L’uomo, un professionista, non riesce a rispettare le scadenze previste per il versamento dell’assegno a favore della donna egli alcuni mesi versa il quantum previsto, in altri mesi effettua un pagamento parziale. Resta, comunque, concreta l’ipotesi della violazione degli obblighi previsti in materia di assistenza familiare, a prescindere dalla valutazione del ‘peso’ delle somme effettivamente sborsate.
Pagamenti ‘a singhiozzo’ l’uomo non riesce a rispettare le scadenze fissate per l’assegno di mantenimento, previsto a favore della moglie separata. Così, i versamenti completi, e regolari, si alternano a quelli solo parziali. Nonostante tutto, nonostante i conteggi proposto dall’uomo, è inevitabile la condanna per “violazione degli obblighi di assistenza familiare” Cass., sent. numero 27989/2014, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Sostentamento. Nessun dubbio, per la verità, viene espresso già dai giudici di merito difatti, l’uomo – un commercialista – viene condannato a «sei mesi di reclusione», con annessa multa di 300 euro. Per i giudici, difatti, è indiscutibile la “violazione degli obblighi di assistenza familiare”. L’uomo, in sostanza, ha effettuato «pagamenti saltuari e parziali in favore della moglie separata», non provvedendo costantemente al versamento dell’«assegno di mantenimento», fissato nella cifra di 750 euro. Secondo l’uomo – che propone ricorso in Cassazione –, però, tale visione è erronea. Per una ragione semplicissima egli, nonostante tutto, ha comunque provveduto a fornire alla moglie, da cui si è separato, «adeguati mezzi di sostentamento economico». A testimoniarlo, evidenzia ancora l’uomo, il fatto che egli ha versato l’«assegno di mantenimento di 750 euro completo per i mesi di novembre e dicembre 2003 e gennaio 2004», mentre i «versamenti ridotti» hanno riguardato solo i periodi «maggio-luglio 2004» e «luglio-ottobre 2005». Tale obiezione, però, viene ritenuta non plausibile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano la condanna così come stabilita in Appello. Per i giudici, i pagamenti «saltuari e parziali» effettuati dall’uomo «non potevano ritenersi sufficienti a soddisfare i bisogni primari dei soggetti beneficiari dell’emolumento stabilito in sede giudiziale civile». Ciò, viene ribadito, «a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza». Eppoi, concludono i giudici, non si può trascurare il «duraturo disinteresse mostrato» dall’uomo «per le condizioni di vita dei familiari»
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 maggio – 27 giugno 2014, numero 27989 Presidente Garribba – Relatore Villoni Ritenuto di fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Latina in data 10/05/2010, dichiarava non doversi procedere nei con fronti di R.R. in ordine al reato di cui all'articolo 570 cod. penumero commesso in danno dei figli Pier Dante e Gianiorenzo, maggiore d'età già all'epoca dei fatti, per difetto di querela, ri ducendo l'entità della pena inflittagli in primo grado per lo stesso reato in danno della moglie P.A. deceduta nelle more processuali e dei figli minori F. e M.C., alla misura di sei mesi di reclusione ed € 300,00 di multa, ritenendo il reato permanente ces sato alla data del 22 marzo 2008. La Corte respingeva i motivi d'impugnazione fondati su una dedotta carenza di motivazione, sull'assenza di dolo per essere stati i beneficiari dell'obbligazione alimentare forniti di adeguati mezzi di sostentamento economico, nonché sull'ingiustificata concessione delle attenuanti generiche e sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di meglio valutare le affermazioni della parte offesa e di consentire il deposito di documentazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione, sia con riferimento alla ricostruzione delle condotte conte state sia con riferimento alle questioni giuridiche sottese alla decisione impugnata, quali l'ana lisi dei dati reddituali della parti, la capacità economica del ricorrente, l'insussistente stato di indigenza dei soggetti beneficiari, la denegata concessione delle attenuanti generiche si dedu ce inoltre erronea applicazione della legge penale riferita all'articolo 570 cod. penumero , ribadendosi le predette censure riguardanti le condizioni soggettive di imputato e parti lese. Considerato in diritto 3. Il ricorso appare manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibi le. La sentenza impugnata si rivela, infatti, ampiamente e adeguatamente motivata ed appare tut to fuorché generica nella ricostruzione delle condotte o erronea nell'applicazione di consolidati principi di diritto in materia di articolo 570 cod. penumero Con riferimento alla capacità economica del ricorrente, la Corte ha invero dato atto della sua professione di commercialista e rilevato che i pagamenti saltuari e parziali da lui effettuati in favore della moglie separata assegno di mantenimento di € 750,00 completo per i mesi di no vembre e dicembre 2003 e gennaio 2004 versamenti ridotti da maggio a luglio 2004 e da luglio a ottobre 2005 non potevano ritenersi sufficienti a soddisfare i bisogni primari dei sog getti beneficiari dell'emolumento stabilito in sede giudiziale civile. Non si vede, dunque, quale violazione di legge o contraddittorietà della motivazione possano ravvisarsi nell'applicazione di regole di giudizio conformi a principi pacificamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e di questa sezione, del resto puntualmente richiamata dalla decisione impugnata. Integra, infatti, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza, specie in seguito all'estensione alla separazione della previsione di cui all'articolo 12 sexies I. numero 898 del 1970 ad opera dell'articolo 3 I. 8 febbraio 2006, numero 54 Cass. Sez. 6, numero 16458 del 05/04/2011, B., Rv. 250090 . In ossequio alla stessa modifica normativa, risulta palesemente privo di pregio l'ulteriore mo tivo di ricorso - anch'esso puntualmente considerato e respinto dalla Corte territoriale come motivo d'appello - fondato sulla circostanza che al mantenimento dei figli minori abbia provve duto, peraltro con evidenti difficoltà, il coniuge separato, residente con i figli nell'abitazione dei suoi genitori. Anche in questo caso non è dato ravvisare alcun vizio di motivazione o di erronea applicazione di legge, avendo la Corte territoriale riaffermato il consolidato principio secondo cui non risulta esonerato il genitore dall'obbligo di mantenimento economico per effetto dell'intervento sus sidiario dell'altro. Ai fini della configurabilità del delitto cui all'articolo 570, comma 2 numero 2, cod. penumero , l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre, infatti, anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo v. tra le più recenti decisioni massimate Cass. Sez. 6, sent. numero 14906 del 03/02/2010, B., Rv. 247022 . Va, infine, rilevato che la Corte ha ampiamente argomentato in ordine al rifiuto di concedere le attenuanti generiche - altro punto della decisione investito dal ricorso - valorizzando negativa mente l'esistenza di altre condanne per lo stesso ed altri reati, la reiterazione e la durata della condotta ed in definitiva il particolare disvalore sociale della condotta, connotatasi per il dura turo disinteresse mostrato dal R. per le condizioni di vita dei familiari. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga mento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 1.000,00 mille Euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.