La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto degli ex coniugi può direttamente contenere una clausola con cui si attui il trasferimento del diritto reale su un bene immobile o può solo contenere l’impegno preliminare alla successiva stipula per atto notarile? La contrapposte soluzioni derivano dall’interpretazione controversa dell’articolo 19 d.l. numero 78/2010 conv. nella l. numero 122/2010 e nel caso di specie sono l’occasione per la rimessione alle Sezioni Unite ad opera dell’ordinanza della prima sezione Civile della Corte di Cassazione numero 3089/2020.
Tale in sintesi il contenuto dell’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione numero 3089/20, depositata il 10 febbraio, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Separazione e trasferimento di bene immobile, basta il giudice o serve il notaio? Alle Sezioni Unite il compito di chiarire la questione. L’occasione della rimessione alle Sezioni Unite è data dall’impugnazione, da parte di due ex coniugi, della sentenza con cui la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado asserendo che la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto delle parti non può contenere una clausola che attui il trasferimento dell’immobile, ma solo l’impegno preliminare ad effettuarlo successivamente. Il notaio è l’unico operatore che può garantire il controllo indiretto statale sul trasferimento dell’immobile? La Corte motiva la decisione affermando che, pur potendo gli ex coniugi, nell’ambito di una regolazione complessiva dei propri rapporti, prevedere il trasferimento di un diritto reale anche su un bene immobile, tuttavia, l’atto che trasferisce il diritto per opera diretta delle parti è diverso dall’atto pubblico redatto dal notaio, la cui assistenza soltanto assicura il rispetto delle prescrizioni imposte dall’articolo 19 d.l. numero 78/2010 conv. nella l. numero 122/2010 l’indicazione del comma quattro in sentenza deve considerarsi un refuso, atteso che la previsione è contenuta nel comma quattordici . La norma prevede che «Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Sulla base di tale previsione, per la Corte d’Appello il notaio è l’unico soggetto – restando escluso anche il giudice - autorizzato alle dette verifiche e dunque la connessa tutela degli interessi pubblici coinvolti, assicurata con il detto controllo un controllo detto “indiretto statale” , non può che essere realizzata nella sede dell’atto pubblico notarile. Separazione, divorzio e atti traslativi il sistema impone l’assistenza del notaio? Le parti, a loro volta, nel ricorso, innanzitutto asseriscono l’indispensabilità del trasferimento in parola nell’ambito del complessivo e definitivo assetto dei loro interessi. Inoltre, spiegano di avere allegato all’atto la relazione tecnica giurata contenente attestazione di conformità energetica, elettrica, visura e planimetria catastale e che si sono impegnati ad effettuare la trascrizione e/o altre richieste di pubblicità immobiliare , a depositare la ricevuta della presentazione per la richiesta di pubblicità e la nota di trascrizione, esonerando la cancelleria da ogni responsabilità. Solo in subordine hanno poi chiesto che l’accordo fosse qualificato come preliminare evidenziando però il dispendio di spese che avrebbe comportato tale via nonché «la necessità di cristallizzare tempestivamente la soluzione concordata» . A tal fine, il ricorso denuncia la violazione di una serie di norme. In primis, si contesta la violazione dell’articolo 1322 c.c. e dunque del principio di autonomia contrattuale, in particolare in relazione al diritto di raggiungere accordi atipici patrimoniali meritevoli di tutela, quale deve ritenersi l’accordo di separazione e divorzio e cioè atto negoziale meritevole di tutela , il quale incontra il favor del Legislatore, come attestano le norme sulla negoziazione assistita. Ulteriori norme che si assumono violate sono quelle contenuta negli articolo 1362, che valorizza, nell’interpretazione del contratto, l’elemento dell’intenzione dei contraenti e 1376 c.c. ove, in relazione ai contratti con effetti reali, si prevede che «Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato». I Giudici hanno quindi errato nel non tenere in considerazione la volontà delle parti, tesa all’immediato trasferimento della titolarità del bene. Inoltre, si assume violata la stessa norma richiamata dalla sentenza impugnata l’articolo 19, d.l. numero 78/2010, per come interpretata dalla Corte d’Appello, affermandosi che, invece, «la norma ritiene soddisfatte le finalità di controllo mediante attestazioni di conformità e autodichiarazioni». Tutti adempimenti assolti e corredati dall’impegno di procedere direttamente alla trascrizione e ad ogni altra forma di pubblicità e di depositare in cancelleria, entro venti giorni dal deposito del provvedimento, la ricevuta della richiesta di trascrizione e della nota di trascrizione. Inoltre, i ricorrenti denunciano la violazione degli articolo 1350 c.c. che indica gli atti che devono farsi in forma scritta e cioè per atto pubblico o scrittura privata e 2657 c.c. che, per quello che qui interessa, ammette alla trascrizione in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da detto punto di vista, la sentenza impugnata avrebbe errato nel non ritenere che nell’articolo 19 in parola il riferimento all’intervento del notaio sia circoscritto ai soli casi in cui le parti decidano di farvi ricorso, non escludendosi però la liceità di trasferimenti operati con scrittura privata autenticata da altro pubblico ufficiale autorizzato. Nella specie, il verbale di udienza, autenticato dal cancelliere quale pubblico ufficiale rivestirebbe la forma dell’atto pubblico ex articolo 2699 c.c Separazione, divorzio, accordi traslativi e intervento del notaio, una questione aperta. L’orientamento sposato dalla corte territoriale non è condiviso uniformemente la prassi anzi, porta esempi di soluzioni ben diverse, di accordi traslativi attuati anche tramite ausiliari dei giudici, secondo le indicazioni di un albo tenuto presso il Tribunale e, previo accordo con il Consigli dell’ordine degli avvocati, contenuto in un protocollo comune si menziona il caso del Tribunale di Bologna . Si osserva inoltre che le parti hanno interesse a predeterminare un accordo separativo o divorzile che regoli nella maniera più completa le conseguenze economico-patrimoniali derivanti dallo scioglimento del vincolo matrimoniale, senza aggravi temporali ed economici dovuti alla successiva stipula davanti al notaio. Il contrasto interpretativo, prosegue la Corte, sta nella funzione da attribuire al controllo notarile in relazione alla validità dell’atto, nell’ambito dell’articolo 19, comma 14 citato. Da un lato si asserisce che la previsione di nullità nel testo della norma è riferita ai primi due periodi, quelli che prescrivono l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione di conformità e la sua sostituzione con l’attestazione rilasciata dal tecnico abilitato dunque, la nullità non sarebbe riferita all’intervento del notaio, per la cui assenza non sarebbe prevista sanzione. La nullità sarebbe collegata ad elementi oggettivi e non alla presenza o all’assenza di un determinato soggetto. Per conseguenza, si afferma che l’atto traslativo verbale di separazione consensuale o sentenza che recepisce le condizioni divorzili congiunte deve certamente rispondere ai requisiti prescritti dalla legge - diverrà infatti un atto pubblico di trasferimento di un bene immobile - ma che il controllo circa la conformità attribuito al notaio può essere effettuato da un ausiliario del giudice. Una conclusione diversa lederebbe il principio di libera determinazione delle parti da attuarsi anche in sede di definizione delle condizioni di separazione o divorzio. La stessa giurisprudenza di legittimità ha ammesso che gli atti traslativi tra ex coniugi possono essere perfezionati non solo in atti giudiziali nel verbale di separazione, ex articolo 711 c.p.c. o in quello di comparizione nel procedimento divorzile su domanda congiunta ex articolo 4, comma 6, l. numero 898/1970 ma anche in atti stragiudiziali spesso, ma non sempre in esecuzione di impegni assunti in giudizio si menziona Cass. numero 17612/2018 . Coerenti con tale interpretazione gli orientamenti della sezione tributaria della Corte di Cassazione in relazione all’interpretazione dell’articolo 19, L. numero 74/1987 a mente del quale «Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, numero 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» . L’ordinanza richiama all’uopo le sentenze nnumero 8104/17 e 7966/19, dove si è statuito che gli atti di trasferimento contenuti nell’atto di separazione consensuale e nella sentenza di divorzio che recepisce l’accordo tra gli ex coniugi se avvengono prima dei cinque anni dall’acquisto dell’immobile, non producono come accadrebbe normalmente ai sensi delle norme ai sensi del DPR numero 131/1986 , la perdita dei benefici prima casa e ciò per via del favor verso la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali degli ex coniugi, che si rinviene anche dalla esclusione di aggravi fiscali verso tali operazioni. Infine, la sentenza ricorda che una disciplina ispirata alla stessa ratio è nelle norme sulla negoziazione assistita, per quanto non applicabili ai rapporti familiari in particolare, l’articolo 5, d.l. numero 132/2014 conv. in l. numero 162/2014, prevede tra l’altro che «“Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». La norma sembra escludere, osserva la Corte, la necessità dell’atto pubblico innanzi al notaio. Ricordiamo che identica previsione è contenuta nel d.lgs. numero 28/2010 con riguardo agli accordi di mediazione. Secondo l’orientamento sposato dalla sentenza impugnata, invece, il notaio è indispensabile ed insostituibile nel controllo relativo alla validità e alla legalità dell’atto. La natura inderogabile delle norme e degli obblighi di conformità e la complessità delle verifiche che ne conseguono richiedono la capacità del notaio e la sua funzione pubblicistica. Laddove il controllo del giudice può operare solo sul piano formale. La questione è quindi rimessa alle Sezioni Unite ritenendo i Giudici la sua controversa interpretazione di notevole impatto, trattandosi di questione di massima di particolare importanza sia per la novità che per la complessità dei temi prospettati.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza interlocutoria 19 settembre 2019 – 10 febbraio 2020, numero 3089 Presidente Giancola – Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte d’Appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’impugnazione proposta dagli ex coniugi G.R. ed R.I. ed ha affermato che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata su ricorso congiunto delle parti non può contenere una clausola con la quale si attui un trasferimento immobiliare ma soltanto l’impegno preliminare di vendita o di acquisto. A sostegno della decisione è stato affermato che pur potendo i coniugi pattuire trasferimenti di diritti reali, anche immobiliari, nel quadro delle più generali pattuizioni che accompagnano le ipotesi di soluzione consensuale della crisi coniugale, tuttavia, lo strumento del trasferimento del diritto reale attuato direttamente dalle parti differisce profondamente dall’atto pubblico redatto dal notaio ai sensi della legge notarile in quanto solo l’assistenza di un professionista consente di non violare il D.L. numero 78 del 2010, articolo 19, comma 4, conv. nella L. numero 122 del 2010, che impone a pena di nullità dell’atto una serie di precise indicazioni identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie . Tali dichiarazioni rese dalle parti nell’atto sotto la loro responsabilità possono essere sostituite da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Il notaio prima della stipula deve individuare gl’intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Secondo la Corte territoriale la norma ha espressamente demandato al notaio e non ad altri operatori il compito della individuazione e della verifica catastale nella fase di stesura degli atti traslativi, così concentrando, nell’alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti, senza che tale attività possa essere sostituita da quella di altri operatori tra i quali il giudice. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso congiunto gli ex coniugi. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria. Le parti ricorrenti in premessa hanno precisato che l’accordo di trasferimento immobiliare costituisce un elemento indispensabile del complessivo e definitivo assetto ai loro interessi. Hanno rilevato di aver corredato tale atto di relazione tecnica giurata contenente attestazione di conformità energetica, elettrica, visura e planimetria catastale. Hanno altresì corredato il ricorso della dichiarazione di obbligo di effettuare a loro spese e cura la trascrizione e/o le richieste di ulteriori forme di pubblicità immobiliare nonché di depositare la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e della nota di trascrizione, esonerando la cancelleria da ogni responsabilità in merito. Solo in subordine hanno richiesto che l’accordo venisse qualificato come impegno preliminare, evidenziando l’inutile aggravio di spese che tale soluzione avrebbe comportato e la necessità di cristallizzare tempestivamente la soluzione concordata. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’articolo 1322 c.c., in relazione all’illegittima lesione del loro diritto di raggiungere accordi atipici patrimoniali meritevoli di tutela, evidenziando come quello di separazione o divorzio ha sicuramente natura negoziale, è meritevole di tutela, ed incontra il favor legislatoris, come attestato dalla legge sulla negoziazione assistita. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli articolo 1362 e 1376 c.c., per non essere stata rispettata la volontà negoziale delle parti di procedere al trasferimento immobiliare contenuto nell’accordo. Il giudice di merito avrebbe dovuto prendere atto e rispettare la volontà delle parti quale espressione chiara di attribuzione a tale trasferimento di immediati effetti traslativi. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.L. numero 78 del 2010, articolo 19, nell’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello. La norma al contrario di quel che la Corte ha affermato, ritiene soddisfatte le finalità di controllo in essa contenute mediante attestazioni di conformità ed autodichiarazioni. Nella specie tutti questi adempimenti sono stati svolti, peraltro integrati dall’impegno di effettuare a propria cura e spese la trascrizione ed ogni forma di pubblicità ulteriore e di depositare in cancelleria entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento la ricevuta di avvenuta richiesta di trascrizione e successivamente della nota di trascrizione rilasciata dall’Agenzia del territorio. La violazione di legge riguarda anche gli articolo 1350 e 2657 c.c., per non aver ritenuto che la specificazione contenuta nel D.L. numero 78 del 2010, articolo 19, relativa all’individuazione prima della stipula da parte del notaio degli intestatari catastali e la verifica della conformità con le risultanze dei registri immobiliari riguarda le ipotesi in cui le parti scelgono di rivolgersi ad un notaio ma non esclude la liceità di effettuare i trasferimenti con scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale autorizzato. La lettura dell’articolo 1350 c.c., adottata dalle parti costituirebbe una violazione dell’autonomia privata. Il verbale di udienza 28 novembre 2016, essendo stato redatto dal cancelliere nel compimento di attività certificativa quale pubblico ufficiale costituisce atto pubblico ex articolo 2699 c.c La soluzione indicata nel provvedimento impugnato, fondata sull’inderogabilità della verifica di conformità ipocatastale dell’atto compiuta dal notaio, non è univocamente seguita dai giudici di merito. Si contrappone ad essa, l’opzione della legittimità dell’accordo traslativo, attuato anche attraverso un ausiliare del giudice, secondo le indicazioni contenute in un albo istituito ad hoc dal Tribunale, previo accordo con il Consiglio dell’ordine degli avvocati, fissato in un protocollo comune così opera il Tribunale di Bologna . È interesse delle parti riuscire a predeterminare un accordo separativo o divorzile che regoli nel modo più completo possibile le conseguenze economico patrimoniali della decisione d’interrompere e sciogliere il vincolo coniugale, senza dilatazioni temporali e senza aggravi di spesa dovuti alla stipula successiva del rogito davanti al notaio. La norma che ha determinato il contrasto interpretativo, peraltro, si presta a letture contrastanti. Si tratta del comma 1 bis aggiunto alla L. numero 52 del 1985, articolo 29, introdotto dal D.L. numero 78 del 2010, articolo 19, comma 14, convertito nella L. numero 122 del 2010. Il comma recita Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari . La difformità interpretativa riguarda la funzione del previsto controllo notarile in relazione alla validità dell’atto. Da un lato si afferma che la norma, nei primi due periodi, stabilisce dei requisiti dell’atto a pena di nullità ed in particolare la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali, che può essere sostituita, come nella specie, da un’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato. Nell’ultimo periodo è previsto il controllo di conformità dei dati catastali a quelli contenuti nel registro delle iscrizioni e trascrizioni immobiliari da parte del notaio ma non è prevista la sanzione di nullità in mancanza di questa ulteriore verifica. Si aggiunge che la nullità riguarda l’assenza dei requisiti ed ha un contenuto di carattere oggettivo, essendo rivolta a prevenire e sanzionare atti che non siano conformi allo stato di fatto dell’immobile, in relazione ad eventuali violazioni della disciplina urbanistica. Ne consegue che la nullità dell’atto non può essere ancorata ai soggetti che svolgono la funzione di controllo di conformità, ben potendo la difformità permanere anche dopo l’intervento notarile. È necessario, di conseguenza, che l’atto traslativo contenuto nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza che recepisce le determinazioni divorzili congiunte, sia corredato dei requisiti richiesti dalla legge a pena di nullità, dovendo assumere l’efficacia di atto pubblico di trasferimento di un bene immobile ma la verifica che la norma rimette al notaio può essere svolta da un ausiliario del giudice dal momento che la validità dell’atto deriva esclusivamente dalla conformità alle prescrizioni normative. Una conclusione diversa sarebbe contraria alla legittima esplicazione dell’autonomia privata anche in sede di definizione delle condizioni economico patrimoniali conseguenti alla separazione personale od al divorzio. La giurisprudenza di legittimità ha affermato al riguardo che gli atti traslativi tra coniugi ed ex coniugi possono perfezionarsi non soltanto in sede giudiziale nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell’udienza ex articolo 711 c.p.c., oppure in quello di comparizione davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi dell’articolo 4, comma 16 Legge Divorzio , ma anche in sede stragiudiziale, frequentemente ma non solo in adempimento di un impegno a trasferire assunto in sede giudiziale. Cass. 17612 del 2018 . Coerenti con queste indicazioni sono gli orientamenti della sezione tributaria in sede d’interpretazione della L. numero 74 del 1987, articolo 19. La norma stabilisce che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui alla L. 1 dicembre 1970, numero 898, articolo 5 e 6, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Nelle pronunce numero 8104 del 2017 e 7966 del 2019 si è ritenuto che gli atti di trasferimento contenuti nell’atto di separazione consensuale e nella sentenza di divorzio che recepisce l’accordo tra gli ex coniugi, intervenuti prima dei cinque anni dall’acquisto dell’immobile, non generano la decadenza dai benefici fiscali della prima casa perché la ratio della norma L. numero 74 del 1987, articolo 19 è quella di favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede. In sede di applicazione pratica la giurisprudenza di legittimità si è fatta carico della necessità di favorire il ricorso alle soluzioni concordate anche attraverso incentivi di carattere economico ovvero attraverso la prospettiva di una seria contrazione dei costi legati al trasferimento concordato. Infine, una disciplina legislativa ispirata alla medesima ratio è contenuta nella legge sulla negoziazione assistita, ancorché non applicabile ai conflitti familiari. Al riguardo si segnala la L. numero 162 del 2014, articolo 5, di conv. del D.L. numero 132 del 2014. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 2. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 4. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato. La norma pare escludere la necessità del ricorso all’atto pubblico davanti al notaio. L’opinione contraria, esaurientemente esposta nel provvedimento impugnato, poggia le basi sull’indispensabilità ed insostituibilità della funzione del notaio nel controllo relativo alla validità ed alla legalità dell’atto. La natura inderogabile della norma e degli obblighi di conformità ivi contenuti impone verifiche tecnico-giuridici notevolmente complesse da compiersi esclusivamente attraverso la capacità professionale e la funzione pubblicistica del notaio. Il controllo del giudice non può che essere esterno e meramente formale, non potendo estendersi per mancanza del supporto necessario ai controlli richiesti dalla legge. Ritiene il Collegio, che, in virtù del rilevante impatto della controversa interpretazione delle norme rimesse al suo esame, sia necessario affidarne la valutazione alle S.U., trattandosi di questione di massima di particolare importanza, sia per la novità che per la complessità dei temi prospettati dalle parti e dal provvedimento impugnato. P.Q.M. Trasmette il ricorso al Primo presidente per la eventuale rimessione alle S.U. della questione di massima di particolare importanza esposta nell’ordinanza interlocutoria. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.