L'INAIL, con una nota operativa dello scorso 11 aprile, informa che i valori dei premi minimi annuali 2014 dovuti per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare ed associati ad imprenditore artigiano trovano applicazione anche per le posizioni in essere ai fini dell’autoliquidazione 2013/2014 e non solo per le nuove posizioni assicurative.
Autoliquidazione entro il 16 maggio. A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 128, della l. numero 147/2013 - che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio di quest’anno, la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione INAIL - è stato disposto il differimento al 16 maggio 2014 del termine dell’autoliquidazione 2013/2014 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani. Lo slittamento del termine al 16 maggio, volto a consentire alle imprese di usufruire già in sede di autoliquidazione 2013/2014 della riduzione, ha consentito all’Istituto di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire gli aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi. Importi già aggiornati. Con la nota del 3 febbraio 2014 era stato anticipato che sarebbero state predisposte nuove “Basi di calcolo premi” con l’indicazione della misura percentuale della riduzione in presenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione medesima alla rata 2014 . Con particolare riferimento ai soggetti autonomi artigiani, il documento spiega che il rinvio del termine dell’autoliquidazione, nel consentire gli aggiornamenti alla procedura di calcolo del premio, ha anche permesso all’Istituto di elaborare le nuove “Basi di calcolo premi” con gli importi aggiornati dei premi speciali annuali da valere per l’anno 2014. Operazione materialmente non esperibile nei passati esercizi in relazione ai tempi dell’autoliquidazione e dell’aggiornamento dei minimali retributivi. Evitato il differimento alla regolazione del computo del premio relativo ai minimali vigenti. Lo slittamento della scadenza, come spiegato, consente quest’anno di tener conto dei minimali aggiornati già in sede di rata anticipata evitando il differimento alla regolazione del computo corretto del premio in relazione ai minimali vigenti. Ad integrazione di quanto comunicato con la circolare numero 21/2014 si precisa che i valori dei premi minimi annuali 2014 dovuti per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano trovano applicazione anche per le posizioni artigiane in essere ai fini dell’autoliquidazione 2013/2014 e non solo per le nuove posizioni assicurative come indicato nella citata circolare. fonte www.fiscopiu.it
TP_FISCO_14INAIL2721_s