La competenza in tema di domanda di rettificazione di sesso e conseguentemente del nome, deve essere individuata, secondo quanto stabilito dall’articolo 31, comma 2, d.lgs. numero 150/11, nel luogo di residenza dell’attore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12638, depositata il 18 giugno 2015 Il caso. Il Tribunale di Teramo dichiarava la propria incompetenza in ordine alla domanda di rettificazione di sesso, con conseguente cambio del nome, proposta dal ricorrente. Il Tribunale adito sosteneva la competenza del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell’articolo 96 d.p.r. numero 396/2000, dal momento che l’atto da rettificare era stato registrato all’ufficio dello stato civile del comune di Catanzaro. Residenza dell’attore. Il ricorrente, avverso tale pronuncia decide di proporre ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che nel caso di specie doveva trovare applicazione il criterio di radicamento della competenza stabilito nell’articolo 2 l. numero 164/1982 norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso ratione temporis applicabile, ovvero il luogo di residenza dell’attore. L’attore sosteneva che, poiché la rettifica del nome è una conseguenza automatica della rettifica dell’attribuzione del sesso, anche ove si ritenesse applicabile l’articolo 31 d.lgs. numero 150/2011, il criterio non cambia, dal momento che il secondo comma della norma stabilisce che ad essere competente è il Tribunale del luogo di residenza dell’attore. Competenza per la domanda di rettifica. I Giudici di legittimità, nell’analizzare il caso di specie, sottolineano come la competenza per la domanda di rettifica di sesso e del nome deve essere proposta, secondo quanto stabilito «inconfutabilmente» dall’articolo 2 l. numero 164/1982 e attualmente dall’articolo 31, comma 2, d.lgs. numero 150/2011, nel luogo di residenza dell’attore. In ogni caso, poiché l’annotazione costituisce un adempimento successivo, dovuto all’ordine contenuto nel dispositivo della pronuncia di rettificazione del sesso, non può pertanto applicarsi il criterio di radicamento della competenza territoriale stabilito dall’articolo 96, d.p.r. 396/2000. La S.C. ricorda come quest’ultima norma si possa utilizzare soltanto per i ricorsi rivolti a rettificare una precedente annotazione oppure a procedere alla ricostruzione, cancellazione o formazione di un atto dello stato civile. Pertanto, poiché nel caso di specie non è stata proposta alcuna di queste domande, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Teramo.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 maggio – 18 giugno 2015, numero 12638 Presidente Forte – Relatore Acierno Fatto e diritto Il Tribunale di Teramo ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso con conseguente cambio del nome proposta dal ricorrente, ritenendo competente, ai sensi dell'articolo 96 d.p.r. numero 396 del 2000, il Tribunale di Catanzaro dal momento che l'atto da rettificare era stato registrato all'ufficio dello stato civile del comune di Catanzaro. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di competenza il ricorrente osservando che nella specie doveva trovare applicazione il criterio di radicamento della competenza fissato nel primo comma dell'articolo 2 della l. numero 164 del 1982, ratione temporis applicabile, ovvero il luogo della residenza dell'attore, dal momento che la rettifica del nome è una conseguenza automatica della rettifica dell'attribuzione del sesso. Anche ove si ritenesse applicabile l'articolo 31 del d.lgs numero 150 del 2011 il criterio non cambia, dal momento che al secondo comma della norma è stabilito che sia competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore. Anche il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso conformemente al ricorrente. La competenza per la domanda di rettificazione di sesso e conseguentemente del nome deve essere proposto secondo quanto stabilito inconfutabilmente dall'articolo 2 della 1. numero 164 del 1982 e attualmente dall'articolo 31, secondo comma del d.lgs numero 150 del 2011, nel luogo di residenza dell'attore. L'annotazione costituisce un adempimento successivo, dovuto all'ordine contenuto nel dispositivo della pronuncia di rettificazione di sesso. Non può, pertanto, applicarsi il criterio di radicamento della competenza territoriale stabilito nell'articolo 96 del d.p.r. 396 del 2000, da utilizzarsi soltanto per i ricorsi rivolti a rettificare una precedente annotazione o a procedere alla ricostituzione, la cancellazione o la formazione di un atto dello stato civile, non essendo stata richiesta alcuna di queste domande nella fattispecie. Deve, pertanto essere dichiarata la competenza del tribunale di Teramo. All'accoglimento della domanda proposta, ove ne ricorrano le condizioni di legge, conseguirà l'ordine di annotazione e rettifica presso gli uffici dello stato civile competenti. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Teramo.