Congedo obbligatorio del padre: istruzioni operative dall’INPS

Con la circolare numero 181/2013, l’INPS ha fornito alle aziende agricole le istruzioni operative per la corretta gestione della prestazione relativa al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, riconosciuto al padre lavoratore dipendente.

Con la recente circolare numero 181 emanata il 23 dicembre 2013, l’INPS si è pronunciata in merito al diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fornendo alle aziende agricole le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite nel corso del trimestre. Congedo obbligatorio e congedo facoltativo. In particolare, i chiarimenti dell’INPS interessano il congedo obbligatorio un giorno e del congedo facoltativo - alternativo al congedo di maternità della madre due giorni , fruibili dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a , Legge numero 92/2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Con la dichiarazione trimestrale DMAG relativa al IV trimestre 2013, i datori di lavoro che anticipano tali prestazioni, potranno indicare attraverso una denuncia di tipo P principale – S sostitutiva – V di variazione , per ogni singolo lavoratore beneficiario dell’anticipazione, nel quadro “F”, relativamente al “tipo retribuzione”, una delle seguenti lettere B Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di «congedo obbligatorio» del padre lavoratore dipendente di cui all’articolo 4, co. 24, lett. a della L. 28 giugno 2012, numero 92. D Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di «congedo facoltativo» del padre lavoratore dipendente di cui all’articolo 4, co. 24, lett. a della L. 28 giugno 2012, numero 92. Per ciascuna di esse occorrerà indicare nel campo «giorni» il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione «retribuzione» l’importo delle prestazioni anticipate per l’evento di cui alle lettere di nuova istituzione. L’INPS, con la Circolare numero 40 pubblicata il 14 marzo 2013, aveva già delineato il quadro normativo e l’ambito applicativo di tale prestazione. fonte www.fiscopiu.it

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