Pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 201 del 29 agosto 2016 il decreto 19 luglio 2016, numero 165 del Ministro della Salute con i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni di medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.
Il decreto ministeriale numero 165/2016. Approda dunque nella Gazzetta Ufficiale numero 201 del 29 agosto 2016 – Supplemento Ordinario numero 38 – il decreto numero 165 del 19 luglio 2016 con cui il Ministero della Salute ha adottato un regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, numero 27 medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. Si tratta di un regolamento composto da 7 articoli e un allegato, di 60 pagine, che riporta il dettaglio delle prestazioni per le diverse professioni considerate Gli articoli. All’articolo 1 si legge che il regolamento detta le disposizioni per la determinazione dei compensi, nel caso di liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale, da corrispondere alle categorie dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure. I parametri specifici per la determinazione dei compensi sono previsti all’articolo 3, in relazione alle prestazioni e con riferimento al relativo valore medio liquidabile individuati nell’allegato 1. Qualora vi sia un incarico collegiale, il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando invece l’incarico professionale è conferito ad una società tra professionisti, si applica il compenso spettante ad uno solo di essi, anche se la stessa prestazione è stata eseguita da più soci articolo 2 . Son previste poi delle maggiorazioni – fino al 100 per cento rispetto a quella massima liquidabile – «per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza» articolo 4 . Infine, l’entrata in vigore, prevista dall’articolo 7, è prevista per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia a partire dal 30 agosto 2016.
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