Responsabile il professionista che non informa il cliente delle scarse possibilità di successo dell’impugnazione

Spetta al professionista informare il cliente delle scarse possibilità di successo dell’impugnazione e dissuaderlo dal ricorrere alla Giustizia tributaria.

Così ha deciso il Tribunale di Vicenza nella sentenza numero 662/20 pubblicata il 26 marzo 2020. Il fatto. Una s.r.l. aveva ricevuto, nel 2010, due avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2005 e 2006, con contestazione di omessi ricavi e richiesta di versamento di maggiori imposte IRES, IVA ed IRAP, oltre alle relative sanzioni. Alcuni giorni dopo anche ai soci della società venivano notificati gli avvisi di accertamento per i medesimi periodi d’imposta, con contestazione di redditi non dichiarati, nella presunzione che i maggiori ricavi della società fossero stati distribuiti ai soci a titolo di dividendi non registrati e che gli stessi fossero imponibili. I soci si affidavano al commercialista storico dell’azienda, unitamente ad un ragioniere questi consigliavano di contestare gli avvisi di accertamento ricevuti e, conseguentemente, l’ultimo giorno utile venivano notificati i ricorsi per conto della società, Tali ricorsi venivano notificati a mezzo PECe senza che gli stessi fossero muniti di firma digitale, della procura alle liti e di autenticazione della sottoscrizione. Qualche giorno dopo, questa volta a mezzo posta, i professionisti impugnavano anche gli avvisi ricevuti dai singoli soci, senza sollevare però alcuna questione relativa alla fondatezza nel merito ma limitandosi ad una difesa in punto di diritto, ovvero sulla sola infondatezza dell’applicazione del principio del c.d. “ribaltamento” I ricorsi presentati tramite PEC venivano dichiarati inammissibili, mentre i ricorsi presentati per i soci venivano respinti. Arrivavano quindi le notifiche delle cartelle di pagamento a seguito delle decisioni in primo grado e nel frattempo veniva presentato appello, e nelle more la società veniva sciolta e messa in liquidazione conseguentemente la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'estinzione del procedimento nei confronti della società e la conferma della sentenza emessa nei confronti dei soci. I professionisti a questo punto comunicavano l’esito negativo dell’appello, e nell’incontro per valutare un eventuale ricorso in Cassazione i soci si facevano consegnare copia di tutti gli atti di causa, mai ricevuti prima di allora e successivamente contestavano ai professionisti l’inadempimento del mandato professionale. Tale contestazione sfociava poi nel procedimento radicato avanti al Tribunale di Vicenza in cui i soci chiedevano in via principale la condanna dei professionisti al risarcimento di quanto dagli stessi pagato all’Agenzia fiscale, anche per le spese di lite, oltre alla restituzione di metà di quanto versato ai professionisti e il rimborso di quanto versato ai professionisti che li avevano seguiti in seconda battuta. In via subordinata, per il caso che la valutazione prognostica del ricorso fosse stata sfavorevole, in considerazione del fatto che i professionisti avrebbero dovuto informare i clienti per permettere loro, anziché proporre i ricorsi, di accedere alle definizioni agevolate previste dalla normativa, chiedevano il risarcimento nella misura del maggior esborso sostenuto in assenza di tali indicazioni. Le imposte restano a carico dei soci, le sanzioni no. La sentenza in commento riassume anzitutto i capisaldi della responsabilità del professionista, che è una responsabilità per colpa limitata alla colpa grave o al dolo qualora la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ex articolo 2236 c.c. il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità o dimostrando l’impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione, oppure di aver agito con diligenza. Nel caso in cui l’opera richiesta al professionista sia quella di avviare un procedimento giudiziario, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione, necessariamente prognostica, positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso. Quindi, come pregevolmente riassunto dall’estensore, il cliente che sostenga di aver subito un danno per l’inesatto adempimento del mandato professionale del professionista ha l’onere di provare 1 il contratto d’opera professionale 2 la difettosa o comunque inadeguata prestazione professionale resa 3 il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno-evento lamentato 4 l’esistenza effettiva di un danno-conseguenza risarcibile. Facendo applicazione di quanto sopra, il Tribunale ha respinto le domande proposte in via principale, in quanto, pur essendo innegabile l’errore grave di aver notificato il ricorso via PEC senza la sottoscrizione digitale, il ricorso comunque avrebbe avuto, secondo il giudizio prognostico ottenuto applicando la regola del “più probabile che non”, assai scarse probabilità di conseguire un esito positivo. Inoltre, per quanto concerne il cd. “ribaltamento” del maggior reddito accertato nei confronti dei soci, essi avrebbero dovuto dimostrare e non è stato fatto il mancato effettivo conseguimento di tali utili dalla società. E’ stata invece accolta la domanda subordinata, ovvero il risarcimento delle sanzioni applicate rispetto alla possibilità di una definizione agevolata. Ha ricordato il Tribunale, infatti, che spettava ai professionisti la prova della corretta informazione al cliente, mentre gli stesi si sono erroneamente limitati ad addossare l’onere probatorio dell’avvenuta corretta informazione sugli attori.

Tribunale di Vicenza, sez. I Civile, sentenza 23 – 26 marzo 2020, numero 662 Giudice Conti Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, IZ e MZ convenivano in giudizio X e gli eredi del rag. Y ovvero EY esponendo, in sintesi, quanto segue gli attori erano soci al 50% della SocZ s.r.l., oggi cessata la SocZ s.r.l. riceveva in data 14 aprile 2010 due avvisi di accertamento, rispettivamente per i periodi di imposta 2005 e 2006 doccomma 2 e 3 attori , con contestazione di omessi ricavi per Euro 486.182,00 2005 e 279.634,00 2006 e richiesta di versamento di maggiori imposte Ires, IVA ed IRAP, oltre alle relative sanzioni in data 20 aprile 2010 e 22 aprile 2010 venivano notificati ai signori M e IZ, quali soci di SocZ s.r.l., gli avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2005 e 2006, con contestazione di redditi non dichiarati dal contribuente nella presunzione che i maggiori ricavi della SocZ s.r.l. fossero stati distribuiti ai soci a titolo di dividenti non registrati e che gli stessi fossero imponibili nella misura del 40% il tutto sul presupposto che il sig. MZ era detentore di quota qualificata principio del c.d. “ribaltamento” gli odierni attori affidavano al Dott. X, commercialista al quale, storicamente, i signori Z avevano fatto riferimento per ogni questione contabile, fiscale e tributaria, tanto personale, quanto societaria e al Rag. Y, l'incarico di valutare l'opportunità di contestare gli avvisi mediante ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale il dott. X, valutata la questione insieme al rag. Y, comunicava ai sig.ri Z l’opportunità di contestare gli avvisi di accertamento ricevuti mediante ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale venivano dunque notificati all'Agenzia delle Entrate i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della SocZ s.r.l. in data 16 giugno 2010, ultimo giorno utile, a mezzo pec e senza che gli stessi fossero firmati e muniti di firma digitale della procura alle liti e di autenticazione della sottoscrizione il successivo 18 giugno 2010, a mezzo raccomandata a.r., i professionisti impugnavano anche gli avvisi di accertamento notificati ai soci, senza sollevare alcuna questione concernente la fondatezza nel merito degli avvisi di accertamento notificati alla SocZ s.r.l., affrontando la questione soltanto in punto di diritto e senza produrre documentazione utile alla difesa e redigendo i ricorsi senza alcuna informativa o confronto con i clienti signori Z l'Agenzia delle Entrate eccepiva l'inammissibilità dei ricorsi proposti dalla SocZ s.r.l. in quanto privi delle sottoscrizioni del difensore sia in calce al ricorso, sia nella procura alle liti, oltre che delle sottoscrizioni del legale rappresentante della SocZ srl, dato che l'atto non era stato munito della firma c.d. digitale dei procuratori e della ricorrente a seguito di memorie illustrative, la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi inoltrati a mezzo PEC contro gli avvisi notificati alla SocZ s.r.l. e la non accoglibilità dei ricorsi dei soci in punto ribaltamento con adesione, quindi, alle tesi propugnate dall’Agenzia delle Entrate i ricorsi dei soci, basati sulla sola infondatezza dell’applicazione del principio del c.d. “ribaltamento” erano stati rigettati in base alla incontestabilità dell'accertamento nei confronti di SocZ s.r.l. , quest’ultimo a seguito della inammissibilità del ricorso della società medio tempore, attesa l'esecutività dell'avviso di accertamento, la SocZ s.r.l. e i soci ricevevano le cartelle di pagamento per importi dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale e per importi dovuti a seguito della decisione della CTP il Dott. X e il Rag. Y introducevano appello avverso la sentenza emessa dalla CTP nelle more del giudizio di appello la SocZ s.r.l. veniva sciolta e messa in liquidazione, con attivo di Euro 6.072,00 ripartito tra i soci odierni attori conseguentemente, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'estinzione del procedimento nei confronti della SocZ s.r.l. e la conferma della sentenza emessa dalla CTP di Vicenza nei confronti dei soci i professionisti comunicavano agli odierni attori l'esito del giudizio di appello, chiedendo se vi fosse volontà da parte dei signori Z di proporre ricorso per Cassazione i signori Z ricevevano ulteriori cartelle di pagamento a seguito della decisione della Commissione Tributaria Regionale a seguito di incontro con il Dott. X e con l'Avv. M, con finalità di valutare il ricorso per Cassazione, i signori Z si facevano consegnare copia di tutti gli atti di causa che mai avevano ricevuto prima di allora conseguentemente, gli attori contestavano ai professionisti l'inadempimento del mandato professionale, manifestando altresì una valutazione negativa in ordine all'opportunità di un ricorso per Cassazione, come sottolineata anche dal Prof. F nel parere richiesto in merito l'Agenzia delle Entrate, in ragione della chiusura in attivo della SocZ s.r.l., farà valere il proprio credito, con tutta probabilità, nei confronti dei signori Z fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, pari a Euro 3.036,00 ciascuno il rag. Y era deceduto in data 14.08.2014 e suoi eredi legittimi – chiamati all’eredità – risultavano essere la moglie e i due figli, odierni convenuti, per la quota di 1/3 ciascuno. Gli stessi continuano ad risiedere nella casa già familiare e risulterebbero nel possesso dei beni ereditari. Ciò premesso in punto di fatto gli attori deducono in diritto la sussistenza della responsabilità professionale del Dott. X e del rag. Y in ordine alla “sconfitta processuale” subita con conseguente mancato annullamento degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate. Tale rigetto, secondo gli attori, tanto in primo grado quanto in appello, era riconducibile esclusivamente ai gravi errori processuali e di strategia difensiva commessi dai professionisti, i quali avevano colposamente posto in essere una serie di mancanze professionali che, concatenate tra loro, avevano determinato l’esito sfavorevole della lite. Tali negligenze erano costituite in primis dal mancato rispetto delle regole per la II. Si costituiva in giudizio il convenuto Y contestando quanto dedotto e richiesto dagli attori. redazione, sottoscrizione e notifica dei ricorsi tributari che avevano determinato un insanabile vizio di forma con conseguente inammissibilità del ricorso proposto da SocZ s.r.l. Quanto, invece, al ricorso proposto dai soci gli attori contestavano la carente attività deduttiva dei professionisti incaricati, come rilevata anche dal parere del prof. F che allegavano, in quanto mancavano totalmente motivi attinenti l’insussistenza dei “maggiori redditi” della società e non vi erano contestazioni sulle modalità di ricostruzione in via induttiva del reddito societario effettuata dall’Agenzia delle entrate per superare la previsione del c.d. ribaltamento. Gli attori, alla luce di quanto sopra esposto, concludevano come in epigrafe chiedendo condannarsi i convenuti al risarcimento di quanto dagli stessi pagato all’Agenzia fiscale sulla base degli avvisi di accertamento e a titolo di refusione delle spese di lite, oltre alla metà di quanto pagato ai professionisti convenuti, nonché delle fatture dei professionisti da cui gli attori si erano dovuti far assistere successivamente. In subordine, tenuto conto che, ove la valutazione prognostica del ricorso fosse stata sfavorevole, i professionisti incaricati avrebbero dovuto informare i clienti così da permetterli di accedere alle definizioni agevolate previste dalla legge, che comportano un forte “sconto” delle sanzioni, chiedevano il risarcimento nella misura del maggior esborso che avevano dovuto subire in assenza di tali indicazioni. In particolare il convenuto rilevava come, riguardo alla contestata inammissibilità del ricorso per vizio di sottoscrizione e di notifica da parte del professionista, tale “vizio formale” non era, per giurisprudenza costante, sufficiente a fondare la responsabilità dello stesso, dovendo comunque valutarsi se i ricorsi avevano la concreta possibilità di essere accolti, possibilità vanificata da tale errore formale. Quanto alle presunte negligenze nelle deduzioni di merito dei ricorsi, il convenuto rilevava come gli assunti attorei erano meramente ipotetici e finanche contraddittori e che in realtà l’esito dei ricorsi era tutt’altro che scontato, come vorrebbero ritenere gli attori, in quanto gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate erano fondati su presunzioni gravi, precise e concordanti, in concreto idonee a fondare la pretesa erariale. Per quanto concerne la posizione dei soci, la deduzione attorea circa la III. Si costituivano in giudizio gli eredi del rag. Y contestando la legittimazione passiva del proprio dante causa, in quanto né SocZ s.r.l., né i sig.ri Z risultavano essere mai stati clienti del rag. Y, né era stata reperita alcuna documentazione, anche fiscale, né corrispondenza, agli stessi riferibile, tra le “carte” del professionista defunto. Il rag. Y non era socio del Dott. X ma gli stessi avevano due distinti studi professionali che in comune avevano solamente il numero civico essendo ospitati nello stesso stabile ma in locali diversi nemmeno comunicanti. I convenuti rilevavano altresì che fin dal 2010 il rag. Y era gravemente malato e pertanto non avrebbe potuto eseguire tali incarichi professionali. Gli eredi Y disconoscevano espressamente il docomma 14 attoreo in quanto riportante una firma non del proprio congiunto. possibilità dei professionisti di contestare l’accertamento dimostrando che gli eventuali maggiori utili accertati erano rimasti nel patrimonio societario e non erano entrati in quello dei soci, si basava su mere congetture che avrebbero trovato difficilmente un favorevole riscontro in fase giudiziale, tenuto conto che l’imputazione dei maggiori utili ai soci in compagini societarie ristrette costituisce una ineluttabile conseguenza logica di tale composizione societaria. Il Y contestava comunque anche il quantum risarcitorio rilevando, comunque, come non sarebbe certo risarcibile il “danno futuro” in assenza di corrispondente esborso da parte degli attori, mentre relativamente alla domanda subordinata rilevava come non sussistesse prova alcun in merito alla circostanza che gli attori non fossero stati informati dai professionisti incaricati, oggi convenuti, del possibile esito delle impugnazioni poi proposte. Instava infine per la chiamata in causa di ASSY, compagnia assicurativa presso la quale il Y era assicurato per responsabilità professionale. Nel merito sottolineavano l’infondatezza in fatto e diritto delle pretese attoree rilevando anch’essi che, pur in mancanza del vizio formale del ricorso che aveva portato alla sua inammissibilità, l’esito non sarebbe comunque stato favorevole agli attori in quanto i rilievi dell’Agenzia fiscale erano fondati sulla circostanza che i mutui concessi agli acquirenti degli immobili di SocZ s.r.l. erano di importo superiore al prezzo di vendita dei medesimi IV. Si costituiva in giudizio la sola ASSY Assicurazioni s.p.a., d’ora in avanti “ASSY” , che, nel merito, svolgeva considerazioni analoghe a quelle degli eredi Y in punto di infondatezza della domanda attorea, sottolineando, in particolare, il difetto di legittimazione passiva del Y non essendovi prova che quest’ultimo avesse redatto i ricorsi e ancora meno che fosse stato lo stesso l’incaricato a depositarli, né a fondare la responsabilità del Y poteva essere sufficiente la delega depositata dagli attori. V. Svolgimento del processo. Dichiarata la contumacia di ASSX, concessi i termini per memorie istruttorie ex articolo 183/6 c.p.c., la causa era istruita mediante CTU grafologica sui documenti 14, 36, 37 e 38, nonché doccomma da 2 a 10 prodotti dal Dott. X al fine di accertare la riferibilità delle sottoscrizioni ivi apposte al rag. Y. Quindi con ordinanza del 16.01.2019, subentrato nel frattempo il sottoscritto G.I. dal 10.05.2018, era ammessa prova per testi. Esperite tali prove, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni all’udienza del 17.12.2019. A tale ultima udienza le parti immobili risultante dai rogiti. Instavano infine per la chiamata in causa di ASSY Assicurazioni s.p.a. presso cui era assicurato il rag. Y con polizza per responsabilità professionale. La Compagnia eccepiva comunque la carenza della garanzia assicurativa invocata dagli eredi Y, in quanto la polizza numero omissis , sottoscritta in data 15.11.2012, aveva una copertura retroattiva di 24 mesi e pertanto, risalendo le negligenze addebitate al Y al giugno 2010, tale garanzia era inoperativa nel caso di specie. La garanzia sarebbe inoperativa, nel caso il Y risultasse parte dell’incarico professionale conferito dagli attori, anche in quanto l’Assicurato avrebbe omesso, nella dichiarazione resa al momento di stipula della polizza azionata, di comunicare alla Compagnia essere a conoscenza di circostanze tali da poter determinare una richiesta di risarcimento nei propri confronti. In ogni caso l’Assicurazione, in via subordinata, chiedeva limitarsi la propria garanzia a quanto previsto dalla polizza, in punto di massimale e di scoperto e solo per la responsabilità “diretta e personale” dell’assicurato, con esclusione quindi di qualsivoglia garanzia per la quota di eventuale responsabilità solidale con altri. precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione VI. In ordine logico deve essere trattata per prima l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dagli eredi Y per essere il proprio congiunto, loro dante causa, rimasto estraneo al rapporto professionale tra gli attori e il Dott. X riguardante il contenzioso oggetto di causa. L’eccezione non merita accoglimento. Infatti gli eredi Y avevano disconosciuto la sottoscrizione del defunto rag. Y in una serie di documenti prodotti da parte attrice che dimostravano come anche il rag. Y avesse ricevuto l’incarico professionale di rappresentarli e assisterli nel contenzioso coltivato presso il Giudice Tributario. Vi è da dire che la CTU grafologica svolta ha potuto prendere in esame il solo docomma 14 prod. attorea poiché lo stesso era l’unico di cui si sia rinvenuto l’originale, in quanto la restante documentazione prodotta in originale nei fascicoli di parte presso la CTR di Venezia era purtroppo stata distrutta per scarto di archivio. La sottoscrizione su tale documento, secondo le risultanze della CTU svolta, correttamente eseguita nel contraddittorio delle parti e da cui questo giudicante non ha motivo di discostarsi, è stata vergata dalla mano del defunto rag. Y. Tanto sarebbe sufficiente per rigettare l’eccezione in quanto avendo sottoscritto una memoria illustrativa successiva alla proposizione del ricorso non vi è motivo di dubitare che il rag. Y avesse assunto l’incarico di difesa di SocZ s.r.l. e dei soci Z insieme al Dott. X. Non avrebbe alcun senso, secondo l’id quod plerumque accidit, sottoscrivere una memoria illustrativa di un ricorso tributario senza aver assunto l’incarico di difensore nel medesimo. D’altra parte è di assoluta evidenza che l’assunzione dell’incarico per SocZ s.r.l. fa presumere l’assunzione dell’incarico anche per i soci Z, dato che emerge dal fatto che tutte i ricorsi e le memorie sono stati firmati da entrambi i professionisti e che ictu oculi le firme non sottoposte a verificazione appaiono del tutto simili a quella sottoposta a verifica e risultata autentica. Oltretutto gli atti prodotti sub doccomma 2, 3 e 4 dal dott. X precisamente, si tratta di tre ricorsi avanti alla CTP di Vicenza redatti uno per conto del sig. IZ e gli altri due per conto del sig. MZ , presentano, oltre che previa concessione dei termini massimi ex articolo 190 c.p.comma per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La firma del rag. Y sebbene disconosciuta , anche l’apposizione del suo timbro personale, rilasciato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza su cui gli eredi convenuti nulla hanno avuto da contestare. Ad ulteriore confutazione dell’eccezione degli eredi Y vi è la testimonianza di TESTE cfr. verbale udienza del 10.05.2019 che conferma, essendo presente al momento della redazione dello stesso, che il ricorso era stato predisposto congiuntamente dai due professionisti che, quindi, seguivano congiuntamente la pratica. La testimonianza della teste omissis è utilizzabile nel presente giudizio non essendo parte convenuta X decaduta dalla stessa in quanto l’ordinanza istruttoria prevedeva l’escussione di 2 testi per capitolo senza indicazione dei nomi e la notifica alla teste TESTE era ritornata con “indirizzo inesistente” quindi correttamente era stata citata l’altra teste avendo la difesa X indicato 3 testi per l’udienza successiva. Quanto all’eventuale interesse personale della teste omissis in causa l’articolo 246 c.p.comma rubricato “incapacità a testimoniare” dispone che “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 cod. procomma civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 cod. procomma civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio ” cfr. Cass. 9353/2012, in senso conforme Cass. 2075/2013 sul punto non appare esservi alcun interesse personale della TESTE nel presente giudizio anche perché quanto dedotto dalla difesa Y, cioè che la stessa, in quanto segretaria del Dott. X, potrebbe essere ritenuta responsabile della non corretta notifica del ricorso presso la CTP è rimasta a livello di mera asserzione del tutto VI.1. Al fine di un opportuno inquadramento della controversia occorre dire che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto cfr. Cass., Sez. VI-III, 28.02.2014, ord. numero 4790 Cass., Sez. III, 05.08.2013, numero 18612 Cass., Sez. III, 18.04.2011, numero 8863 Cass., Sez. II, 27.03.2006, numero 6967 Cass., Sez. II, 18.07.2002, numero 10454 . Trattasi quindi di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ex articolo 2236 c.c Il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l’impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione ex articolo 1218 c.c. , o di aver agito con diligenza ipotetica. Con particolare riferimento poi alla responsabilità del commercialista la Cassazione ha avuto modo di precisare che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito Cass. 26/4/2010 numero 9917 conf. Cass. sent. numero 10966 del 2004 . Tale principio può ormai considerarsi consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che lo ha declinato principalmente in tema di responsabilità dell’avvocato “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva anche per violazione del dovere di informazione , ed il risultato derivatone” Cass., Sez. III, 20.08.2015, numero 17016 Cass., Sez. III, 05.02.2013, numero 2638 . Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del professionista, nel presente caso commercialista, ha l'onere di provare 1 l’esistenza del titolo consistente nel contratto d’opera professionale 2 la difettosa o inadeguata prestazione professionale 3 il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale condotta ed il danno-evento lamentato causalità materiale cfr. Cass. 25112/2017 “L’affermazione della responsabilità professionale dell’avvocato per l’omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all’assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico secondo la regola del “più probabile che non” sia con riguardo al nesso di causalità tra l’omissione e l’evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest’ultimo e il pregiudizio risarcibile” 4 l'esistenza effettiva di un danno-conseguenza risarcibile causalità giuridica . Le domande attoree poste in via principale sono infondate. Vi è preliminarmente da rilevare che è innegabile la carenza dei professionisti incaricati in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di SocZ s.r.l. in quanto notificati via PEC senza la sottoscrizione con firma digitale del professionista, per cui gli atti risultano non sottoscritti e, quindi, inammissibili ai sensi dell’articolo 18, comma 4, D.Lgs. 546/92, come rilevato dalla CTP di Vicenza in primo grado cfr. sentenza docomma 16 attori . Trattasi senz’altro di errore grave per un professionista di media diligenza, tuttavia, come correttamente esposto dai convenuti, non è sufficiente tale errore a fondarne la responsabilità in quanto occorre vagliare se, secondo la regola del “più probabile che non”, i ricorsi della società avverso gli avvisi di accertamento di cui trattasi avrebbero conseguito un esito positivo difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone. Oltretutto gli attori non chiedono alcun risarcimento per perdita di chance del conseguimento dell’esito positivo del ricorso e pertanto non potrà nemmeno disquisirsi di tale possibile danno in quanto, per giurisprudenza costante cfr. ex multis Cass. 21245/2012 l’eventuale richiesta di danno da perdita di chance di un risultato favorevole deve essere formulata esplicitamente e non può considerarsi ricompresa nella generica richiesta di “tutti i danni”. Ciò premesso ritiene il Tribunale che, applicando la sopra citata regola del “più probabile che non”, i ricorsi della società, anche se correttamente instaurati e quindi ammissibili, avrebbero avuto assai scarse probabilità di conseguire un esito positivo. Ciò in quanto l’accertamento svolto dall’Agenzia delle Entrate, lungi dall’essere apodittico o basato su presunzioni di secondo grado, appare correttamente fondato su una molteplicità di “dati” capaci di fondare, se complessivamente e non atomisticamente come, invece, fanno gli attori considerati la giustezza della pretesa erariale. Infatti gli attori criticano, non sempre fondatamente, le motivazioni dell’accertamento erariale ma lo fanno per singoli capi, prendendo a riferimento appunto atomisticamente i singoli indici che l’Agenzia delle Entrate ha posto a fondamento della propria rettifica reddituale, ma così facendo “perdono di vista” il ragionamento complessivo svolto dall’Erario che appare a chi scrive ben fondato e motivato e scevro dalle mancanze che gli attori gli addebitano. Occorre infatti rilevare che, se è vero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di contabilità formalmente regolare, le valutazioni effettuate mediante i valori OMI non possono rappresentare da sole elementi sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili avendo solo valore indiziario, tuttavia le stesse possono essere vagliate nel contesto della situazione contabile ed economica dell'impresa, e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti, costituire elementi validi per la determinazione dei redditi da accertare. Nella presente circostanza tuttavia l’accertamento dell’Agenzia Fiscale è basato su ben 11 indici di incongruità tra cui l’accensione da parte dei clienti di mutui per valori ben superiori agli importi dei rogiti di vendita, l’incongruità dei prezzi di vendita rispetto non solo ai valori OMI ma anche all’”Osservatorio immobiliare Fiaip” e alle quotazioni della Borsa Immobiliare della Camera di Commercio di Vicenza, la bassa redditività rispetto alla media del settore immobiliare degli investimenti della società, le incongruenze di prezzo di vendita per le stesse tipologie di abitazione, il comportamento anomalo dei soci Z che erano soci di altre società immobiliari e non aventi risultati spesso negativi e denotando quindi un anomalo comportamento dei soci nel “tenere in piedi” operazioni imprenditoriali contrastanti con criteri di economicità in difformità dall’id quod plerumque accidit. Quanto poi alla questione del c.d. “ribaltamento” del maggior reddito accertato nei confronti dei soci della SocZ s.r.l., odierni attori, è ormai giurisprudenza costante che, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo cfr. ex multis Cass. 33976/2019 . Pertanto non è sufficiente che gli attori deducano che, essendo stato inammissibile il ricorso di primo grado e poi essendo stata posta in liquidazione la società, l’accertamento si sarebbe consolidato nei propri confronti ma dovevano in realtà dimostrare il mancato effettivo conseguimento di tali utili dalla società. In ogni caso, come già visto, la posizione della società era destinata, anche ove il ricorso fosse stata ammissibile, a un esito non favorevole e gli attori non portano alcuna prova nel presente giudizio che possa scalfire la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati, trattandosi di società pacificamente a ristretta composizione societaria, e a base familiare. Gli attori si limitano a dedurre che i professionisti avrebbero effettuato una difesa della posizione dei soci solo in diritto, ma non si vede sinceramente quale altra posizione difensiva avrebbero potuto tenere non avendo i soci Z allegato, neanche in questa sede, alcun elemento idoneo a vincere la presunzione di cui trattasi, effettuando in realtà un ragionamento meramente esposto ma in alcun modo fondato su prove. Rimane da analizzare la domanda svolta in via subordinata dagli attori che imputa ai professionisti, nel caso fossero consapevoli della non fondatezza dei ricorsi, la mancata informazione agli attori sulla possibilità di accedere agli strumenti previsti dalla normativa tributaria con conseguente riduzione della pretesa erariale in punto di sanzioni applicabili. Ora sul punto è evidente che la questione può riguardare solo le sanzioni applicate e pagate dagli Z rispetto alla possibilità di una definizione agevolata dell’accertamento, non certo le imposte che comunque gli stessi avrebbero dovuto versare all’Erario. Sul punto la Cassazione ha avuto modo di esprimersi come segue “L'Avvocato ha l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni. In particolare, sussiste lo specifico obbligo in capo all'Avvocato di dissuadere il cliente da azioni che siano manifestamente prive di fondamento” Cass. 9695/2016, conforme Cass. 10289/2015 “La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ex articolo 1176, comma 2, c.comma Tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa, né ridotta, dalla circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, poiché è esclusivo compito del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. L'avvocato, inoltre, all'atto del conferimento del mandato e nel corso dello svolgimento del rapporto, è tenuto non solo al dovere di informazione del cliente, ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso, nonché a sconsigliare all'assistito la introduzione o la prosecuzione di un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” . Spettava pertanto al professionista informare il cliente delle scarse possibilità di successo dell’impugnazione e dissuaderlo dal ricorrere alla Giustizia tributaria, indirizzandolo invece ad una forma di definizione agevolata dell’accertamento. I convenuti sul punto sono rimasti assai generici, limitandosi erroneamente ad addossare l’onere probatorio dell’avvenuta corretta informazione sugli attori, quando invece, pacificamente, gravava su di loro la prova della corretta informazione al cliente. Pertanto è da VII. Sul rapporto assicurativo X La Compagnia Assicurativa d’ora in avanti “ASSX” non si è costituita nel presente giudizio ed è stata dichiarata contumace dal G.I. precedente assegnatario del fascicolo. Dalla lettura della polizza allegata dal convenuto X emerge la sua operatività al momento del sinistro e la sua retroattività illimitata l’attività di rappresentanza e assistenza dei contribuenti davanti alle Commissioni Tributarie è peraltro espressamente prevista dall’articolo 14 lett. i delle condizioni di polizza come attività “coperta” dall’Assicurazione , fatte salve le condizioni della stessa in punto di massimale e franchigia per sinistro Euro 1.000 . D’altra parte non essendosi costituita in giudizio la Compagnia Assicuratrice non ha opposto alcuna argomentazione a quanto prodotto e dedotto dal proprio Assicurato con un comportamento processuale che, vieppiù in quanto tenuto da soggetto professionale, può essere sicuramente valutato da questo giudice ex articolo 116 c.p.comma La SI dovrà quindi tenere indenne e manlevare il convenuto X di quanto quest’ultimo sarà chiamato a corrispondere agli attori in dipendenza del presente giudizio, fatta salva la franchigia predetta. accogliersi la domanda subordinata attorea per l’importo delle maggiori sanzioni pagate pari ad Euro 59.331,25 MZ e 58.867,38 IZ , a tali somme, come richiesto dagli attori, andrà aggiunto l’importo delle spese legali liquidate a favore dell’Agenzia delle Entrate, al cui rimborso sono stati condannati dal Giudice tributario, pari ad Euro 2.000 ciascuno. Spetta anche l’importo di Euro 1.401,57 ciascuno per le parcelle dei professionisti consultati a seguito del carente operato dei convenuti in quanto in evidente nesso di causa con la vicenda per cui è giudizio e di importo congruo. Non spetta invece il rimborso del compenso dei professionisti convenuti versato in realtà al solo X perché lo stesso è stato corrisposto da SocZ s.r.l., che non è parte in causa, e non dagli attori. Così per un totale di Euro 62.732,82 per MZ e Euro 62.268,95 per IZ oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo. IX. Sul rapporto assicurativo Eredi Y-ASSY. Le eccezioni di inoperatività della polizza proposta da ASSY non possono trovare accoglimento. Quanto alla questione della retroattività il comportamento che ha cagionato il sinistro non può essere collocato nel 2010 ma solo al termine dell’esito infausto del giudizio di appello ovvero nel 2013 al più al 13.1.2011 data della sentenza della CTP Vicenza, quindi sempre entro i 24 mesi di retroattività , pertanto all’interno della copertura assicurativa della polizza. Né miglior sorte può avere l’eccezione di inoperatività per aver taciuto il Y all’assicuratore circostanze rilevanti ai fini del rischio assicurato, in quanto il Y ha ricevuto le prime comunicazioni dagli attori inerenti le negligenze nell’espletamento dell’incarico professionale e la conseguenti richieste di danni solo nell’aprile 2014. Pertanto ASSY dovrà tenere indenni e manlevati gli eredi Y da quanto gli stessi saranno chiamati a pagare in dipendenza della presente causa, limitatamente alla responsabilità diretta del Y e fatto salvo lo scoperto di polizza pari al 10%. Tenuto conto della domanda di ASSY di quantificare le quote di responsabilità dei due professionisti, in assenza di alcun elemento che possa fondare una quota di responsabilità maggiore per uno dei due, gli stessi devono essere considerati paritariamente responsabili ex articolo 2055 c.comma applicabile pacificamente anche alla responsabilità contrattuale pertanto con quota interna del 50% ciascuno. X. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 10.03.2014 numero 55, come da ultimo modificato dal D.M. 8.3.2018 numero 37, tenuto conto dell’attività prestata, della natura, del valore della controversia limitatamente all’accordato e della sua complessità. Le spese della CTU grafologica, tenuto conto del suo esito, sono posti a carico degli eredi Y, in solido tra loro. PER QUESTI MOTIVI – Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa promossa da IZ e MZ attori contro EY, gli ultimi tre quali eredi di Y convenuti e con la chiamata in causa di ASSX E ASSY terze chiamate , così provvede 1 ACCOGLIE per quanto di ragione le domande attoree svolte in via subordinata e per l’effetto condanna le parti convenute, in solido tra loro e per gli eredi Y ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie , a corrispondere a ZI l’importo di Euro 62.268,95 e a ZM l’importo di Euro 62.732,82, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo 2 RESPINGE nel resto le domande attoree 3 DETERMINA nella metà ciascuno le quote interne di responsabilità dei convenuti X eY ora gli eredi 4 CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 1.301,08 per esborsi, Euro 15.000 = per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge 5 PONE le spese di CTU, come liquidate in atti, a definitivo carico di EY, in solido tra loro, con obbligo di rimborso alla parte che le abbia eventualmente anticipate 6 CONDANNA ASSX a tenere indenne e manlevare il convenuto X di quanto quest’ultimo sarà chiamato a corrispondere in dipendenza del presente giudizio, fatta salva la franchigia di Euro 1.000 come da polizza assicurativa azionata 7 CONDANNA ASSY a tenere indenne e manlevare i convenuti EY di quanto questi saranno chiamati a corrispondere in dipendenza del presente giudizio, fatto salvo lo scoperto di polizza del 10% del danno, con un minino di Euro 5.000 e limitatamente alla quota di responsabilità di Y, quindi con esclusione della quota di responsabilità solidale dell’altro convenuto, come da polizza assicurativa azionata.