Anche il componente di una commissione di collaudo di un parcheggio è pubblico ufficiale…

La qualità di p.u., per i componenti di un organismo collegiale cui la legge attribuisce l’esercizio di pubbliche funzioni, sussiste anche quando la loro individuazione avvenga, per disposizione normativa, a cura di enti di diritto privato e in rappresentanza di essi.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9053 del 25 febbraio 2014. Il fatto. Il gip del Tribunale di Bari rigettava la richiesta del pm di sequestro preventivo di somme di denaro nei confronti di un uomo, in relazione al reato di corruzione egli aveva compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio inerenti la sua funzione di p.u. quale componente della commissione di collaudo del parcheggio realizzato in una piazza del capoluogo pugliese, tramite una s.p.a. con cui aveva collaborato per una gara di appalto per la progettazione e realizzazione di alloggi in affitto e, quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di progettisti, di un parcheggio pluriplano interrato nel comune di Bitonto. Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello del pm avverso il provvedimento di rigetto, disponeva il sequestro preventivo per equivalente nei confronti dell’imputato che, conseguentemente, ricorre per cassazione. Le ragioni del ricorrente il collaudatore di un’opera realizzata attraverso la concessione in project financing a totale carico del privato è p.u.? Il ricorrente mette in evidenza che l’opera era stata realizzata attraverso la concessione in project financing a totale carico del privato, senza alcun impegno economico da parte della P.A. In tal caso, il ruolo di controllo per la stazione appaltante viene svolto dal responsabile unico del procedimento RUP che verifica la rispondenza delle lavorazioni eseguite al progetto approvato ed esercita una funzione di vigilanza. Il collaudatore, invece, - che esercita un servizio di pubblica necessità ex art. 359 c.p., in cui il concessionario opera come un privato – viene pagato direttamente dall’impresa e non dall’amministrazione concedente non deve, quindi, controllare per conto del Comune gli aspetti contabili, né la rispondenza delle lavorazioni eseguite al progetto. Qualità di p.u. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso la qualità di p.u., per i componenti di un organismo collegiale cui la legge attribuisce l’esercizio di pubbliche funzioni, sussiste anche quando la loro individuazione avvenga, per disposizione normativa, a cura di enti di diritto privato e in rappresentanza di essi. Tali, quindi, sono quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati”, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A. oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. L’attività svolta ha natura pubblicistica. Nel caso di specie, l’attività certificativa attribuita ai componenti della commissione di collaudo, tra cui l’imputato, si configura come un’attività svolta nell’interesse di un ente pubblico, in cui l’amministrazione concedente esercita poteri di controllo. La loro nomina si inseriva in un procedimento di natura pubblicistica, finalizzato alla realizzazione degli scopi dell’ente pubblico per realizzare un’opera destinata a un pubblico servizio. Si comprende facilmente che il ricorrente deve essere qualificato p.u., nonostante che il collaudo di cui era incaricato riguardasse un’opera realizzata in project financing e le spese delle operazioni, tra cui i compensi dei componenti della commissione medesima, fossero sostenute dal concessionario. Individuato il fumus commissi delicti. Il ricorrente contesta, poi, la sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo strumentale alla confisca di cui all’art. 322 -ter c.p., con particolare riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti , dato che egli non era affatto coinvolto nell’aggiudicamento della gara d’appalto da parte della s.p.a. Gli Ermellini respingono anche la censura in questione, evidenziando che il fumus è correttamente individuato nel rapporto privilegiato tra il professionista e i titolari della società e nella correlazione temporale tra l’appalto relativo agli alloggi e il collaudo del parcheggio. Il ricorso, quindi, è da respingere.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 novembre 2013 – 25 febbraio 2014, numero 9053 Presidente Carmenini – Relatore Macchia Considerato in fatto 1. In data 8 marzo 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari rigettava la richiesta del pubblico ministero di sequestro preventivo di somme di denaro nei confronti di L.R. fino all'importo di Euro 203.510,93 in relazione al reato di corruzione DL-CB capo 2.2.14. per aver accettato per compiere ed avere compiuto atti contrari ai doveri di ufficio inerenti la sua funzione di pubblico ufficiale quale componente della commissione di collaudo del parcheggio realizzato nella piazza omissis , tramite la DEC s.p.a. del gruppo imprenditoriale D. la collaborazione con la DEC s.p.a. per la gara di appalto del Comune di Terlizzi per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione funzionale ed economica degli alloggi in affitto in via della omissis programma sperimentale denominato abitazioni in affitto per un compenso di circa 210.000,00 Euro e, quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di progettisti, l'incarico di redazione per conto dell'ATI DEC s.p.a. Bari Park s.r.l. dello studio di fattibilità per il parcheggio pluripiano interrato da realizzare nel comune di . Il giudice per le indagini preliminari riteneva di dover accogliere la richiesta di sequestro preventivo nei confronti dei soli indagati per i quali erano stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati per i quali poteva essere disposto il sequestro per equivalente. Nei confronti del L. per il quale la gravità indiziaria non era stata ritenuta in relazione al reato di corruzione ed era stata rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare personale in relazione ai reati di falso per difetto di esigenze cautelari la richiesta di applicazione della misura cautelare reale veniva quindi rigettata. 2. Con ordinanza in data 2 maggio 2013 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso il suddetto provvedimento di rigetto, disponeva il sequestro preventivo per equivalente, fino all'ammontare complessivo di Euro 200.000,00, nei confronti del L. in solido con i coindagati in relazione al reato di corruzione capo 2.2.14 . Il Tribunale rilevava che, a seguito di appello del pubblico ministero, il Tribunale di Bari con ordinanza in data 9 aprile 2012 aveva riconosciuto la gravità indiziaria nei confronti di altri coindagati per il reato in questione, con ampia motivazione riportata pressoché integralmente nell'ordinanza sull'appello cautelare reale. 3. Avverso la predetta ordinanza il L. ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli articolo 319-357 c.p. e la mancanza di motivazione con riferimento al ruolo di pubblico ufficiale attribuito al collaudatore nel caso di opera realizzata attraverso la concessione in project financing a totale carico del privato, in cui non si determina alcun pagamento dello stato di avanzamento essendo a totale carico del concessionario la realizzazione dell'opera senza impegno economico della pubblica amministrazione. Il ricorrente sostiene che nel caso di project financing il ruolo di controllo per la stazione appaltante viene svolto dal responsabile unico del procedimento RUP che ha il compito di verificare la rispondenza delle lavorazioni eseguite al progetto approvato ed esercita quindi la funzione di vigilanza verificando il rispetto della convenzione Autorità di vigilanza dei lavori pubblici determina numero 2 dell'11 marzo 2010 , svolgendo una funzione pubblicistica che non è invece attribuibile al collaudatore cui andrebbe riconosciuto il ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359 c.p. nel caso di opere realizzate con il sistema del project financing , in cui il concessionario opera come un privato, il collaudatore viene pagato direttamente dall'impresa e non dall'amministrazione concedente e non ha l'obbligo di controllare per conto del Comune gli aspetti contabili, né la rispondenza delle lavorazioni eseguite al progetto, spettando invece tale ruolo al RUP. 3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articolo 322-ter c.p., 125 e 321 c.p.p. e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo strumentale alla confisca di cui all'articolo 322-ter c.p., con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti avendo il giudice di merito omesso di esaminare le argomentazioni contenute nella memoria difensiva in cui si sosteneva che era stata la società Lombardi Project a offrire alla DEC s.p.a. la prestazione di servizi riguardante l'ingegneria, gli aspetti legali e quelli di natura economica che le aveva consentito di aggiudicarsi la gara relativa all'appalto del comune di e non l'ingegner L. , il quale era solo coordinatore di altre attività specialistiche professionali. Comunque dalle intercettazioni non risultava che la consulenza prestata dall'ing. L. potesse essere messa in relazione con il suo ruolo di collaudatore quanto alla realizzazione del parcheggio di piazza omissis , non essendo certamente a questo fine sufficiente la contestualità temporale. 3.3. Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'articolo 319 c.p. con riferimento al nesso finalistico tra la pretesa dazione e l'atto del pubblico ufficiale e la mancanza di motivazione in relazione alla tesi difensiva della dazione come congrua remunerazione per l'incarico professionale effettivamente realizzato sul punto non sarebbero state prese in considerazione le argomentazioni difensive circa l'autonomia dei due incarichi professionali e la documentazione comprovante l'attività di progettista svolta dal L. per conto della DEC s.p.a. nella sua qualità di professionista aderente ad un R.T.P. raggruppamento temporaneo di professionisti , lavoro per il quale aveva percepito un compenso del tutto congruo rispetto all'attività svolta e subordinato al buon esito dell'aggiudicazione alla DEC dell'appalto di che aveva un valore di oltre 4 milioni di Euro. 3.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione degli articolo 322 ter c.p., 125 e 321 c.p.p. con riferimento alla determinazione del quantum costituente il profitto della corruzione , individuato sulle bozze dell'incarico di progettazione e non sulle fatture di pagamento alla Lombardi Project, senza comunque tener conto che il L. aveva ricevuto solo la parte di sua competenza del compenso corrisposto in favore del R.T.P Ritenuto in diritto 4. Il ricorso va rigettato. 4.1. Il primo motivo è infondato. La funzione di componente della commissione di collaudo svolta dal L. riguardava la realizzazione del parcheggio interrato nella piazza Giulio Cesare di Bari la cui progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione erano state affidate in concessione dal Comune di Bari sulla base della convenzione stipulata il 22 luglio 2004 all'ATI DEC s.p.a. Bari Park s.r.l., cui nell'anno 2005 era subentrata la Gestipark Giulio Cesare s.r.l Secondo la giurisprudenza di questa Corte Cass. sez. VI 21 gennaio 2005 numero 12175, Tarricone , la qualità di pubblico ufficiale, per i componenti di un organismo collegiale cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, sussiste anche quando la loro individuazione avvenga, per disposizione normativa, a cura di enti di diritto privato ed in rappresentanza di essi. Il principio di diritto in questione riafferma e consolida l'indirizzo espresso dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 c.p., come novellato dalle leggi numero 86 del 1990 e numero 181 del 1992 deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati , quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. Sez. unumero , 27 marzo 1992, Delogu, rv. 191171 . Nel caso di specie il reato di corruzione, in ordine al quale è stato disposto il sequestro per equivalente, è stato ascritto al L. nella sua qualità di componente della commissione di collaudo nominato, come professionista esterno, dalla stazione appaltante con nota 313067 del 20 dicembre 2005 del direttore della Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico del Comune di Bari, P.P. , e determina dirigenziale della Ripartizione LL.PP. numero 77 del 9 febbraio 2006 di formalizzazione dell'incarico v. f.65 ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 8 marzo 2012 . Gli atti contrari ai doveri di ufficio sono stati individuati dal giudice di merito nei numerosi falsi descritti ai capi 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 ascritti al L. anche come agevolatore e concorrente materiale della condotta altrui e in concorso, tra gli altri, con il direttore dei lavori M.D. e in alcuni casi con il RUP P.P. le cui prerogative pubblicistiche sono riconosciute dallo stesso ricorrente , per i quali lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto la sussistenza di gravità indiziaria, pur rilevando l'assenza di esigenze cautelari. Non può negarsi che nel caso di specie l'attività certificativa attribuita ai componenti della commissione di collaudo, tra cui il L. , si configuri come un'attività svolta nell'interesse dell'ente pubblico in cui l'amministrazione concedente, come avviene nell'ambito di qualsiasi forma di partenariato pubblico-privato, è tenuta ad esercitare poteri di controllo i falsi contestati ai capi 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 riguardano il certificato di collaudo statico, il registro delle non conformità, il verbale della commissione di collaudo, atti amministrativi prodromici al certificato di agibilità e al verbale di presa in consegna anticipata . Peraltro la nomina dei componenti della commissione era avvenuta da parte dell'ente pubblico cfr. f.65 ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 8 marzo 2012 e si inseriva in un procedimento di natura pubblicistica perché finalizzato alla realizzazione degli scopi dell'ente pubblico, attraverso la realizzazione di un'opera destinata allo svolgimento di un pubblico servizio. Sotto questo profilo l'attribuzione al ricorrente della qualità di pubblico ufficiale, nonostante il collaudo di cui era stato incaricato riguardasse un'opera realizzata in project financing , appare adeguatamente giustificata. Né l'eventuale previsione del sostenimento delle spese delle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi dei componenti delle commissioni di collaudo, da parte del concessionario può sminuire la rilevanza pubblicistica dell'attività svolta dal collaudatore la cui attività di natura-tecnico amministrativa, svolta da soggetto particolarmente qualificato, è funzionale e strumentale rispetto a quella del responsabile unico del procedimento cui, come affermato nel ricorso, spetta l'alta vigilanza sul rispetto degli impegni contrattuali in materia di progettazione, di esecuzione dei lavori. Nel ricorso si riporta, a sostegno della tesi difensiva, un estratto della determina numero 2 dell'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici in data 11 marzo 2010, Autorità di vigilanza dei lavori pubblici determina numero 2 dell'11 marzo 2010 , che riguarda tuttavia esclusivamente l'esclusione nel contratto in concessione di lavori pubblici di un'applicazione puntuale della normativa pubblicistica in materia di contabilità dei lavori , senza tener conto tuttavia della successiva evoluzione normativa tra cui il D.P.R. 5 ottobre 2010 numero 207, Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti che puntualizza i compiti dei collaudatori e il procedimento di collaudo . Del resto quanto ai collaudatori, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato la pubblicità della funzione da loro svolta Cass. sez. V 27 gennaio 2000 numero 340, Ricci sez. VI 16 aprile 1996 numero 6026, Dazzi . 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto non è la prova dell'accordo corruttivo , come si legge nel ricorso, posta a fondamento dell'ordinanza impugnata con la quale è stato disposto il sequestro per equivalente ex articolo 322 ter c.p.p., ma solo il fumus commissi delicti . Il fumus , sul punto dell'accordo corruttivo, è stato adeguatamente individuato dal giudice di merito sulla base della documentazione acquisita e delle intercettazioni citate nel rapporto privilegiato tra il professionista e i fratelli D.G. e D.G. e nella stretta correlazione temporale tra il remunerativo incarico relativo all'appalto di correlazione temporale, invece, correttamente esclusa per l'incarico riguardante il parcheggio di e la funzione di componente della commissione di collaudo per il parcheggio di piazza omissis . 4.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, non essendo in discussione, in questa sede, la congruità del compenso percepito in relazione all'appalto di ma solo l'affidamento dell'incarico professionale quale controprestazione per gli atti contrari ai doveri d'ufficio commessi nell'esercizio della funzione di componente della commissione di collaudo in relazione al parcheggio di piazza omissis . 4.4. Il quarto motivo è del tutto generico, in quanto il ricorrente contesta il quantum del sequestro sostenendo di aver ricevuto solo una parte del compenso professionale per la consulenza prestata in relazione all'appalto di unitamente ad altri professionisti nell'ambito di un R.P.T., senza tuttavia nemmeno indicare l'entità del compenso ricevuto personalmente né far riferimento a specifica documentazione fatture che comprovassero l'assunto difensivo. 5. Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.