Il Consiglio Nazionale Forense esclude che l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla l. numero 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.
Così con parere numero 36/19, pubblicato il 20 ottobre. Il quesito. Richiamando il parere numero 23/13 del Consiglio Nazionale Forense, che aveva escluso l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, il COA di Arezzo formula un nuovo quesito sulla medesima questione, chiedendo al Consiglio se vi può essere un’incidenza in merito della l. numero 4/2013 in materia di professioni non regolamentate. Nessun revirement del CNF. Il Consiglio nazionale forense ritiene di dover confermare quanto sancito con il parere numero 23/13 e, dunque, di dover escludere che «l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla l. numero 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati», «rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva ». Al contempo, precisa il CNF, la stessa l. numero 4/2013 all’articolo 2, comma 6, presuppone espressamente la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi.
Consiglio Nazionale Forense, parere 20 ottobre 2019, numero 36 Il COA di Arezzo formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio. Richiamato il parere di questo Consiglio numero 23/2013, alla luce del quale era stata esclusa l’incompatibilità, il COA richiedente si interroga, in particolare, sull’eventuale incidenza della legge numero 4/2013 in materia di professioni non regolamentate. Con parere numero 36/2017, il Consiglio nazionale forense ha escluso che l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla legge numero 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, “rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva ”. Allo stesso tempo, la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge numero 4/2013, all’articolo 2, comma 6. Pertanto, il contenuto del parere numero 23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, deve essere mantenuto fermo.