Trasferisce la proprietà della casa familiare all’ex: niente agevolazione prima casa per il contribuente

Decade dall’agevolazione prima casa” il contribuente che, in occasione della separazione consensuale, trasferisce la proprietà della casa familiare all’ex, senza acquistare un altro immobile entro un anno.

Se, in sede di separazione o divorzio, il marito trasferisce alla moglie ed alla figlia la prima casa , ma questa era stata acquistata meno di 5 anni prima, l'ex marito decade dall'agevolazione, a meno che non acquisti entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2263 del 3 febbraio 2014. Il caso. Il giudice del gravame ha annullato un avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali notificato a un contribuente che aveva trasferito la proprietà dell’immobile acquistato con i benefici prima casa”, entro il quinquennio, senza provvedere all’acquisto di un'altra abitazione entro l’anno successivo. L’iter logico giuridico adottato da tale giudice ha evidenziato che il trasferimento della casa familiare, avvenuto a seguito di separazione consensuale, trovava il suo titolo nel relativo provvedimento di omologazione del Tribunale, che costituiva pur sempre provvedimento decisionale”. Nel ricorso in cassazione avverso la sentenza del giudice del gravame il fisco ha sottolineato che, nel ritenere illegittima la revoca dell’agevolazione, la CTR non aveva considerato, da un lato, che la cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale comporta, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene, dall’altro, che il fenomeno traslativo è costituito dall’accordo assunto volontariamente dai coniugi, e non dal relativo provvedimento di omologazione. Legittima la revoca del beneficio prima casa. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso del fisco, hanno puntualizzato che le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale”, in funzione della complessiva sistemazione solutoria/compensativa di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. Ne deriva che il regolamento concordato tra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, trova la sua fonte nell’accordo delle parti il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all’art. 711 c.p.c. costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente. Concludendo. La sentenza in commento suscita perplessità , in quanto i trasferimenti interconiugali a seguito di separazione personale o di divorzio beneficiano di un regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19, Legge n. 74/1987, originariamente dettato per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e poi esteso a tutti gli atti, i documenti ed i procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale. Peraltro, a partire dal 1° gennaio 2014,per effetto della legge 8 novembre 2013, n. 128 anzichè godere del predetto trattamento, anche i trasferimenti immobiliari inseriti nelle clausole delle separazioni tra coniugi sono regolarmente tassati con imposta di registro.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 4 dicembre 2013 - 3 febbraio 2014, n. 2263 Presidente Merone – Relatore Sambito Svolgimento del processo Con sentenza n. 16/13/09 depositata il 28/1/09, la CTR della Liguria confermava la decisione con cui la CTP di Genova aveva annullato l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per avere G.R. trasferito alla moglie ed alla figlia l’immobile acquistato coi benefici prima casa , entro il quinquennio, senza provvedere ad acquistarne altro entro l’anno successivo. I giudici d’appello ritenevano, in particolare, che il trasferimento della casa familiare, avvenuto a seguito di separazione consensuale, trovava il suo titolo nel relativo provvedimento di omologazione, che costituiva pur sempre un provvedimento decisionale . Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto l’Agenzia delle Entrate con un motivo. L’intimato non ha depositato difese. Motivi della decisione 1. Col proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, nota II bis, co 4, della tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986 e 711 cpc, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la ricorrente lamenta che, nel ritenere illegittima la revoca dell’agevolazione, la CTR non abbia considerato che a la cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale comporta, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene b il titolo di detto trasferimento è costituito dall’accordo assunto volontariamente dai coniugi, e non già dal provvedimento di omologazione del Tribunale. 2. Il ricorso è fondato. 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Cass. n. 5741 del 2004 5473 del 2006 , le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità in sede di divorzio congiunto , in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. 4. Da tanto, consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione Cass. n. 9174 del 2008 , che svolge l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte nell'accordo delle parti il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 cpc costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente. 5. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta a tale principio, va, in conseguenza, cassata, e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, per essere incontroverso che l’intimato ha ceduto alla moglie ed alla figlia la casa acquistata coi benefici prima casa entro il termine di cinque anni dall’acquisto, senza acquistarne altra nell’anno successivo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi del comma 4 della nota II bis in esame, col rigetto del ricorso introduttivo. 6. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni affrontate, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.