3 colloqui settimanali con il proprio avvocato non posson bastare

Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 41 bis nella parte in cui prevede un massimo di 3 colloqui settimanali con il proprio difensore. La Cassazione si adegua e accoglie il ricorso di un detenuto sottoposto al ‘carcere duro’.

È quanto emerge dalla sentenza n. 6677 della Corte di Cassazione, depositata il 12 febbraio 2014. Il caso. 3 colloqui settimanali con il proprio avvocato sono pochi? Sì, secondo un detenuto, sottoposto alle limitazioni dell’art. 41 bis ord. pen. cd. carcere duro , che aveva richiesto, senza ottenerla, la concessione di un numero maggiore di colloqui. Massimo 3 colloqui a settimana con il proprio avvocato? La Quinta Sezione Penale, a cui si è rivolto il carcerato, ritiene fondato il ricorso e osserva che, dopo la deliberazione del provvedimento impugnato, era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 41 bis , comma 2- quater , lett. b, ult. periodo, ord. pen. Corte Cost., sent. n. 143/2013 , limitatamente alle parole con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di 3 volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari . No, è costituzionalmente illegittimo. Di conseguenza, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato rigettato il reclamo del ricorrente, ha portato all’annullamento con rinvio da parte della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 gennaio – 12 febbraio 2014, n. 6677 Presidente Lombardi – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla sentenza della prima sezione penale di questa Corte deliberata il 25/12/2012 e depositata il 21/12/2012, il Magistrato di sorveglianza di Milano, con provvedimento del 18/03/2013, ha rigettato il reclamo del detenuto A.M. che lamentava l'esiguità del numero di tre colloqui settimanali con il difensore e ne chiedeva la concessione in numero maggiore. Il magistrato di sorveglianza rileva che con nota in data 14/03/2013 della direzione del carcere presso il quale il detenuto è ristretto si evidenzia che la limitazione del numero dei colloqui è stata introdotta dall'art. 2, comma 25, lettera f , numero 2 , della legge 15 luglio 2009, n. 94 come emerge dalla nota del 22/12/2011, il detenuto usufruisce normalmente di circa due colloqui al mese, laddove ne sarebbero consentiti dodici al mese il condannato ha la possibilità di conferire con la propria difesa durante le udienze dibattimentali cui partecipa, sicché non sussiste alcuna violazione del diritto difesa. 2. Avverso il provvedimento del 18/03/2013 ha proposto personalmente ricorso per cassazione A.M., deducendo violazione dell'art. 35 ord. pen. e vizio di motivazione. Il reclamo del 12/12/2011 lamentava l'impossibilità del detenuto di difendersi adeguatamente nell'ambito di un grave processo in corso a causa delle limitazioni stabilite dall'art. 41 bis ord. pen. poiché il detenuto non poteva sostenere le spese delle visite del difensore e, di conseguenza, la comunicazione con lo stesso era limitata ad una telefonata settimanale del tutto insufficiente alla predisposizione della difesa, si chiedeva la possibilità di effettuare colloqui telefonici in numero superiore a quello consentito dalla legge e si eccepiva l'illegittimità costituzionale della norma limitatrice del diritto di difesa. Il provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, travisa il reclamo, laddove fa riferimento al numero dei colloqui effettuati in numero inferiore a quello consentito e alla possibilità di conferire con il difensore nel corso delle udienze, non motivando sull'eccezione di illegittimità costituzionale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Successivamente alla deliberazione del provvedimento impugnato, la Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b , ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f , numero 2 , della legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica , limitatamente alle parole con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari . La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato rigettato il reclamo del ricorrente - e di cui lo stesso aveva eccepito l'illegittimità - impone l'annullamento dei provvedimento impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Milano per un nuovo esame alla luce del mutato quadro normativo. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Milano.