Prende i soldi e scappa... e viene subito bloccato: furto comunque consumato

Nessuna possibilità di vedere ‘alleggerita’ la propria posizione per il ladro, resosi protagonista di un colpo da record, durato pochi secondi. Decisivo il possesso, seppur per pochissimo tempo, della res furtiva, ossia 15mila euro in contanti.

Colpo da record per il ladro non per il bottino, sia chiaro, ma per la brevissima fuga, terminata pochi secondi dopo aver arraffato i soldi! Nonostante ciò, però, si può parlare correttamente di furto consumato”. Cassazione, sentenza n. 5843, Quinta sezione Penale, depositata oggi Colpo breve . Da film comico la dinamica dell’episodio sottoposto alla valutazione dei giudici un uomo compie un blitz in un negozio cinese, portando via ben 15mila euro, ma la sua fuga dura pochissimo perché, appena uscito dall’esercizio commerciale, viene subito bloccato dai connazionali della persona derubata . Ciò, però, non rende il fatto meno grave su questo punto concordano i giudici di primo e di secondo grado, i quali condannano l’uomo per furto aggravato . Possesso fatale . Secondo il legale dell’uomo, però, la visione adottata è erronea. Per una semplice ragione per parlare di furto consumato vi deve essere prima la sottrazione della cosa e poi l’impossessamento da parte del ladro , e invece, in questo caso, l’uomo non è riuscito a instaurare una signoria autonoma sulla res furtiva , a causa, come detto, dell’intervento dei connazionali della persona derubata. Ma tale ricostruzione dell’episodio non viene ritenuta corretta dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ricordano che, per la consumazione del delitto di furto , è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per brevissimo tempo, sotto l’autonoma disponibilità del ladro, essendo irrilevante il fatto che egli abbia subito perso la disponibilità della cosa . Questa linea di pensiero si attaglia perfettamente alla vicenda in esame l’uomo, difatti, dopo aver sottratto la busta col denaro, era riuscito ad allontanarsi dal negozio , e quindi era riuscito, sia pure per breve tempo, a far propria la res furtiva , prima di essere bloccato dai conoscenti della vittima .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 dicembre 2013 – 6 febbraio 2014, n. 5843 Presidente Ferrua – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 27/9/2012, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato D.M. a pena di giustizia per il furto aggravato di una busta contenente 15.000 euro, che strappava dalle mani di L.Y., venendo subito bloccato dai connazionali della derubata. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. L.C., il quale si duole dell'erronea applicazione dell'art. 56 cod. penale. Deduce che per la sussistenza del furto consumato necessitano sia la sottrazione della cosa che l'impossessamento da parte del ladro e che nel caso di specie si è realizzata solo la prima condizione, in quanto il D. non è riuscito a instaurare una signoria autonoma sul res furtiva. Considerato in diritto Il ricorso va rigettato perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per brevissimo tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente, a nulla rilevando che il ladro abbia subito perso la disponibilità della cosa, per effetto della reazione del derubato o per l'intervento delle forze dell'ordine o di terzi estranei ex multis, n. 20838 del 7/2/2013 . Nel caso di specie l'imputato, dopo aver sottratto la busta col denaro, era riuscito ad allontanarsi dal negozio e fuori di questo fu bloccato dai conoscenti della vittima. Egli era riuscito, pertanto, sia pure per breve tempo, a far propria la res furtiva. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.