La notifica del ricorso a mezzo posta con ricorso ad un corriere “privato” è inesistente. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza numero 21884 del 7 settembre 2018 con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente destinatario di alcuni avvisi di accertamento per TARSU/TIA.
Notifica atti giudiziari con corriere privato normativa e recente liberalizzazione. L’ articolo 4, comma 1, lett. a , d.lgs. numero 261/1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, cioè a Poste Italiane S.p.A. i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla l. numero 890/1982, e successive modificazioni. Quindi, anche a seguito della liberalizzazione dei servizi postali sono comunque affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale ovvero Poste italiane S.p.a. i servizi inerenti la notifica di atti giudiziari di cui alla legge 890/1982. Tra questi vanno annoverati anche le notifiche degli atti tributari sostanziali e processuali cfr. Cass. 27021/14, numero 19467/16 e da ultimo 23887/17 . Ne consegue che la notifica a mezzo posta tramite corriere privato del ricorso o dell’appello deve ritenersi inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria a seguito della costituzione in giudizio di controparte cfr. Cass. 20306/17 . Un’importantissima novità è intervenuta nei giorni scorsi. Con decreto pubblicato in G.U. lo scorso 7 settembre, il Ministero della Sviluppo Economico attua la legge per la concorrenza del 2017, l. numero 124/2017, in particolare per la liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta, il cui articolo 1, comma 57, let. b ha disposto a decorrere dal 10 settembre 2017 l'abrogazione dell'articolo 4 del d.l. numero 261/1999 che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. numero 890/1982 e delle violazioni del codice della strada di cui all'articolo 201 del d.l. numero 285/1992. Il testo definisce la procedura e i requisiti ai fini del rilascio della licenzia individuale speciale, nonché gli obblighi per i soggetti titolari della licenza e le modalità di rinnovo di quest’ultima, oltre alla possibilità di cessione a terzi. Caso concreto. La CTR Toscana aveva ritenuto tardivo il ricorso introduttivo notificato attraverso corriere privato avendo fatto coincidere la notifica con la data di ricezione del ricorso da parte del comune e non con la consegna del plico al corriere, con conseguente tardività del ricorso in quanto proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo. La Cassazione ha rigettato la doglianza del contribuente sulla base del principio per cui anche a seguito della liberalizzazione dei servizi postali sono comunque affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale ovvero Poste italiane S.p.a. i servizi inerenti la notifica di atti giudiziari di cui alla legge 890/1982. Tra questi vanno annoverati anche le notifiche degli atti tributari sostanziali e processuali cfr. Cass. 27021/14 . Ne consegue che la notifica a mezzo posta tramite corriere privato del ricorso o dell’appello deve ritenersi inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria a seguito della costituzione in giudizio di controparte cfr. Cass. 20306/17 e 23887/17 . Non rileva ai fini della ritualità della notificazione neppure l’entrata in vigore dell'articolo 1, comma 57, let. b della l. numero 124/2017 legge annuale del mercato e della concorrenza che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 4, d.lgs. numero 261/1999. Abrogazione che ha comportato la soppressione dell'attribuzione in via esclusiva alla società Poste italiane quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notifiche e comunicazioni. Tali novità - hanno evidenziato i Giudici - operano esclusivamente con decorrenza dal 10 settembre 2017, senza retroagire per il passato, come espressamente disposto dalla legge. L’operatività della nuova norma resta comunque subordinata all’ottenimento, da parte dei soggetti privati, della licenza individuale previa definizione da parte dell’Agcom dei requisiti di professionalità, affidabilità ed onorabilità da accertarsi in capo ai richiedenti il servizio. A tal proposito si ricorda che in G.U. del 7 settembre 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante le procedure per il rilascio delle licenze per l’offerta al pubblico dei servizi di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni e di violazione del codice della strada. Finito, anche per le notifiche nell’ambito del processo tributario, il monopolio di Poste italiane.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 5 luglio – 7 settembre 2018, numero 21884 Presidente Cirillo – Relatore Solaini Ragioni della decisione Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il comune di Gallicano ha resistito con controricorso, il ricorrente impugna la sentenza della CTR della Toscana, relativa ad alcuni avvisi d'accertamento Tarsu/Tia per gli anni 2008-2012, dove si è fatta questione della ritualità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, a mezzo corriere privato. Il ricorrente deduce il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare, del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 21, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto che la notifica del ricorso introduttivo a mezzo corriere privato fosse stata tardiva, perchè valendo come consegna diretta presso lo sportello dell'ente impositore doveva considerarsi eseguita al momento della ricezione dell'atto da parte dell'ente cioè, 1'8.5.13 e non al momento della consegna del plico all'agente postale cioè, il 6.5.13 , con conseguente tardità dell'impugnazione, che sarebbe stata proposta oltre il 60 giorno dalla notifica dell'atto impositivo avvenuta il 6.3.13 . Il motivo è infondato. Secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il d.lgs. numero 261 del 1999, articolo 4, comma 1, lett. a , che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. numero 890 del 1982 Cass. ord. numero 19467/16, 23887/17, Cass. sez. unumero 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. numero 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. numero 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale in proposito, a conferma dell'orientamento consolidato, v. Cass. sez. unumero 13453/17 . E', inoltre, irrilevante rispetto agli atti processuali, la parziale modifica del D.Lgs. numero 261 del 1999, articolo 4, ad opera del D.Lgs. numero 58 del 2011, articolo 1 comma 4. Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza. La L. 4 agosto 2017, numero 124, articolo 1, comma 57, lett. b , ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione del d.lgs. 22 luglio 1999, numero 261, articolo 4. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. numero 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 201. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all'articolo 11 preleggi, comma 1, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato. Inoltre, bisogna evidenziare come della L. numero 124 del 2017, articolo 1, comma 57, abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma. Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che al D.Lgs. numero 261 del 1999, articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, numero 890 , deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi , stabilendo ancora il successivo comma 58 che Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cioè dal 29 agosto 2017 l'autorità nazionale di regolamentazione di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 261, articolo 1, comma 2, lett. u-quater determina, ai sensi del predetto D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 261, articolo 5, comma 4 e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui del medesimo D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 26, articolo 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi . Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato. Nel caso di specie, premesso che il ricorso introduttivo sarebbe tardivo - per decorso dei 60 gg. - anche a voler considerare il giorno di consegna del plico 6.5.13 rispetto alla data di notifica dello stesso 6.3.13 , è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione del ricorso introduttivo è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica Cass. ord. numero 23887/17, v. anche Cass. sez. unumero numero 14916/16, in particolare, v. p. 2.8 lett. a . Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare al comune di Gallicano, in persona del Sindaco pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo complessivo di Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.