto aereo senza tale scritta, nondimeno idoneo ad integrare la minaccia P. non vide mai il documento cartaceo anche le dichiarazione de relato dall'Avv. D.P. , difensore di L.M. erano state criticate dalla difesa in quanto la donna non era credibile e comunque le sue dichiarazioni erano false alla luce di quelle dell'Avv. F. la sentenza è contraddittoria giacché il dubbio non attiene alla credibilità dell'Avv. D.P. , ma della sua assistita, essendo le dichiarazioni de relato 3. violazione della legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione in quanto i fatti, quand'anche fossero provati, non integrerebbero il tentativo di estorsione la mera redazione delle lettere, non seguita dalla consegna al destinatario elide ogni valenza della condotta sul piano del tentativo punibile gli incontri di P. con la persona offesa, secondo il racconto dello stesso, avrebbero avuto ad oggetto solo la richiesta di un aiuto da parte di L. un prestito di cinque milioni di Euro che non sarebbe idonea a costituire un ingiusto profitto, a meno che non si voglia ipotizzare l'inadempimento dell'obbligo di restituzione la richiesta alla sorella di L. di portare a B. il contratto di pubblicità stipulato da omissis con l' , non fu adempiuta dalla sorella l'invio di un biglietto aereo via fax sarebbe un dato neutro la minaccia semplice può essere implicita, la minaccia estorsiva no difetterebbe comunque l'idoneità degli atti la condotta di B. in occasione dell'intercettazione telefonica del 13.7.2011 e dell'incontro con P. , escluderebbe qualsiasi intimidazione 4. violazione della legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di acquisire ulteriore documentazione il provvedimento di archiviazione del G.I.P. di Napoli per il reato di cui all'articolo 317 bis cod. penumero e le dichiarazioni rese da B.S. alla Procura della Repubblica di Roma tali atti non potevano essere considerati irrilevanti 5. violazione della legge sostanziale e processuale vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, senza un giudizio di pericolo di reiterazione agganciato ad elementi concreti. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha precisato ed il Collegio condivide l'assunto che l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare Cass. Sez. 2, Sentenza numero 22366 del 23/04/2013 dep. 24/05/2013 Rv. 255931. Fattispecie relativa a reato procedibile a citazione diretta del P.M. . La sentenza sopra citata così motiva Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento in relazione al primo motivo proposto. Al riguardo la prima questione da esaminare attiene all'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio nell'ambito del giudizio abbreviato con la precisazione che nel caso di specie si procedeva per un reato attribuito alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, in relazione al quale era prevista la citazione diretta a giudizio ai sensi dell'articolo 550 c.p.p., comma 2, lett. g . La Corte territoriale ha ritenuto, rifacendosi ad un indirizzo giurisprudenziale che il Collegio considera superato sez. 4 numero 2481 del 20/11/2008, Rv. 242493 , che l'ammissione del giudizio abbreviato precludesse le questioni di incompetenza per territorio. Difatti oggi la questione deve essere esaminata alla luce della recente decisione delle sezioni unite di questa Corte, in base alla quale si è affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare sez. U numero 27996 del 29/3/2012, Rv. 252612 . Deve, al riguardo, precisarsi che pur essendo la fattispecie concreta affrontata dalle sezioni unite relativa ad un caso di cosiddetto giudizio abbreviato atipico, cioè giudizio abbreviato instaurato in seguito alla notifica del decreto di giudizio immediato, la problematica affrontata e risolta nel senso sopra indicato attiene all'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio nell'ambito del giudizio abbreviato non preceduto da udienza preliminare ciò comporta che le conclusioni alle quali sono pervenute le sezioni unite si prestano perfettamente ad essere applicate alla fattispecie oggetto del presente ricorso, laddove gli imputati sono stati tratti a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal p.m Difatti anche in tale ipotesi gli imputati, prima del momento in cui hanno sollevato l'eccezione, non sono stati posti in condizione di sindacare la competenza dell'organo giudicante individuato dal p.m. e la contestuale richiesta dagli stessi avanzata di accesso al rito abbreviato non può comportare la rinuncia di tale facoltà ciò in quanto la questione della competenza per territorio del giudice adito rappresenta la concreta applicazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in forza del quale anche nel caso in cui si opti, in virtù di una legittima scelta difensiva, per il rito abbreviato, non si perde il diritto di essere giudicati dal proprio giudice naturale . Le Sezioni Unite di questa Corte avevano infatti affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. Cass. Sez. U, Sentenza numero 27996 del 29/03/2012 Ud. dep. 13/07/2012 Rv. 252612 . Nel ricorso si da atto delle intervenuta pronunzia delle Sezioni Unite citata, ma ci si limita a riproporre la questione senza addurre argomenti che non siano già stati affrontati nella pronunzia menzionata, come il fatto che, ove vi sia l'udienza preliminare l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere svolta prima della conclusione dell'udienza, ma si trascura la contraria argomentazione svolta dalle Sezioni Unite, secondo la quale Del tutto inconferente appare poi la circostanza che la disciplina del giudizio abbreviato non preveda il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari, fra esse comprese quella relativa alla corretta individuazione del giudice territorialmente competente, considerato che in ogni rito é sempre individuabile una prima fase dedicata, quanto meno, alla verifica della regolare costituzione delle parti e nella quale, pertanto, ben possono essere introdotte, discusse e risolte ulteriori questioni pregiudiziali e ciò tanto più se si considera che proprio la specificità del rito abbreviato, caratterizzato da estrema agilità procedimentale e dall'assenza delle cadenze proprie del dibattimento ossia della fase deputata alla formulazione delle richieste probatorie, all'ammissione delle prove medesime nonché all'assunzione delle stesse , non ha reso necessaria l'imposizione di alcuna rigida e preclusiva scansione procedimentale . Poiché nel caso in esame l'eccezione, come ammesso nel ricorso, è stata proposta in primo grado solo in sede di discussione, la stessa è stata tardivamente formulata. La tardività dell'eccezione rende superfluo l'esame della sua fondatezza. 2. Il secondo motivo di ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della modifica dell'articolo 606 lettera e cod. proc. penumero introdotta con L. numero 46/2006. Anzitutto, con riferimento alle contestazioni del valore probatorio della conversazione intercettata, va ricordato che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Cass. Sez. 2^ sent. numero 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994 Sez. 6, Sentenza numero 11189 del 08/03/2012 dep. 22/03/2012 Rv. 252190 . Ciò vale altresì per l'interpretazione di qualsivoglia documento, come le lettere recuperate nel personal computer di P. delle quali si fa menzione nel ricorso. In secondo luogo va tenuto presente che la modifica normativa dell'articolo 606 lettera e cod. proc. penumero , di cui alla L. 20 febbraio 2006, numero 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia Cass. Sez. 2, Sentenza numero 47035 del 03/10/2013 dep. 26/11/2013 Rv. 257499 . Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice Cass. Sez. 4, Sentenza numero 4060 del 12/12/2013 dep. 29/01/2014 Rv. 258438 . Nel caso in esame non è vero che vi sia difformità fra la decisione di secondo grado e quella di primo grado, poiché la sentenza di appello ha solo concentrato la sua attenzione sul fax, ma non ha escluso le altre risultanze. Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito Cass. Sez. 1, Sentenza numero 24667 del 15/06/2007 dep. 21/06/2007 Rv. 237207 . Nel caso in esame, nel ricorso, non si deduce un elemento decisivo, ma si ripropongono alla valutazione di questa Corte le complessive risultanze suggerendone una diversa interpretazione, il che è appunto una valutazione di merito. Inoltre non si è in presenza di dati probatori travisati ma di interpretazione degli stessi diversa da quella proposta nel motivo di ricorso, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'articolo 606 primo comma lett. e cod. proc. penumero , la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. numero 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054 . Sono manifestamente infondate e di merito le doglianze sull'attendibilità delle dichiarazioni di P.C. e dei relativi riscontri. Le dichiarazioni di P. sono state ritenute soggettivamente attendibili e riscontrate dalla missiva del dicembre 2011 dell'imputato, dalle dichiarazioni di L.M. , dell'Avv. F. , di V.M. p. da 23 a 27 sentenza impugnata . Nella richiamata motivazione non vi è alcuna violazione di legge o manifesta illogicità. È necessario ricordare che, in ordine alla natura ed alle caratteristiche degli altri elementi di prova di cui all'articolo 192 comma 3 cod. proc. penumero , che il giudice deve valutare unitariamente alle dichiarazioni del coimputato, questi non debbono necessariamente insistere sul tema di prova Cass. Sez. 2^ sent. 3902 del 7.2.1991, dep. 6.4.1991 rv 187187 e non è necessario che provino il fatto reato e la responsabilità dell'imputato altrimenti il valore della dichiarazione risulterebbe svuotato. In tema di chiamata in correità gli altri elementi di prova che, a norma dell'articolo 192, comma terzo, cod. proc. penumero , confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale degli altri elementi di prova è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'articolo 192, comma terzo, cod. proc. penumero , ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice Cass. Sez. 6A sent. numero 05649 del 22.1.1997 dep. 13.06.1997 rv 208898 . Stante il principio del libero convincimento del giudice i riscontri possono essere di qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, possono consistere in prove o indizi, purché tali da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato Cass. Sez. 6A sent. 4108 del 17.2.1996 dep. 19.4.1996 rv 204439 . Alla luce della ricostruzione operata dalla Corte territoriale non vi è alcuna violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione sindacabile in questa sede. Ancora una volta le doglianze svolte nel ricorso si risolvono in una prospettazione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 11922 del 12/12/2012 dep. 14/03/2013 Rv. 254797. Nella specie la Corte ha ritenuto che integra gli estremi del tentativo di estorsione la condotta di colui che rivolga all'indagato reiterate richieste di ingenti somme di danaro per rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni a quest'ultimo favorevoli . La natura di minaccia implicita è stata ravvisata dalla Corte territoriale nell'invio di un fax contenente il biglietto aereo per il rientro di L. p. da 27 a 29 sentenza impugnata . È configurabile il delitto di tentata estorsione pur se le minacce siano rivolte al diretto interessato per il tramite di altra persona. Cass. Sez. 6, Sentenza numero 27860 del 24/06/2009 dep. 07/07/2009 Rv. 244426. Nella specie il ricorrente, qualificatosi come appartenente all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, si era rivolto al dipendente dell'impresa rappresentata dalla persona offesa chiedendo di conferire con quest'ultimo per parlare di altre questioni . La Corte territoriale, con apprezzamento di merito motivato in modo non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che il fax fosse stato portato a conoscenza della persona offesa. Peraltro è necessario tenere presente che è irrilevante ai fini dell'integrazione del tentativo che le minacce formulate pervengano al destinatario delle stesse. Infatti questa Corte ha ritenuto che, nel caso di chi cerchi di procurarsi un ingiusto profitto mediante telefonate minatorie, ricevute da una persona diversa dal destinatario, è configurabile il tentativo di estorsione, anche se le minacce non pervengano alla persona a cui erano dirette, in quanto la circostanza impeditiva dell'evento, essendo successiva all'azione, non esclude il requisito dell'idoneità, che deve valutarsi con riferimento al momento in cui gli atti compiuti furono posti in essere Cass. Sez. 2, Sentenza numero 6918 del 11/04/1973 dep. 13/10/1973 Rv. 125173 . Va infine affermato che anche l'erogazione di un prestito può integrare l'ingiusto profitto con altrui danno, laddove incida sulla libera determinazione della volontà negoziale dell'erogatore. Ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso in esame non consta e non è dedotto che sussistessero garanzie a fronte del prestito richiesto Cass. Sez. 2, Sentenza numero 289 del 28/05/1996 dep. 20/01/1997 Rv. 206864, con riferimento all'ingiustizia del profitto in tema di truffa nell'ambito di contratto di leasing . 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. In relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento va ricordato che il giudizio è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato. Se ciò non impedisce al giudice di appello di esercitare i suoi poteri d'ufficio di integrazione probatoria, esclude che esista un diritto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed un obbligo per il giudice di motivare la reiezione della richiesta di rinnovare il dibattimento. Infatti, con la richiesta di essere giudicato alla stato degli atti l'imputato ha rinunziato all'acquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato. V. Cass. Sez. Unumero sent. numero 930 del 13.12.1995 dep. 29.1.1996 rv 203427 . Quanto all'adombrata richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 377 bis cod. penumero è sufficiente rimarcare che l'iniziativa fu di L. e non di B. , sicché non è ipotizzabile a carico della persona offesa una figura di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. 5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito. La sospensione condizionale della pena è stata negata in ragione della determinazione e ostinazione palesata dall'imputato nel perseguire il proposito criminoso, indicativa di una personalità incline a delinquere p. 36 sentenza impugnata . Si tratta di apprezzamento di merito motivato in modo non manifestamente illogico e quindi non censurabile in questa sede. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.