Natura recettizia del licenziamento e applicabilità del principio della scissione degli effetti della notificazione

Il principio di scissione tra i due momenti di perfezionamento della notifica, spedizione e consegna, è principio generale applicabile anche «in ambito sostanziale con riferimento alla comunicazione degli atti stragiudiziali», come l’atto di licenziamento.

Così la Cassazione con ordinanza numero 16577/18, depositata il 22 giugno. Il fatto. Il Giudice del reclamo confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto dal lavoratore contro l’ordinanza con la quale veniva respinta la sua domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società datrice di lavoro. La Corte di merito aveva ritenuto che la datrice di lavoro avesse correttamente rispettato il termine di 10 giorni dalla presentazione delle giustificazioni, come prescritto all’articolo 42 c.c.numero l. Cooperative sociali, per l’adozione del provvedimento di licenziamento, dovendo, a tal fine, aversi riguardo al momento della spedizione dell’atto e non alla data in cui l’atto era giunto a destinazione, in applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione stabilito dalla Corte Cost. numero 477/2002 . La decisione di merito è impugnata per cassazione dal lavoratore lamentando con un unico motivo la violazione dell’articolo 42 del citato c.c.numero l. ritenendo che la disposizione doveva essere interpretata nel senso che per l’efficacia dell’atto di licenziamento fosse necessario che l’atto pervenisse all’indirizzo del destinatario nel termine prescritto dalla previsione collettiva. Principio della scissione temporale degli effetti della notificazione. Secondo i Supremi Giudici il motivo è infondato, in quanto il Giudice di merito per interpretare la norma collettiva in questione ha fatto corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notifica degli atti è un principio generale dell’ordinamento in materia di decadenza processuale e può essere «trasposto anche in ambito sostanziale con riferimento alla comunicazione degli atti stragiudiziali». Precisa la Cassazione che la natura recettizia del licenziamento, esprimendo la necessità della conoscenza del lavoratore per la produzione degli effetti dell’atto, non inficia le ragioni sottostanti il principio di scissione temporale «ravvisabili nel fatto che non possono essere poste a carico di una parte le conseguenze negative derivate da eventi relativamente ai quali la parte stessa non abbia alcuna disponibilità o potere di ingerenza». Per queste ragioni i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 27 febbraio – 22 giugno 2018, numero 16577 Presidente Patti – Relatore Pagetta Fatto e diritto Rilevato 1. che la Corte di appello di Milano, quale giudice del reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto da F.A. avverso l’ordinanza con la quale era stata respinta la domanda intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare, per giusta causa, intimatogli da AV Vittuone s.r.l. 1.1. che, per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha ritenuto che la società datrice di lavoro aveva rispettato il termine di dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni, prescritto dall’articolo 42 c.c.numero l. Cooperative sociali, al fine della adozione del provvedimento di licenziamento, dovendo, a tale fine, aversi riguardo, per il principio della scissione degli effetti della notificazione sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n 477/2002, al momento della spedizione dell’atto avvenuta il giorno 11.11.2014 e non a quello successivo - il 22.11.2014- nel quale l’atto era giusto a destinazione 2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso F.A. sulla base di un unico articolato motivo che la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso, 2.1 che il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso 2.2. che parte controricorrente ha depositato memoria Considerato 1. che con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme del c.c.numero l. Cooperative sociali ed in particolare dell’articolo 42 c.c.numero l. censurando la decisione per avere applicato il principio della scissione temporale degli effetti per il notificante e per il destinatario laddove la norma collettiva - sostiene-andava interpretata, tenuto conto anche del carattere recettizio del licenziamento, nel senso che per la relativa efficacia era necessario che l’atto pervenisse all’indirizzo del destinatario nel termine prescritto dalla previsione collettiva 1.1. che il motivo è infondato invero, pacifica la scansione temporale degli eventi ed in particolare la circostanza che la lettera di licenziamento, spedita l’11. 11.2014 nel rispetto del termine di dieci giorni dall’invio delle giustificazioni del lavoratore ricevute dalla società il 4.11.2014, è pervenuta al destinatario solo in data 22.11.2014, la interpretazione della norma collettiva da parte del giudice di appello risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale, muovendo dall’affermazione della Corte Costituzionale del principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione degli atti quale principio generale dell’ordinamento in materia di decadenza processuale Corte cost. 14/01/2010 numero 3 Corte cost.12/03/2004 numero 97 Corte cost. 23/01/2004 numero 28 Corte cost. 26/11/2002 numero 477 ha ritenuto che tale principio possa essere trasposto anche in ambito sostanziale con riferimento alla comunicazione degli atti stragiudiziali Cass. 22/09/2017 numero 22171 Cass. 24/03/2011 numero 6757 Cass. Sez. Unumero 14/04/2010 numero 8830 1.2. che la interpretazione della norma collettiva qui in rilievo, condotta alla stregua delle ragioni ultime fondanti il principio della scissione , ravvisabili nel fatto che non possono essere poste a carico di una parte le conseguenze negative derivate da eventi relativamente ai quali la parte stessa non abbia alcuna disponibilità o potere di ingerenza , non appare inficiata dalla considerazione della natura recettizia del licenziamento analogamente quanto osservato dal Cass. Sez. Unumero 8830/2010 cit. ss.0 cit. in relazione all’impugnazione del licenziamento che esprime soltanto la necessità che al fine della produzione degli effetti l’atto sia portato a conoscenza del lavoratore 2. che a tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite 3. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’articolo 13, co. 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.