Gli articolo 158, comma 1, e 159, comma 1, l. numero 633/1941 dispongono che chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno, che, a spese dell’autore della violazione, siano distrutti gli esemplari o copie illecitamente riprodotti o diffusi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 1984, depositata il 16 gennaio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Catania condannava un imputato per il reato previsto dall’articolo 171, comma 1, lett. a-bis , l. numero 633/1941 «è punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa , aggravato ai sensi del comma 3. L’uomo aveva abusivamente riprodotto, nella sua tesi di laurea, parte del testo pubblicato dalla parte civile costituitasi nel processo. La stessa parte civile ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver ordinato la distruzione della tesi di laurea, mentre si erano limitati a disporre la pubblicazione della sentenza sul sito web su cui era stata pubblicata la tesi di laurea. A suo giudizio, si trattava di una statuizione priva di efficacia riparatoria, considerato che il sito web era stato già chiuso da tempo. Diritto alla distruzione. La Corte di Cassazione sottolinea che gli articolo 158, comma 1, e 159, comma 1, l. numero 633/1941 dispongono che chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno, che, a spese dell’autore della violazione, siano distrutti gli esemplari o copie illecitamente riprodotti o diffusi. Secondo l’articolo 174, la sanzione della distruzione può essere richiesta al giudice penale dalla persona offesa costituitasi parte civile. Riparazione non avvenuta. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Catania non si era espressa sull’esplicita richiesta della parte civile. Inoltre, la pubblicazione della sentenza sullo stesso sito in cui era presente la tesi non poteva avere gli stessi effetti della distruzione dell’elaborato, in quanto questo era ancora leggibile da chiunque. Considerando che l’articolo 160 l. numero 633/1941 prevede dei limiti al diritto dell’interessato alla distruzione, la Corte di Cassazione non può pronunciarsi direttamente nel merito, ma accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 ottobre 2014 – 16 gennaio 2015, numero 1984 Presidente Teresi – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte d'appello di Catania ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Catania del 30 marzo 2011, con la quale l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, per il reato di cui all'articolo 171, primo comma, lettera a-bis , della legge numero 633 del 1941, aggravato, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, per avere abusivamente riprodotto, nella sua tesi di laurea, parte del testo di un libro pubblicato dalla parte civile. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in diminuzione, ritenendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata. 2. - Avverso la sentenza la parte civile ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendo preliminarmente la correzione dì due errori materiali a l'indicazione della data della sentenza nel 9 aprile 2013, mentre la stessa era stata resa all'udienza del 18 aprile 2013 b l'indicazione in sentenza delle spese liquidate a favore della parte civile in euro 672,00 oltre IVA e CPA, mentre nel dispositivo letto in udienza tali spese erano state liquidate in euro 1500,00 oltre IVA e CPA. Con unico motivo di doglianza, la ricorrente lamenta l'inosservanza degli articolo 158, 159, 174 della legge numero 633 del 1941. In base a tali disposizioni, la Corte d'appello avrebbe dovuto ordinare la distruzione della tesi di laurea dell'imputato, mentre si era limitata a disporre la pubblicazione della sentenza sul sito web sul quale la tesi di laurea dell'imputato era stata pubblicata. Si tratterebbe di una statuizione priva di efficacia riparatoria, considerato che il sito web era stato già chiuso da tempo. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è fondato. 3.1. - Gli articolo 158, comma 1, e 159, comma 1, della legge numero 633 del 1941 prevedono che chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno, che, a spese dell'autore della violazione, siano distrutti gli esemplari o copie illecitamente riprodotti o diffusi. L'articolo 160 limita il diritto dell'interessato alla distruzione, prevedendo che la stessa non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del suo diritto sull'opera. Ai sensi del successivo articolo 174, la sanzione della distruzione degli esemplari o delle copie può essere richiesta al giudice penale dalla persona offesa costituitasi parte civile. Nel caso in esame, deve rilevarsi che la Corte d'appello non ha statuito sulla esplicita richiesta in tal senso, contenuta nell'atto d'appello. Né la pubblicazione della sentenza sul sito web sul quale era stata pubblicata la tesi dell'imputato può in alcun modo avere effettuo equipollente alla distruzione della tesi stessa, perché quest'ultima rimane, almeno in astratto, leggibile da chiunque. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata quanto alla mancata statuizione della sulla distruzione della tesi di laurea. L'annullamento deve essere pronunciato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, non potendo questa Corte direttamente valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta distruzione - con particolare riferimento ai limiti di cui al richiamato articolo 160 della legge numero 633 del 1941 - né stabilire le modalità e l'esatto oggetto della stessa.3.2. - Merita accoglimento anche la richiesta di correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza. Effettivamente lo stesso reca l'indicazione di una data diversa 9 aprile 2013 rispetto a quella effettiva della pronuncia 18 aprile 2013 . Inoltre, nel dispositivo letto in udienza, le spese liquidate in favore della parte civile sono euro 1500,00 oltre IVA e CPA e non euro 672,00 IVA e CPA, come poi erroneamente riportato nel dispositivo in calce della sentenza depositata con la conseguenza che-deve darsi prevalenza all'ammontare liquidato in udienza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla distruzione della tesi di laurea, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che a laddove è scritto 9 aprile , deve intendersi scritto 18 aprile b laddove è scritto euro 672,00 , deve intendersi scritto euro 1500,00 . Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.