Accertamento con PVC solo allegato: pretesa fiscale legittima

E’ legittimo l’avviso di accertamento emesso sulla base di un processo verbale di constatazione redatto nei confronti di un terzo, cliente o fornitore, e solo allegato all’atto impositivo.

L’allegazione all’avviso di accertamento è circostanza idonea a provare la conoscenza del documento da parte del contribuente, che quindi è in grado di approntare le proprie difese con piena cognizione delle fonti degli addebiti. In tema di imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui la motivazione dell’avviso di accertamento faccia rinvio a verbali ispettivi redatti nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, è necessario, ai fini della legittimità dell’atto, che l’Amministrazione Finanziaria dimostri, anche tramite presunzioni, l’effettiva conoscenza di tali documenti da parte del contribuente. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1075 del 20 gennaio 2014. Il caso. Ad un contribuente è stato notificato avviso di accertamento per il recupero di IVA, IRAP e IRPEF basato su un processo verbale di constatazione redatto nei confronti di altro soggetto, non notificato e solo allegato all’avviso di accertamento. Il contribuente avverso tale atto impositivo ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prima istanza hanno rigettato le doglianze del ricorrente. La decisione del giudice di prime cure è stata impugnata dal contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Il giudice del gravame ha accolto l’appello del contribuente ritenendo l’accertamento illegittimo sia perchè il pvc era stato redatto nei confronti di altro soggetto sia perché il Fisco non aveva provato la circostanza che il contribuente fosse amministratore di fatto della ditta individuale. Utilizzabile il PVC a carico di altro soggetto. L’Amministrazione si è opposta con successo alla decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di dichiarare nullo l’avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP e IRPEF per l’anno 2003 notificato al contribuente, quale amministratore di fatto” di una ditta individuale. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso in cassazione del Fisco, hanno cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della CTR. I giudici di legittimità, confermando i precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sentenze n. 4430/2003 e 4305/1997 , hanno ribadito il principio secondo cui, in tema di imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui la motivazione dell’avviso di accertamento faccia rinvio a verbali ispettivi redatti nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, è necessario, ai fini della legittimità dell’atto, che l’Amministrazione Finanziaria dimostri, anche tramite presunzioni, l’effettiva conoscenza di tali documenti da parte del contribuente. Per gli Ermellini i giudici di merito hanno disatteso il sopra indicato principio, non avendo considerato che l’allegazione all’avviso di accertamento era circostanza idonea a provare la conoscenza del documento da parte del contribuente, che quindi era in grado di approntare le proprie difese con piena cognizione delle fonti degli addebiti. Inoltre , il giudice del merito, ha motivato l’accoglimento delle eccezioni del contribuente in maniera del tutto generica e in modo tale da non offrire adeguata contezza del percorso decisionale. Sono infatti risultati pretermessi fatti specificamente indicati in ricorso e rilevanti agli effetti decisionali, mentre non sono stati indicati i concreti elementi presi in considerazione per giungere ad affermare che il contribuente non fosse amministratore di fatto” della ditta individuale accertata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 4 dicembre 2013 - 20 gennaio 2014, numero 1075 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero 23503/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1- E' chiesta la cassazione della sentenza numero 96/40/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione numero 40, il 24.06.2010 e depositata il 25.06.2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello, proposto dal contribuente ed annullato l'accertamento, relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP dell'anno 2003. 2- L'Agenzia Entrate, censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'articolo 56 c.5° del dpr numero 633/1972. 3 - L'intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede. 4 - La decisione in questa sede impugnata, ha accolto l'appello del contribuente, opinando che l'accertamento era a ritenersi illegittimo, per un verso, in quanto basato su un pvc, redatto nei confronti di altro soggetto, non notificato e solo allegato all'avviso di accertamento di che trattasi e, sotto altro profilo, perché non risultava provata la circostanza che il B. fosse amministratore di fatto della ditta individuale G & amp G di G.G 5 - La questione posta dal ricorso appare definibile avendo riguardo a principi, espressione di pregresse pronunce del Giudice di legittimità. E' stato, in vero, affermato Cass. numero 4430/2003, numero 4305/1997 che In tema di imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui la motivazione dell’avviso di accertamento faccia rinvio a verbali ispettivi redatti nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, è necessario, ai fini della legittimità dell'atto, che l'amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni, l'effettiva conoscenza di tali documenti da parte del contribuente . Costituisce, d'altronde, ius receptum che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1 numero 5 cpc, nella duplice manifestazione dì difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento Cass.numero 1756/2006, numero 890/2006 . 6 - La decisione impugnata non appare in linea con i citati principi, sia per non avere considerato che l'allegazione all'avviso di accertamento era circostanza idonea a provare la conoscenza del documento da parte del contribuente, che quindi era in grado di approntare le proprie difese con piena cognizione delle fonti degli addebiti, sia pure per avere motivato in maniera del tutto generica ed in modo tale da non offrire adeguata contezza del percorso decisionale, risultando pretermessi fatti, specificamente indicati in ricorso e rilevanti agli effetti decisionali, e non essendo indicati i concreti elementi presi in considerazione, per giungere ad affermare che il B.G. non fosse amministratore di fatto della ditta individuale G. & amp G. 7 - Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli articolo 375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza. Il Consigliere relatore A.D.B La Corte, Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e che, per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione Visti gli articolo 375 e 380 bis cpc P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.